disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Contatti27
Ultimi argomenti attivi
» Risposta reclamo
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu

» AP Ottenuta su COE
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio

» L'unico votabile: De Magistris
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71

» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu

» Ridatemi i soldi versati!
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts

» SOS rinuncia al ruolo
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!

» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong

» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu

» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark

Flusso RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

3 partecipanti

Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da CARLA Ven Mar 04, 2011 4:48 pm

Lavoro con tre contratti diversi su tre scuole:volevo sapere, nel caso si lasciasse uno dei tre incarichi (posto su sostegno senza abilitazione), si potrebbe comunque richiedere la disoccupazione una volta scaduti i rimanenti due contratti?
Grazie infinite

CARLA

Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da G.Ferreri Ven Mar 04, 2011 8:56 pm

CARLA ha scritto:Lavoro con tre contratti diversi su tre scuole:volevo sapere, nel caso si lasciasse uno dei tre incarichi (posto su sostegno senza abilitazione), si potrebbe comunque richiedere la disoccupazione una volta scaduti i rimanenti due contratti?
Grazie infinite
Sì, ma solo se la scadenza naturale del contratto nel quale interverrebbero le dimissioni non fosse successiva agli altri due.

G.Ferreri

Messaggi : 319
Data d'iscrizione : 25.08.10

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da CARLA Lun Mar 07, 2011 11:41 am

Il contratto che lascerei è fino al termine delle lezioni, gli altri due sono uno al 30/6 e l'altro fino al 30/4 ma verrà sicuramente prorogato al termine delle lezioni.
Potrei dunque chiedere la disoccupazione lasciando quello al termine delle lezioni?
Grazie mille

CARLA

Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da Paolo1974 Lun Mar 07, 2011 5:59 pm

Voglio far notare che se le dimissioni non sono per giusta causa (quindi "giustificate") è anche possibile che il decreto di "abbandono" dell'incarico possa "ricadere" sugli altri incarichi in corso. Quindi è meglio che ti informi.
Paolo1974
Paolo1974
Moderatore
Moderatore

Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da G.Ferreri Lun Mar 07, 2011 8:31 pm

Paolo1974 ha scritto:Voglio far notare che se le dimissioni non sono per giusta causa (quindi "giustificate") è anche possibile che il decreto di "abbandono" dell'incarico possa "ricadere" sugli altri incarichi in corso. Quindi è meglio che ti informi.
Le dimissioni “non per giusta causa” precludono il diritto all'indennità nel solo caso la richiesta di quest'ultima fosse immediatamente successiva. La collega non chiederà l'indennità immediatamente dopo le dimissioni, ma solo dopo la cessazione dell'ultimo contratto (30 giugno). Il contratto concluso per dimissioni non sarà preso in considerazione nemmeno per la determinazione dell'importo mensile dell'indennità, che verrà determinato sulla media retributiva degli ultimi 90 giorni lavorati con i due contratti rimasti attivi.

G.Ferreri

Messaggi : 319
Data d'iscrizione : 25.08.10

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da Paolo1974 Lun Mar 07, 2011 9:21 pm

G.Ferreri ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:Voglio far notare che se le dimissioni non sono per giusta causa (quindi "giustificate") è anche possibile che il decreto di "abbandono" dell'incarico possa "ricadere" sugli altri incarichi in corso. Quindi è meglio che ti informi.
Le dimissioni “non per giusta causa” precludono il diritto all'indennità nel solo caso la richiesta di quest'ultima fosse immediatamente successiva. La collega non chiederà l'indennità immediatamente dopo le dimissioni, ma solo dopo la cessazione dell'ultimo contratto (30 giugno). Il contratto concluso per dimissioni non sarà preso in considerazione nemmeno per la determinazione dell'importo mensile dell'indennità, che verrà determinato sulla media retributiva degli ultimi 90 giorni lavorati con i due contratti rimasti attivi.

Scusami Gaetano, non mi sono spiegato bene. Io non mi riferivo alla possibilità di usufruire o meno della disoccupazione, quanto al fatto di potersi precludere la possibilità di continuare a "mantenere" le altre supplenze nel caso ne abbandonasse, per "non giusta causa", una.
Paolo1974
Paolo1974
Moderatore
Moderatore

Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da G.Ferreri Mar Mar 08, 2011 11:52 am

Paolo1974 ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:Voglio far notare che se le dimissioni non sono per giusta causa (quindi "giustificate") è anche possibile che il decreto di "abbandono" dell'incarico possa "ricadere" sugli altri incarichi in corso. Quindi è meglio che ti informi.
Le dimissioni “non per giusta causa” precludono il diritto all'indennità nel solo caso la richiesta di quest'ultima fosse immediatamente successiva. La collega non chiederà l'indennità immediatamente dopo le dimissioni, ma solo dopo la cessazione dell'ultimo contratto (30 giugno). Il contratto concluso per dimissioni non sarà preso in considerazione nemmeno per la determinazione dell'importo mensile dell'indennità, che verrà determinato sulla media retributiva degli ultimi 90 giorni lavorati con i due contratti rimasti attivi.

Scusami Gaetano, non mi sono spiegato bene. Io non mi riferivo alla possibilità di usufruire o meno della disoccupazione, quanto al fatto di potersi precludere la possibilità di continuare a "mantenere" le altre supplenze nel caso ne abbandonasse, per "non giusta causa", una.
A mio avviso l’abbandono del servizio comporterebbe solo la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento sino al termine dell’anno scolastico. Non potrebbe invece produrre effetti negativi sugli altri contratti in essere perché tale possibilità non è menzionata nel regolamento supplenze.

G.Ferreri

Messaggi : 319
Data d'iscrizione : 25.08.10

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da CARLA Mar Mar 08, 2011 1:02 pm

Grazie mille Dott.Ferreri; il dubbio di Paolo è anche mio, e non so dove informarmi per avere la certezza di poter continuare le altre due supplenze.
Mi dispiace moltissimo abbandonare il servizio, il problema è che è su un posto di sostegno, per cui non ho la specializzazione, su un caso davvero difficile (la collega che mi precedeva ha a sua volta abbandonato l'incarico)
Non ho ancora deciso definitivamente, spero di avere più informazioni possibili per decidere

CARLA

Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da Paolo1974 Mar Mar 08, 2011 1:51 pm

G.Ferreri ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:Voglio far notare che se le dimissioni non sono per giusta causa (quindi "giustificate") è anche possibile che il decreto di "abbandono" dell'incarico possa "ricadere" sugli altri incarichi in corso. Quindi è meglio che ti informi.
Le dimissioni “non per giusta causa” precludono il diritto all'indennità nel solo caso la richiesta di quest'ultima fosse immediatamente successiva. La collega non chiederà l'indennità immediatamente dopo le dimissioni, ma solo dopo la cessazione dell'ultimo contratto (30 giugno). Il contratto concluso per dimissioni non sarà preso in considerazione nemmeno per la determinazione dell'importo mensile dell'indennità, che verrà determinato sulla media retributiva degli ultimi 90 giorni lavorati con i due contratti rimasti attivi.

Scusami Gaetano, non mi sono spiegato bene. Io non mi riferivo alla possibilità di usufruire o meno della disoccupazione, quanto al fatto di potersi precludere la possibilità di continuare a "mantenere" le altre supplenze nel caso ne abbandonasse, per "non giusta causa", una.
A mio avviso l’abbandono del servizio comporterebbe solo la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento sino al termine dell’anno scolastico. Non potrebbe invece produrre effetti negativi sugli altri contratti in essere perché tale possibilità non è menzionata nel regolamento supplenze.

Io anche pensavo così, soprattutto quando i contratti sono "separati" (stiamo parlando di abbandono senza giusta causa). Però sulla questione ho avuto modo di approfondire, e ti/vi posto le diverse considerazioni. Tenendo ovviamente presente che le diverse interpretazioni possono essere date anche dai ds.

Molto interessante e dettagliata, e la posto per prima, la risposta datami in privato dall'avv. ed esperto di Notizie della Scuola, proprio a questo riguardo.

Le altre sono dell'ANP, della Gilda e della RSU Pino Santoro.

Così si vedono i diversi pareri.

Notizie della scuola.

"Il contratto di lavoro stipulato tra un supplente ed il dirigente scolastico fa discendere in capo ad entrambe le parti precise obbligazioni, tra le quali, quello del rispetto del termine di scadenza del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a termine si può estinguere per scadenza del termine ovvero per recesso attuato prima della scadenza del termine. Alla scadenza del termine stabilito nel contratto individuale di lavoro (o successivamente prorogato), il rapporto di lavoro si estingue automaticamente senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà. Non occorre neppure il preavviso, poiché le parti sanno già che il rapporto è destinato a estinguersi con la scadenza del termine. Le parti possono legittimamente recedere, prima della scadenza del contratto a termine,
soltanto per giusta causa (articolo 2119, comma 1, Codice civile), per mutuo consenso (articolo 1372, Codice civile), ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione (articolo 1463, Codice civile).

Il recesso prima del tempo per giusta causa si ha quando vi sia una causa */“che/* */non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”/* (articolo 2119, comma 1, Codice civile). Non è, invece, legittimo il recesso prima del tempo per giustificato motivo (soggettivo e oggettivo), dal momento che tale fattispecie di recesso è espressamente riferita dal nostro ordinamento al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 1, legge 604/1966). Nel caso in cui sia il lavoratore a recedere per giusta causa, questi ha diritto al risarcimento del danno in misura pari all’ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta, per tutto il periodo in cui egli, pur usando l’ordinaria diligenza, non trovi altra idonea occupazione (Cassazione 15 novembre 1996, n. 10043).

Viceversa, la risoluzione anticipata del rapporto senza una giusta causa obbliga la parte che recede a risarcire il danno arrecato all’altra parte, in base alle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218, Codice civile). In caso di recesso anticipato senza giusta causa del datore di lavoro, il lavoratore non può invocare la reintegrazione nel posto di lavoro prevista dallo Statuto dei lavoratori (articolo 18), poiché tale tutela è prevista limitatamente al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Egli può, pertanto, chiedere soltanto il risarcimento del danno, da commisurare all'entità dei compensi retributivi che il lavoratore avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto (Cassazione 1° luglio 2004, n. 12092).

In caso di recesso anticipato senza giusta causa del prestatore di lavoro (dimissioni non sorrette da giusta causa), questi deve risarcire il datore di lavoro per i danni subiti (per esempio: spese sostenute per la ricerca di un sostituto; spese inutilmente sopportate per la formazione del lavoratore dimissionario).

Pertanto il dirigente della scuola presso la quale è avvenuto l’abbandono senza giustificazioni potrebbe emettere un provvedimento che, oltre a sanzionare l’impossibilità di stipulare nuovi contratti di lavoro, produca una sanzione di tipo disciplinare che induca il dirigente scolastico dell’altra scuola a sanzionare a sua volta la rescissione del contratto di lavoro per il venir meno di quel rapporto di fiducia che è alla base delle obbligazioni insite nel rapporto di lavoro.

Certamente questa procedura non è obbligatoria ma dipende dalla situazione reale che si è incardinata nella scuola che lei ha abbandonato senza motivo e dalle eventuali giustificazioni che lei ha addotte che converrebbe sempre presentare (impossibilità di svolgere l’orario tra due sedi, sopraggiunti motivi di salute,ecc.).

Il regolamento delle supplenze dispiega l’elenco delle sanzioni sul presupposto che il supplente svolga un unico rapporto di lavoro e, quindi, usa delle locuzioni che si riferiscono all’impossibilità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro. Ma un’interpretazione di tipo sostanziale della disposizione induce a pensare che la violazione dei propri doveri costituisca un inadempimento di norme che tutelano la continuità didattica e, quindi, di tipo pubblicistico, per cui, a mio
personale avviso, la rescissione del contratto di lavoro con l’altra scuola potrebbe essere una conseguenza diretta ed inevitabile del provvedimento emanato dal dirigente della scuola che lei ha abbandonato.

Ovviamente il provvedimento dovrebbe avere contenuti espressi e contenere, quindi, un dispositivo che non solo vieti l’instaurarsi di nuovi rapporti di lavoro ma che inviti il dirigente dell’altra scuola, come provvedimento conseguenziale di tipo disciplinare e risarcitorio, a rescindere anche l’altro rapporto di lavoro."

ANP

"Si ritiene che, qualora i due spezzoni di supplenza siano stati conferiti da due diverse scuole, a mente dell'art. 7/6 del D.M. 131/2007 (“Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza”), sia possibile rinunciare ad una senza perdere il diritto alla prosecuzione della supplenza nell'altra scuola.
Ciò invece non parrebbe possibile qualora la supplenza venga conferita dalla scuola con maggior numero di ore anche per la scuola di completamento.
Evidentemente l'abbandono anche solo di parte della supplenza va sempre motivato e documentato (come vuole l'art. 8/4 “Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”)."


GILDA


"L’abbandono del servizio comporta la sanzione della preclusione del diritto a conseguire supplenze. La norma non fa distinzioni tra supplenze da conseguire e supplenze in costanza di rapporto. Non di meno, la stessa norma consente l’abbandono, senza sanzione alcuna, nel caso in cui l’interessato sia in grado di addurre giustificati motivi a sostegno della propria decisione."

PINO SANTORO RSU

"Secondo me la normativa non lo prevede in modo esplicito, ma neanche lo esclude. Per cui è questione opinabile. La sua rinuncia ad una spezzone non può avere conseguenze sull'altra nomina, per la quale per altro è stato sottoscritto - immagino – un altro contratto di lavoro. Quello che conta non è tanto l'individuazione, ma la stipula dei contratti, che essendo due non sono legati l'uno con l'altro. Ragiono male? Secondo me, naturalmente no."


Io dico che sarebbe meglio informarsi per bene e per tempo dai dirigenti e soprattutto da quello tra i tre che deve emettere il decreto di abbandono.
Paolo1974
Paolo1974
Moderatore
Moderatore

Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da G.Ferreri Mer Mar 09, 2011 11:15 am

Abbandonare un incarico ottenuto su sostegno per inidoneità a gestire lo studente con disabilità di specifica natura, può essere un motivo di recesso per giusta causa se il docente non è abilitato a svolgere attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, c. 2, della legge 104/92? Secondo me, sì.

G.Ferreri

Messaggi : 319
Data d'iscrizione : 25.08.10

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da Paolo1974 Mer Mar 09, 2011 11:24 am

G.Ferreri ha scritto:Abbandonare un incarico ottenuto su sostegno per inidoneità a gestire lo studente con disabilità di specifica natura, può essere un motivo di recesso per giusta causa se il docente non è abilitato a svolgere attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, c. 2, della legge 104/92? Secondo me, sì.

Anche secondo me. L'importante è che la collega faccia di tutto perché l'abbandono sia appunto per "giusta causa", e quindi non abbandoni la supplenza da un giorno all'altro.
Paolo1974
Paolo1974
Moderatore
Moderatore

Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da CARLA Mer Mar 09, 2011 12:37 pm

Grazie mille ad entrambi, parlerò con il dirigente per provare ad abbandonare per giusta causa.

CARLA

Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 28.09.09

Torna in alto Andare in basso

disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi Empty Re: disoccupazione se si rinuncia ad uno degli incarichi

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.