Collaboratore scolastico, con contratto al 30 giugno. Quante ferie?
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Collaboratore scolastico, con contratto al 30 giugno. Quante ferie?
Buongiorno colleghi. Quest'anno ho preso contratto al 30 giugno 2011, 36 ore, ed ho iniziato il 1 settembre. Al 30 giugno 2011, avrò maturato un servizio pari a 51 mesi. Volevo sapere quante ferie e festività mi aspettano per quest'anno. Chiedo scusa, se la domanda può sembrare banale, ma ho cercato in giro, e il discorso non è chiaro. Auguro una buona giornata a tutti.
blascover- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 18.12.10
Re: Collaboratore scolastico, con contratto al 30 giugno. Quante ferie?
blascover ha scritto:Buongiorno colleghi. Quest'anno ho preso contratto al 30 giugno 2011, 36 ore, ed ho iniziato il 1 settembre. Al 30 giugno 2011, avrò maturato un servizio pari a 51 mesi. Volevo sapere quante ferie e festività mi aspettano per quest'anno. Chiedo scusa, se la domanda può sembrare banale, ma ho cercato in giro, e il discorso non è chiaro. Auguro una buona giornata a tutti.
Ottimo vademecum da conservare
http://www.cgil.mantova.it/flc/images/Download/ferie%20e%20festività%20soppresse.pdf
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Collaboratore scolastico, con contratto al 30 giugno. Quante ferie?
Buongiorno signor Paolo. Potrebbe darmi qualche indicazione qua? Uso il cellulare, e non posso visualizzare file pdf. Chiedo scusa, se le creo fastidio.
blascover- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 18.12.10
Re: Collaboratore scolastico, con contratto al 30 giugno. Quante ferie?
...le ferie anche del personale ATA, indipendentemente
dall’orario settimanale effettuato, devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi, escludendo
quindi tutte le festività ricadenti nel periodo di ferie richiesto (domeniche e quant’altro), ma non il giorno
lavorativo in cui il dipendente non sarebbe in servizio. Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi,
meno di 6 giorni nell’arco settimanale, non comprendenti il “giorno libero” (il sabato) di un determinata
settimana, queste comportano un computo maggiorato del 20%. Ad esempio, se un ATA ha usufruito, nel
corrente a.s., dei seguenti periodi di ferie: dal lun. 17 al ven. 21 marzo e dal lun. 12 al ven. 16 maggio (per
un totale di 10 giorni), le ferie rimanenti corrispondono a: 32 – (10 x 1,2) = 20 giorni (in caso di dipendente
con diritto a 32 giorni di ferie). La norma vuole, evidentemente, impedire la sperequazione rispetto a coloro
che richiedono periodi di ferie al cui interno è collocato il giorno lavorativo in cui i dipendenti non sono in
servizio (di norma il sabato) che, come già affermato sopra, deve essere incluso nei 32 giorni di ferie
spettanti.
6. Computo delle festività soppresse.
La legge 23 dicembre 1977 n.937 abolì diverse festività (religiose e civili) e, a bilanciamento, introdusse 6
giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire
a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il personale docente può fruire di
tali giornate solamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche, come specifica l’art. 20, comma 2,
del CCNL 4 agosto 1995 (norma trasfusa anche nel CCNL 2003/2005). Il personale ATA, non essendo
invece strettamente vincolato agli impegni didattici, può richiedere la fruizione di tali “festività soppresse”
durante tutto l’anno scolastico, ferma restando l’autorizzazione del DS, sentito il DSGA, che deve valutare
eventuali motivi ostativi dovuti a superiori esigenze di servizio. In ogni caso le giornate in discorso possono
essere aggiunte alle ferie, per un totale, quindi, di 36 giorni ( o 34 giorni). Anche tali festività, così come le
ferie, sono concedibili, per il personale a tempo indeterminato, fin dall’inizio di ogni a.s., non essendo
vincolate alla maturazione di un corrispondente periodo di servizio effettivo, come invece è richiesto per il
personale supplente (1 giorno ogni 3 mesi di servizio – vedi punto 6).
La legge 20.11.2000 n.336 ha ripristinato la festività civile del 2 giugno (festa della Repubblica), ma
non ha ridotto il numero delle “festività soppresse” introdotte con la già citata legge n.937/77 (che
non ha, infatti, subito modifiche). Pertanto dette “festività” continuano ad essere conteggiate sulla base
di 6 giorni all’anno (4 gg. + 2 gg. aggiunti alle ferie).
In mancanza di norme specifiche sul conteggio delle “festività soppresse maturate” per il personale a tempo
determinato, si ritiene che tale computo non possa essere diverso da quello adottato per il computo delle
ferie. Infatti “vecchie” circolari che disponevano, in tali casi, un computo basato sul “numero esatto” (senza
resti) sono da considerarsi superate, essendo la materia ora regolata dalla contrattazione e non più da
norme unilaterali dell’Amministrazione. Pertanto, a nostro avviso, anche per tali festività, si dovrà procedere
tramite la proporzione: mesi di servizio/12 x 4 = n° giorni di festività maturati (vedi anche il punto 4).
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7. La festività infrasettimanali e l’orario di servizio settimanale del personale ATA.
Il problema si pone soprattutto per il personale ATA con orario svolto in 5 giorni alla settimana (7 ore e 12’ al
giorno), quando all’interno della stessa settimana ricade una festività infrasettimanale. Premesso che la
questione dovrebbe trovare organica soluzione a livello contrattuale, non si può fare a meno di far notare
che, in tali casi, in mancanza di regole correttive, si determina una palese sperequazione rispetto a chi
svolge l’orario in 6 giorni alla settimana (6 ore al giorno). Ciò premesso riteniamo che a tali lavoratori debba
ragionevolmente essere ridotto l’orario da svolgere, quando la festività infrasettimanale ricade nel giorno in
cui sarebbero stati liberi da impegni lavorativi (di norma il sabato). Infatti il maggior orario giornaliero serve
per recuperare l’orario che avrebbero dovuto svolgere nel giorno “libero”, affinché l’orario settimanale
complessivo di 36 ore sia rispettato. Quindi, nel caso in cui tale giorno “libero” coincida con una festività
infrasettimanale, viene necessariamente meno la necessità di recuperare le 6 ore giornaliere non lavorate in
quel giorno, essendo giorno festivo infrasettimanale. Se non fosse possibile ridurre, per ragioni di
organizzazione del servizio, l’orario giornaliero da svolgere in quella settimana, si può far recuperare le 6 ore
o con permessi retribuiti (orari o di un’intera giornata di 6 ore). Fermo restando che, nell’esempio di orario
giornaliero di 7 ore e 12’, il dipendente dovrà comunque “restituire” 1 ora e 12’, nel caso in cui usufruisca di
un’intera giornata di riposo compensativo, il cui “valore” formale è di sei ore.
8. Il computo delle ferie nei rapporti di lavoro a “tempo parziale”.
In caso di lavoratori con contratto a “tempo parziale” le ferie si riducono proporzionalmente solo per contratti
di tipo “verticale” (esempio: 3 giorni su 6) e non in caso di contratti a tempo parziale “orizzontali” (esempio:
ATA che lavora 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana). Nel primo caso nel computo delle ferie, oltre a
detrarre i giorni festivi compresi nel periodo richiesto, devono essere detratti anche i giorni lavorativi non
compresi nel contratto di “tempo parziale”. Si deve precisare che la riduzione delle ferie, in regime di
“tempo parziale” (docenti e ATA), non dipende dalle ore lavorate giornalmente, ma unicamente dai
giorni lavorativi settimanali !.
Ad esempio un lavoratore con contratto a tempo parziale verticale che lavora solamente 3 giorni alla
settimana dal lunedì al mercoledì compreso (indipendentemente dall’orario svolto), spettano 16 (o 15) giorni
di ferie e 2 giorni di festività soppresse. Se tale lavoratore chiede di poter utilizzare tutte le ferie spettanti a
decorrere dal 21 luglio 2001, riassumerà servizio a decorrere dal 26 agosto 2003 (o dal 25 agosto), non
essendo computabili, oltre le domeniche e il 15 agosto, anche tutte le giornate ricadenti nel giovedì, nel
venerdì e nel sabato di ogni settimana del periodo richiesto. In pratica il periodo totale di giorni non lavorativi
sono sostanzialmente uguali a quelli di cui beneficia un lavoratore a tempo pieno. Altro esempio: n° m ax. di
giorni di ferie spettanti = 32; giorni lavorativi: 4 su 6; giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 x 4/6 =
21,33; n° max. di festività soppresse spettanti = 4 ; giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x
4/6 = 2,67.
9. Il computo delle ferie per il personale a tempo determinato e la “monetizzazione”.
Il CCNL stabilisce che in caso di servizio inferiore ad un anno il computo delle ferie deve essere
proporzionale al servizio prestato (in dodicesimi), equiparando a mese intero la frazione di servizio residua
superiore a giorni quindici. Per cui ad esempio per un servizio prestato dal 10 ottobre al 30 giugno (pari a
mesi 8 e giorni 22 = mesi 9), i giorni di ferie spettanti saranno di: 9/12 x 30 (o 9/12 x 32), nel caso,
rispettivamente di un lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie. Nel risultato ( 22,5 gg o 24 gg)
devono essere considerate anche le frazioni, non prevedendo il contratto ulteriori arrotondamenti, se non
quello riferito alla frazione residua inferiore al mese intero. Quindi, nel primo caso (30 giorni di ferie annue) al
lavoratore spetteranno 22 giorni e mezzo di ferie. La frazione di 0,50 andrà calcolata in ore, sulla base
dell’orario medio giornaliero (diverso a seconda la tipologia del personale). Per cui il valore medie delle ferie
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spettanti per ogni mese di lavoro (o frazione superiore a giorni 15) è di: 32/12 = 2,67 gg. o di 31/12 = 2,5
gg., rispettivamente per lavoratori con più di tre anni di servizio e per lavoratori con tre o meno anni di
servizio.
Invece, per quanto concerne la “monetizzazione” delle ferie maturate e non godute, questa deve
essere calcolata sulla base di tutti i giorni di contratto (validi ai fini delle ferie – vedi punto 8),
secondo la formula : gg. validi/360 x 30 (o gg. validi/360 x 32), nel caso, rispettivamente di un
lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie.
Per la “monetizzazione” i giorni relativi ai mesi interi devono essere tutti rapportati a 30, per cui, nel
caso dell’esempio di prima, i giorni di ferie maturate e non godute, corrispondono a: [(mesi 8 x 30) +
21] / 360 x 30 ( o 32) = gg. 261/360 x 30 (o 32) = 21,75 (o 23,20). Pertanto ai fini della retribuzione si
considerano due decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto (es.: 18,378 = 18,38), come
precisa la CM n.244 del 14/10/1999.
Si evidenzia una “discrepanza” tra le modalità di computo delle ferie da attribuire rispetto al computo delle
ferie da “monetizzare”, laddove, nel primo caso, la frazioni di mese superiori a giorni 15 sono assimilate a
mese intero e quelle inferiori sono trascurate, mentre nel calcolo del “valore economico” delle ferie maturate
e non godute, questo tiene conto dei giorni validi senza alcun arrotondamento, se non quello finale come
sopra precisato. In caso di rapporto di lavoro a “tempo parziale verticale” si dovrà apportare la necessaria
riduzione, in proporzione al numero dei giorni lavorativi settimanali. Per cui nel caso, ad esempio, di giorni 25
(spettanti per un rapporto di lavoro a tempo pieno di 10 mesi, per un lavoratore con più di tre anni di
anzianità), rapportati però ad una settimana lavorativa di 4 giorni su 6, al lavoratore spetteranno in concreto:
25 x 4/6 = 16,67 giorni di ferie.Per quanto concerne la retribuzione, questa è rapportata alla retribuzione
giornaliera tabellare, compresa l’I.I.S. (contingenza) e compreso il CIA (per il personale ATA) e la RPD (per il
personale docente) al lordo, avendo tali indennità carattere fisso e ricorrente per 12 mensilità, cioè:
(retribuzione totale mensile)/30. All’importo lordo andranno applicate le ritenute IRPEF, le addizionali
regionali e comunali e l’IRAP, ma non le ritenute INPDAP ai fini dei trattamenti previdenziali, non avendo tale
compensi il valore di retribuzione rapportata ad un periodo di effettivo lavoro, ma bensì avendo il carattere di
“indennizzo” (retribuzione sostitutiva). I giorni di ferie maturate e “monetizzate” non possono, quindi, essere
considerate nell’anzianità di servizio (validità giuridica), tale principio ha trovato conferma anche in una
costante giurisprudenza. Si deve evidenziare che la retribuzione, in caso di “tempo parziale”, deve essere
rapportata alla retribuzione ridotta in caso di “tempo parziale orizzontale” (senza riduzione nel numero dei
giorni di ferie). Tale retribuzione sostitutiva deve, invece, essere rapportata alla retribuzione intera in
caso di “tempo parziale verticale” (che implica una riduzione del numero di giorni di ferie). Infatti in
tale ultimo caso una riduzione anche della retribuzione per le ferie “monetizzate” equivarrebbe ad una
impropria ulteriore riduzione: la riduzione si effettua una sola volta “! O sui giorni (tempo parziale verticale) o
sulla retribuzione (tempo parziale orizzontale). In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo determinato, al
termine del contratto, le ferie devono essere tutte fruite o tutte monetizzate o in parte fruite e in parte
monetizzate. In nessun caso il lavoratore precario può portare “in dote” giorni di ferie maturate e non
godute in un successivo rapporto di lavoro. A maggior ragione il lavoratore non può avere residui di ferie
da usufruire nel successivo anno scolastico. Infatti, proprio per la natura precaria del rapporto di lavoro, la
prosecuzione di questo è comunque aleatoria, quindi ogni scuola autonoma deve liquidare, al termine del
contratto, le ferie maturate, concedendole e/o “monetizzandole”. Per il personale docente con contratti brevi,
le ferie sono automaticamente “monetizzate” con la retribuzione, in quanto, in tali brevi periodi, non è
possibile in linea di principio poter fruire delle ferie. Invece per il personale ATA, le ferie possono essere, in
linea di principio, fruite anche nei brevi periodi contrattuali, non essendo strettamente vincolate alla
sospensione delle attività didattiche (come invece avviene per il personale docente). Anche per il personale
ATA, supplente temporaneo, in caso di mancata fruizione delle ferie maturate, per inderogabili esigenze di
servizio, si dà luogo alla compensazione economica. Per i contratti annuali (fino al 31 agosto) le ferie, sia del
personale docente che ATA, devono essere invece fruite entro il termine del contratto (entro il 31 agosto). In
caso di parziale fruizione, determinata da superiori esigenze di servizio (caso che si verifica quasi
esclusivamente per il personale ATA), le ferie non fruite devono essere “monetizzate”, non essendo lecito,
come detto prima, lasciare un “residuo” di ferie da utilizzare nel successivo anno scolastico sulla base di un
ipotetico ulteriore rapporto di lavoro. In caso di contratti fino al 30 giugno del personale ATA, vale quanto
detto sopra. Il personale docente, non ha invece l’obbligo di richiedere le ferie durante il periodo contrattuale
(obbligo che invece si concretizza solo per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto). Quindi tale person ale, al 30
giugno di ogni anno scolastico, ha maturato un periodo di ferie che deve essere “monetizzato”. Tale
questione è stata oggetto di contenzioso, risolto con una “interpretazione autentica” dell’art.19 del CCNL
4.8.1995, che ha precisato che le ferie, del personale docente con contratto fino al 30 giugno, non possono
essere imposte dal dirigente scolastico (cfr. anche la recente CM n.60 dell’8 aprile 2003) e quindi sono
soggette al pagamento sostitutivo. Il CCNL 2002/2005 ha ulteriormente meglio definito tale situazione, per
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cui, adesso, non dovrebbero più sussistere dubbi interpretativi in merito alla volontarietà della fruizione delle
ferie nei periodi non canonici (l’obbligo delle fruizione delle ferie è limitato al periodo 1° luglio – 31 agosto). E’
quindi il docente supplente che valuta l’opportunità di richiedere giorni di ferie prima dello scadere del
contratto (30 giugno), fermo restando che la concessione delle ferie nel periodo extra estivo (1° lugl io – 31
agosto) è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio.
6. Computo delle festività soppresse per il personale a tempo determinato e
“monetizzazione”.
Per quanto detto nel punto 2, a nostro avviso, il computo di tali giorni deve essere effettuato con le stesse
modalità con cui si calcolano le ferie, sia per quanto concerne il numero delle “festività soppresse” maturate
e non godute, sia per quanto concerne la loro eventuale “monetizzazione”, in quanto le “vecchie” regole
dettate in regime pre-contrattuale non sono più vincolanti. Per cui in mancanza di nuove specifiche norme si
deve applicare quanto i CCNL disciplinano per il computo delle ferie: unica fonte normativa oggi disponibile.
Pertanto ad esempio, in caso di supplente con contratto dal 12 settembre al 30 giugno (mesi 9 + gg. 20 =
mesi 10), i giorni spettanti risultano pari a : 10/12 x 4 = 3,33 giorni (ai fini dell’attribuzione dei riposi) e pari a:
[(9 x 30) + 21]/360 x 4 = 291/360 x 4 = 3,23 giorni (ai fini della retribuzione sostitutiva). Per il calcolo delle
“festività soppresse”, in caso di orario di lavoro a tempo parziale orizzontale, si procede nello stesso modo
illustrato per il computo delle ferie (riduzione da effettuare solamente sulla base del minor numero di giorni
lavorativi settimanali).
7. Computo delle ferie e delle festività per il personale a tempo indeterminato che cessa dal servizio.
Qualora le dimissioni intervengano prima che il dipendente abbia potuto fruire, in tutto o in parte, delle
ferie/festività maturate, queste devono essere computate e monetizzate con le stesse modalità illustrate
nei punti 5 e 6, senza alcun particolare vincolo. Il precedente contratto, invece, subordinava il pagamento
delle ferie e delle festività solamente nei casi in cui, per superiori esigenze di servizio, il personale non
aveva potuto usufruire di tali diritti. Per cui, in caso di malattia, il dipendente dimissionario perdeva il
diritto alla “monetizzazione”, se, alla data della cessazione, non aveva potuto usufruire dei giorni di
ferie/festività maturati. Quindi il dipendente deve comunque fare richiesta di ferie/festività, da usufruire
entro la data di cessazione, se poi tali giorni non sono concedibili, in tutto o in parte, per cause non
dipendenti dalla volontà del lavoratore stesso, questo ha diritto alla valutazione economica di tali giorni
(“monetizzazione”). In caso di cessazione dal servizio anticipata rispetto al 1° settembre di ogni ann o (es.:
“dispensa” per motivi di salute), a maggior ragione il dipendente ha diritto alla “monetizzazione” di cui
sopra. In tale caso non occorre nemmeno la preventiva domanda di fruizione delle ferie/festività, in
quanto la “dispensa” è un istituto che interviene senza preavviso (da cui il diritto di percepire anche
l’indennità di “mancato preavviso”) anche nei casi di dispensa ottenuta su richiesta dello stesso
lavoratore.
8. Validità dei servizi ai fini della maturazione delle ferie/festività soppresse
In linea di principio tutti i giorni retribuiti, ancorché in misura ridotta (con l’eccezione del congedo facoltativo
per maternità) sono utili ai fini della maturazione dei diritti in parola, inoltre le malattie intercorse nei periodi
feriali producono la sospensione del godimento delle ferie, con diritto, quindi, al recupero. Esaminiamo in
dettaglio i casi in cui le assenze (casi di maggior frequenza) determinano o meno una proporzionale
decurtazione delle ferie:
assenze per motivi di salute retribuite al 100%, al 90% e al 50%: non riducono le ferie;
assenze per motivi di salute usufruite dopo i periodi coperti da retribuzione: riducono , in proporzione, le
ferie;
assenze per infortunio sul lavoro e da infortuni/malattie riconosciute derivanti da “causa di servizio”
(sempre retribuite al 100%): non riducono le ferie;
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assenze per gravi patologie con ricovero ospedaliero o per cure temporaneamente invalidanti (sempre
retribuite al 100%): non riducono le ferie;
assenze per malattia intervenute durante le ferie: interrompono il godimento delle ferie per assenze
superiori a tre giorni o per ricoveri ospedalieri (senza limiti di tempo).
congedi obbligatori per maternità (comprese le interdizioni anticipate): non riducono le ferie;
congedi facoltativi per maternità: il primo mese, retribuito al 100%, non riduce le ferie, il restante periodo
retribuito al 30% (o non retribuito se usufruito dopo il terzo anno di vita del bambino): riducono, in
proporzione, le ferie;
assenze per la cura della prole malata: il primo mese (per ogni anno di vita del bambino) retribuito al
100% non riduce le ferie; gli ulteriori periodi senza assegni riducono le ferie; invece non si riducono
le ferie in caso di assistenza alla prole ricoverata in istituto ospedaliero;
permessi orari giornalieri (per “allattamento”): non riducono le ferie;
aspettative per motivi di famiglia senza assegni (ed equiparate): riducono le ferie;
permessi per assolvere le funzioni relative a cariche pubbliche elettive: non riducono le ferie;
posizioni di “status” che implicano l’esonero dal normale servizio per svolgere attività lavorativa e/o di
studio presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici: riducono le ferie;
aspettativa del personale ATA a tempo indeterminato che accetta un contratto a tempo determinato nel
comparto scuola per altro profilo professionale: riduce le ferie che il dipendente matura nella scuola
di titolarità, in quanto in aspettativa senza assegni.
Su quest’ultima problematica bisogno precisare che il personale ATA, che per un anno (supplenza
annuale o fino al 30 giugno) svolge, in virtù di uno specifico contratto a termine, altra mansione (es.
collaboratore scolastico con supplenza annuale di assistente amministrativo) per detto periodo è
equiparato, a tutti gli effetti, al personale supplente, ferma restando la conservazione del posto di ruolo.
Pertanto, per ciò che attiene le ferie, queste sono attribuite, con le stesse regole adottate nei confronti
del personale supplente, dalla scuola in cui il dipendente presta temporaneamente servizio in altra
qualifica . Di conseguenza la scuola che ha stipulato un contratto a termine, alla risoluzione di questo,
deve aver liquidato tutte le ferie maturate (con giorni di ferie concessi e/o con retribuzione sostitutiva).
Non appare lecito, in mancanza di specifici accordi tra le scuole, per quanto detto nel punto 5, lasciare
un “residuo” di ferie, da far utilizzare nella scuola di titolarità del dipendente, al momento del rientro di
questo nella sua sede di ruolo, per ferie maturate ad altro titolo in altra istituzione scolastica.
9. Il rinvio delle ferie, il periodo di utilizzazione e il loro frazionamento.
Il rinvio delle ferie maturate e che non è stato possibile utilizzare entro l’anno scolastico di riferimento, è
una procedura applicabile solamente al personale assunto a tempo indeterminato, non applicabile
quindi, per quanto detto nel punto 5, al personale supplente, che, pertanto deve essere liquidato al
termine di ogni contratto temporaneo (con ferie godute e/o tramite il compenso sostitutivo).
In linea di principio le ferie devono essere fruite entro la scadenza di ogni anno scolastico di
maturazione, il CCNL prevede però le seguente deroghe:
personale docente: le ferie maturate e non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere fruite
entro la scadenza dell’anno scolastico successivo;
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personale ATA: le ferie maturate e non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere fruite
entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo;
I motivi che hanno impedito in parte la fruizione delle ferie, entro l’anno scolastico di riferimento
possono essere ricondotti ad inderogabili esigenze di servizio e/o a gravi esigenze personali (vedi punto
8). Le ferie, essendo anche un dovere (e non solo un diritto) devono essere richieste e concesse entro
l’anno scolastico di riferimento, pertanto le deroghe di cui sopra devono essere intese come fatto non
sistematico, che possono derivare unicamente dalle ragioni eccezionali di cui si è detto. Pertanto, in
caso di negazione delle ferie da parte del dirigente, tale da determinare il rinvio di queste al successivo
anno scolastico, il diniego deve essere ben motivato da inderogabili e specifiche esigenze di servizio.
Per quanto concerne il periodo di utilizzazione e il “frazionamento” delle ferie si hanno situazioni diverse
sulla base della tipologia del personale:
personale docente: fermo restando che le ferie devono essere utilizzate nel periodo “estivo” (dal 1° luglio
al 31 agosto), queste possono essere richieste anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche: periodi della vacanze di Natale e di Pasqua, periodi tra il 1° sett. e l’inizio delle lezi oni e
tra il termine di queste e il 30 giugno (ovviamente nel caso in cui il docente non sia impegnato negli
scrutini e nelle commissioni di esame). La concessione delle ferie in questi ultimi periodi è
comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio. Inoltre i docenti possono anche
richiedere fino ad un massimo 6 giorni di ferie da poter utilizzare anche nei periodi in cui si svolgono
le attività didattiche/educative. In tale caso, però, il docente deve essere sostituito da altri colleghi
senza oneri economici per l’amministrazione. Si precisa che per la fruizione delle ferie “anticipate”
non occorre nessuna motivazione, non essendo la concessione delle ferie subordinata a condizioni
giustificative (*).
personale ATA: in linea di principio tale personale non è strettamente vincolato a particolari periodi per
poter fruire delle ferie, anche se il periodo estivo (1° luglio – 31 agosto) rappresenta il periodo ne l
quale, per i minori carichi di lavoro (soprattutto per il personale collaboratore scolastico) è più facile
individuare le modalità per l’utilizzo delle ferie. In ogni caso il dipendente ha diritto ad un periodo
continuativo minimo di 15 giorni da usufruire nei mesi estivi. I restanti giorni di ferie possono essere
utilizzati, previo accordo con il dirigente scolastico e il direttore SGA, anche nelle altre parti dell’anno
scolastico, oltre che, ovviamente, nel restante periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto
dall’orario settimanale effettuato, devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi, escludendo
quindi tutte le festività ricadenti nel periodo di ferie richiesto (domeniche e quant’altro), ma non il giorno
lavorativo in cui il dipendente non sarebbe in servizio. Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi,
meno di 6 giorni nell’arco settimanale, non comprendenti il “giorno libero” (il sabato) di un determinata
settimana, queste comportano un computo maggiorato del 20%. Ad esempio, se un ATA ha usufruito, nel
corrente a.s., dei seguenti periodi di ferie: dal lun. 17 al ven. 21 marzo e dal lun. 12 al ven. 16 maggio (per
un totale di 10 giorni), le ferie rimanenti corrispondono a: 32 – (10 x 1,2) = 20 giorni (in caso di dipendente
con diritto a 32 giorni di ferie). La norma vuole, evidentemente, impedire la sperequazione rispetto a coloro
che richiedono periodi di ferie al cui interno è collocato il giorno lavorativo in cui i dipendenti non sono in
servizio (di norma il sabato) che, come già affermato sopra, deve essere incluso nei 32 giorni di ferie
spettanti.
6. Computo delle festività soppresse.
La legge 23 dicembre 1977 n.937 abolì diverse festività (religiose e civili) e, a bilanciamento, introdusse 6
giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire
a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il personale docente può fruire di
tali giornate solamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche, come specifica l’art. 20, comma 2,
del CCNL 4 agosto 1995 (norma trasfusa anche nel CCNL 2003/2005). Il personale ATA, non essendo
invece strettamente vincolato agli impegni didattici, può richiedere la fruizione di tali “festività soppresse”
durante tutto l’anno scolastico, ferma restando l’autorizzazione del DS, sentito il DSGA, che deve valutare
eventuali motivi ostativi dovuti a superiori esigenze di servizio. In ogni caso le giornate in discorso possono
essere aggiunte alle ferie, per un totale, quindi, di 36 giorni ( o 34 giorni). Anche tali festività, così come le
ferie, sono concedibili, per il personale a tempo indeterminato, fin dall’inizio di ogni a.s., non essendo
vincolate alla maturazione di un corrispondente periodo di servizio effettivo, come invece è richiesto per il
personale supplente (1 giorno ogni 3 mesi di servizio – vedi punto 6).
La legge 20.11.2000 n.336 ha ripristinato la festività civile del 2 giugno (festa della Repubblica), ma
non ha ridotto il numero delle “festività soppresse” introdotte con la già citata legge n.937/77 (che
non ha, infatti, subito modifiche). Pertanto dette “festività” continuano ad essere conteggiate sulla base
di 6 giorni all’anno (4 gg. + 2 gg. aggiunti alle ferie).
In mancanza di norme specifiche sul conteggio delle “festività soppresse maturate” per il personale a tempo
determinato, si ritiene che tale computo non possa essere diverso da quello adottato per il computo delle
ferie. Infatti “vecchie” circolari che disponevano, in tali casi, un computo basato sul “numero esatto” (senza
resti) sono da considerarsi superate, essendo la materia ora regolata dalla contrattazione e non più da
norme unilaterali dell’Amministrazione. Pertanto, a nostro avviso, anche per tali festività, si dovrà procedere
tramite la proporzione: mesi di servizio/12 x 4 = n° giorni di festività maturati (vedi anche il punto 4).
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7. La festività infrasettimanali e l’orario di servizio settimanale del personale ATA.
Il problema si pone soprattutto per il personale ATA con orario svolto in 5 giorni alla settimana (7 ore e 12’ al
giorno), quando all’interno della stessa settimana ricade una festività infrasettimanale. Premesso che la
questione dovrebbe trovare organica soluzione a livello contrattuale, non si può fare a meno di far notare
che, in tali casi, in mancanza di regole correttive, si determina una palese sperequazione rispetto a chi
svolge l’orario in 6 giorni alla settimana (6 ore al giorno). Ciò premesso riteniamo che a tali lavoratori debba
ragionevolmente essere ridotto l’orario da svolgere, quando la festività infrasettimanale ricade nel giorno in
cui sarebbero stati liberi da impegni lavorativi (di norma il sabato). Infatti il maggior orario giornaliero serve
per recuperare l’orario che avrebbero dovuto svolgere nel giorno “libero”, affinché l’orario settimanale
complessivo di 36 ore sia rispettato. Quindi, nel caso in cui tale giorno “libero” coincida con una festività
infrasettimanale, viene necessariamente meno la necessità di recuperare le 6 ore giornaliere non lavorate in
quel giorno, essendo giorno festivo infrasettimanale. Se non fosse possibile ridurre, per ragioni di
organizzazione del servizio, l’orario giornaliero da svolgere in quella settimana, si può far recuperare le 6 ore
o con permessi retribuiti (orari o di un’intera giornata di 6 ore). Fermo restando che, nell’esempio di orario
giornaliero di 7 ore e 12’, il dipendente dovrà comunque “restituire” 1 ora e 12’, nel caso in cui usufruisca di
un’intera giornata di riposo compensativo, il cui “valore” formale è di sei ore.
8. Il computo delle ferie nei rapporti di lavoro a “tempo parziale”.
In caso di lavoratori con contratto a “tempo parziale” le ferie si riducono proporzionalmente solo per contratti
di tipo “verticale” (esempio: 3 giorni su 6) e non in caso di contratti a tempo parziale “orizzontali” (esempio:
ATA che lavora 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana). Nel primo caso nel computo delle ferie, oltre a
detrarre i giorni festivi compresi nel periodo richiesto, devono essere detratti anche i giorni lavorativi non
compresi nel contratto di “tempo parziale”. Si deve precisare che la riduzione delle ferie, in regime di
“tempo parziale” (docenti e ATA), non dipende dalle ore lavorate giornalmente, ma unicamente dai
giorni lavorativi settimanali !.
Ad esempio un lavoratore con contratto a tempo parziale verticale che lavora solamente 3 giorni alla
settimana dal lunedì al mercoledì compreso (indipendentemente dall’orario svolto), spettano 16 (o 15) giorni
di ferie e 2 giorni di festività soppresse. Se tale lavoratore chiede di poter utilizzare tutte le ferie spettanti a
decorrere dal 21 luglio 2001, riassumerà servizio a decorrere dal 26 agosto 2003 (o dal 25 agosto), non
essendo computabili, oltre le domeniche e il 15 agosto, anche tutte le giornate ricadenti nel giovedì, nel
venerdì e nel sabato di ogni settimana del periodo richiesto. In pratica il periodo totale di giorni non lavorativi
sono sostanzialmente uguali a quelli di cui beneficia un lavoratore a tempo pieno. Altro esempio: n° m ax. di
giorni di ferie spettanti = 32; giorni lavorativi: 4 su 6; giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 x 4/6 =
21,33; n° max. di festività soppresse spettanti = 4 ; giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x
4/6 = 2,67.
9. Il computo delle ferie per il personale a tempo determinato e la “monetizzazione”.
Il CCNL stabilisce che in caso di servizio inferiore ad un anno il computo delle ferie deve essere
proporzionale al servizio prestato (in dodicesimi), equiparando a mese intero la frazione di servizio residua
superiore a giorni quindici. Per cui ad esempio per un servizio prestato dal 10 ottobre al 30 giugno (pari a
mesi 8 e giorni 22 = mesi 9), i giorni di ferie spettanti saranno di: 9/12 x 30 (o 9/12 x 32), nel caso,
rispettivamente di un lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie. Nel risultato ( 22,5 gg o 24 gg)
devono essere considerate anche le frazioni, non prevedendo il contratto ulteriori arrotondamenti, se non
quello riferito alla frazione residua inferiore al mese intero. Quindi, nel primo caso (30 giorni di ferie annue) al
lavoratore spetteranno 22 giorni e mezzo di ferie. La frazione di 0,50 andrà calcolata in ore, sulla base
dell’orario medio giornaliero (diverso a seconda la tipologia del personale). Per cui il valore medie delle ferie
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spettanti per ogni mese di lavoro (o frazione superiore a giorni 15) è di: 32/12 = 2,67 gg. o di 31/12 = 2,5
gg., rispettivamente per lavoratori con più di tre anni di servizio e per lavoratori con tre o meno anni di
servizio.
Invece, per quanto concerne la “monetizzazione” delle ferie maturate e non godute, questa deve
essere calcolata sulla base di tutti i giorni di contratto (validi ai fini delle ferie – vedi punto 8),
secondo la formula : gg. validi/360 x 30 (o gg. validi/360 x 32), nel caso, rispettivamente di un
lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie.
Per la “monetizzazione” i giorni relativi ai mesi interi devono essere tutti rapportati a 30, per cui, nel
caso dell’esempio di prima, i giorni di ferie maturate e non godute, corrispondono a: [(mesi 8 x 30) +
21] / 360 x 30 ( o 32) = gg. 261/360 x 30 (o 32) = 21,75 (o 23,20). Pertanto ai fini della retribuzione si
considerano due decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto (es.: 18,378 = 18,38), come
precisa la CM n.244 del 14/10/1999.
Si evidenzia una “discrepanza” tra le modalità di computo delle ferie da attribuire rispetto al computo delle
ferie da “monetizzare”, laddove, nel primo caso, la frazioni di mese superiori a giorni 15 sono assimilate a
mese intero e quelle inferiori sono trascurate, mentre nel calcolo del “valore economico” delle ferie maturate
e non godute, questo tiene conto dei giorni validi senza alcun arrotondamento, se non quello finale come
sopra precisato. In caso di rapporto di lavoro a “tempo parziale verticale” si dovrà apportare la necessaria
riduzione, in proporzione al numero dei giorni lavorativi settimanali. Per cui nel caso, ad esempio, di giorni 25
(spettanti per un rapporto di lavoro a tempo pieno di 10 mesi, per un lavoratore con più di tre anni di
anzianità), rapportati però ad una settimana lavorativa di 4 giorni su 6, al lavoratore spetteranno in concreto:
25 x 4/6 = 16,67 giorni di ferie.Per quanto concerne la retribuzione, questa è rapportata alla retribuzione
giornaliera tabellare, compresa l’I.I.S. (contingenza) e compreso il CIA (per il personale ATA) e la RPD (per il
personale docente) al lordo, avendo tali indennità carattere fisso e ricorrente per 12 mensilità, cioè:
(retribuzione totale mensile)/30. All’importo lordo andranno applicate le ritenute IRPEF, le addizionali
regionali e comunali e l’IRAP, ma non le ritenute INPDAP ai fini dei trattamenti previdenziali, non avendo tale
compensi il valore di retribuzione rapportata ad un periodo di effettivo lavoro, ma bensì avendo il carattere di
“indennizzo” (retribuzione sostitutiva). I giorni di ferie maturate e “monetizzate” non possono, quindi, essere
considerate nell’anzianità di servizio (validità giuridica), tale principio ha trovato conferma anche in una
costante giurisprudenza. Si deve evidenziare che la retribuzione, in caso di “tempo parziale”, deve essere
rapportata alla retribuzione ridotta in caso di “tempo parziale orizzontale” (senza riduzione nel numero dei
giorni di ferie). Tale retribuzione sostitutiva deve, invece, essere rapportata alla retribuzione intera in
caso di “tempo parziale verticale” (che implica una riduzione del numero di giorni di ferie). Infatti in
tale ultimo caso una riduzione anche della retribuzione per le ferie “monetizzate” equivarrebbe ad una
impropria ulteriore riduzione: la riduzione si effettua una sola volta “! O sui giorni (tempo parziale verticale) o
sulla retribuzione (tempo parziale orizzontale). In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo determinato, al
termine del contratto, le ferie devono essere tutte fruite o tutte monetizzate o in parte fruite e in parte
monetizzate. In nessun caso il lavoratore precario può portare “in dote” giorni di ferie maturate e non
godute in un successivo rapporto di lavoro. A maggior ragione il lavoratore non può avere residui di ferie
da usufruire nel successivo anno scolastico. Infatti, proprio per la natura precaria del rapporto di lavoro, la
prosecuzione di questo è comunque aleatoria, quindi ogni scuola autonoma deve liquidare, al termine del
contratto, le ferie maturate, concedendole e/o “monetizzandole”. Per il personale docente con contratti brevi,
le ferie sono automaticamente “monetizzate” con la retribuzione, in quanto, in tali brevi periodi, non è
possibile in linea di principio poter fruire delle ferie. Invece per il personale ATA, le ferie possono essere, in
linea di principio, fruite anche nei brevi periodi contrattuali, non essendo strettamente vincolate alla
sospensione delle attività didattiche (come invece avviene per il personale docente). Anche per il personale
ATA, supplente temporaneo, in caso di mancata fruizione delle ferie maturate, per inderogabili esigenze di
servizio, si dà luogo alla compensazione economica. Per i contratti annuali (fino al 31 agosto) le ferie, sia del
personale docente che ATA, devono essere invece fruite entro il termine del contratto (entro il 31 agosto). In
caso di parziale fruizione, determinata da superiori esigenze di servizio (caso che si verifica quasi
esclusivamente per il personale ATA), le ferie non fruite devono essere “monetizzate”, non essendo lecito,
come detto prima, lasciare un “residuo” di ferie da utilizzare nel successivo anno scolastico sulla base di un
ipotetico ulteriore rapporto di lavoro. In caso di contratti fino al 30 giugno del personale ATA, vale quanto
detto sopra. Il personale docente, non ha invece l’obbligo di richiedere le ferie durante il periodo contrattuale
(obbligo che invece si concretizza solo per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto). Quindi tale person ale, al 30
giugno di ogni anno scolastico, ha maturato un periodo di ferie che deve essere “monetizzato”. Tale
questione è stata oggetto di contenzioso, risolto con una “interpretazione autentica” dell’art.19 del CCNL
4.8.1995, che ha precisato che le ferie, del personale docente con contratto fino al 30 giugno, non possono
essere imposte dal dirigente scolastico (cfr. anche la recente CM n.60 dell’8 aprile 2003) e quindi sono
soggette al pagamento sostitutivo. Il CCNL 2002/2005 ha ulteriormente meglio definito tale situazione, per
5
cui, adesso, non dovrebbero più sussistere dubbi interpretativi in merito alla volontarietà della fruizione delle
ferie nei periodi non canonici (l’obbligo delle fruizione delle ferie è limitato al periodo 1° luglio – 31 agosto). E’
quindi il docente supplente che valuta l’opportunità di richiedere giorni di ferie prima dello scadere del
contratto (30 giugno), fermo restando che la concessione delle ferie nel periodo extra estivo (1° lugl io – 31
agosto) è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio.
6. Computo delle festività soppresse per il personale a tempo determinato e
“monetizzazione”.
Per quanto detto nel punto 2, a nostro avviso, il computo di tali giorni deve essere effettuato con le stesse
modalità con cui si calcolano le ferie, sia per quanto concerne il numero delle “festività soppresse” maturate
e non godute, sia per quanto concerne la loro eventuale “monetizzazione”, in quanto le “vecchie” regole
dettate in regime pre-contrattuale non sono più vincolanti. Per cui in mancanza di nuove specifiche norme si
deve applicare quanto i CCNL disciplinano per il computo delle ferie: unica fonte normativa oggi disponibile.
Pertanto ad esempio, in caso di supplente con contratto dal 12 settembre al 30 giugno (mesi 9 + gg. 20 =
mesi 10), i giorni spettanti risultano pari a : 10/12 x 4 = 3,33 giorni (ai fini dell’attribuzione dei riposi) e pari a:
[(9 x 30) + 21]/360 x 4 = 291/360 x 4 = 3,23 giorni (ai fini della retribuzione sostitutiva). Per il calcolo delle
“festività soppresse”, in caso di orario di lavoro a tempo parziale orizzontale, si procede nello stesso modo
illustrato per il computo delle ferie (riduzione da effettuare solamente sulla base del minor numero di giorni
lavorativi settimanali).
7. Computo delle ferie e delle festività per il personale a tempo indeterminato che cessa dal servizio.
Qualora le dimissioni intervengano prima che il dipendente abbia potuto fruire, in tutto o in parte, delle
ferie/festività maturate, queste devono essere computate e monetizzate con le stesse modalità illustrate
nei punti 5 e 6, senza alcun particolare vincolo. Il precedente contratto, invece, subordinava il pagamento
delle ferie e delle festività solamente nei casi in cui, per superiori esigenze di servizio, il personale non
aveva potuto usufruire di tali diritti. Per cui, in caso di malattia, il dipendente dimissionario perdeva il
diritto alla “monetizzazione”, se, alla data della cessazione, non aveva potuto usufruire dei giorni di
ferie/festività maturati. Quindi il dipendente deve comunque fare richiesta di ferie/festività, da usufruire
entro la data di cessazione, se poi tali giorni non sono concedibili, in tutto o in parte, per cause non
dipendenti dalla volontà del lavoratore stesso, questo ha diritto alla valutazione economica di tali giorni
(“monetizzazione”). In caso di cessazione dal servizio anticipata rispetto al 1° settembre di ogni ann o (es.:
“dispensa” per motivi di salute), a maggior ragione il dipendente ha diritto alla “monetizzazione” di cui
sopra. In tale caso non occorre nemmeno la preventiva domanda di fruizione delle ferie/festività, in
quanto la “dispensa” è un istituto che interviene senza preavviso (da cui il diritto di percepire anche
l’indennità di “mancato preavviso”) anche nei casi di dispensa ottenuta su richiesta dello stesso
lavoratore.
8. Validità dei servizi ai fini della maturazione delle ferie/festività soppresse
In linea di principio tutti i giorni retribuiti, ancorché in misura ridotta (con l’eccezione del congedo facoltativo
per maternità) sono utili ai fini della maturazione dei diritti in parola, inoltre le malattie intercorse nei periodi
feriali producono la sospensione del godimento delle ferie, con diritto, quindi, al recupero. Esaminiamo in
dettaglio i casi in cui le assenze (casi di maggior frequenza) determinano o meno una proporzionale
decurtazione delle ferie:
assenze per motivi di salute retribuite al 100%, al 90% e al 50%: non riducono le ferie;
assenze per motivi di salute usufruite dopo i periodi coperti da retribuzione: riducono , in proporzione, le
ferie;
assenze per infortunio sul lavoro e da infortuni/malattie riconosciute derivanti da “causa di servizio”
(sempre retribuite al 100%): non riducono le ferie;
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assenze per gravi patologie con ricovero ospedaliero o per cure temporaneamente invalidanti (sempre
retribuite al 100%): non riducono le ferie;
assenze per malattia intervenute durante le ferie: interrompono il godimento delle ferie per assenze
superiori a tre giorni o per ricoveri ospedalieri (senza limiti di tempo).
congedi obbligatori per maternità (comprese le interdizioni anticipate): non riducono le ferie;
congedi facoltativi per maternità: il primo mese, retribuito al 100%, non riduce le ferie, il restante periodo
retribuito al 30% (o non retribuito se usufruito dopo il terzo anno di vita del bambino): riducono, in
proporzione, le ferie;
assenze per la cura della prole malata: il primo mese (per ogni anno di vita del bambino) retribuito al
100% non riduce le ferie; gli ulteriori periodi senza assegni riducono le ferie; invece non si riducono
le ferie in caso di assistenza alla prole ricoverata in istituto ospedaliero;
permessi orari giornalieri (per “allattamento”): non riducono le ferie;
aspettative per motivi di famiglia senza assegni (ed equiparate): riducono le ferie;
permessi per assolvere le funzioni relative a cariche pubbliche elettive: non riducono le ferie;
posizioni di “status” che implicano l’esonero dal normale servizio per svolgere attività lavorativa e/o di
studio presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici: riducono le ferie;
aspettativa del personale ATA a tempo indeterminato che accetta un contratto a tempo determinato nel
comparto scuola per altro profilo professionale: riduce le ferie che il dipendente matura nella scuola
di titolarità, in quanto in aspettativa senza assegni.
Su quest’ultima problematica bisogno precisare che il personale ATA, che per un anno (supplenza
annuale o fino al 30 giugno) svolge, in virtù di uno specifico contratto a termine, altra mansione (es.
collaboratore scolastico con supplenza annuale di assistente amministrativo) per detto periodo è
equiparato, a tutti gli effetti, al personale supplente, ferma restando la conservazione del posto di ruolo.
Pertanto, per ciò che attiene le ferie, queste sono attribuite, con le stesse regole adottate nei confronti
del personale supplente, dalla scuola in cui il dipendente presta temporaneamente servizio in altra
qualifica . Di conseguenza la scuola che ha stipulato un contratto a termine, alla risoluzione di questo,
deve aver liquidato tutte le ferie maturate (con giorni di ferie concessi e/o con retribuzione sostitutiva).
Non appare lecito, in mancanza di specifici accordi tra le scuole, per quanto detto nel punto 5, lasciare
un “residuo” di ferie, da far utilizzare nella scuola di titolarità del dipendente, al momento del rientro di
questo nella sua sede di ruolo, per ferie maturate ad altro titolo in altra istituzione scolastica.
9. Il rinvio delle ferie, il periodo di utilizzazione e il loro frazionamento.
Il rinvio delle ferie maturate e che non è stato possibile utilizzare entro l’anno scolastico di riferimento, è
una procedura applicabile solamente al personale assunto a tempo indeterminato, non applicabile
quindi, per quanto detto nel punto 5, al personale supplente, che, pertanto deve essere liquidato al
termine di ogni contratto temporaneo (con ferie godute e/o tramite il compenso sostitutivo).
In linea di principio le ferie devono essere fruite entro la scadenza di ogni anno scolastico di
maturazione, il CCNL prevede però le seguente deroghe:
personale docente: le ferie maturate e non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere fruite
entro la scadenza dell’anno scolastico successivo;
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personale ATA: le ferie maturate e non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere fruite
entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo;
I motivi che hanno impedito in parte la fruizione delle ferie, entro l’anno scolastico di riferimento
possono essere ricondotti ad inderogabili esigenze di servizio e/o a gravi esigenze personali (vedi punto
8). Le ferie, essendo anche un dovere (e non solo un diritto) devono essere richieste e concesse entro
l’anno scolastico di riferimento, pertanto le deroghe di cui sopra devono essere intese come fatto non
sistematico, che possono derivare unicamente dalle ragioni eccezionali di cui si è detto. Pertanto, in
caso di negazione delle ferie da parte del dirigente, tale da determinare il rinvio di queste al successivo
anno scolastico, il diniego deve essere ben motivato da inderogabili e specifiche esigenze di servizio.
Per quanto concerne il periodo di utilizzazione e il “frazionamento” delle ferie si hanno situazioni diverse
sulla base della tipologia del personale:
personale docente: fermo restando che le ferie devono essere utilizzate nel periodo “estivo” (dal 1° luglio
al 31 agosto), queste possono essere richieste anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche: periodi della vacanze di Natale e di Pasqua, periodi tra il 1° sett. e l’inizio delle lezi oni e
tra il termine di queste e il 30 giugno (ovviamente nel caso in cui il docente non sia impegnato negli
scrutini e nelle commissioni di esame). La concessione delle ferie in questi ultimi periodi è
comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio. Inoltre i docenti possono anche
richiedere fino ad un massimo 6 giorni di ferie da poter utilizzare anche nei periodi in cui si svolgono
le attività didattiche/educative. In tale caso, però, il docente deve essere sostituito da altri colleghi
senza oneri economici per l’amministrazione. Si precisa che per la fruizione delle ferie “anticipate”
non occorre nessuna motivazione, non essendo la concessione delle ferie subordinata a condizioni
giustificative (*).
personale ATA: in linea di principio tale personale non è strettamente vincolato a particolari periodi per
poter fruire delle ferie, anche se il periodo estivo (1° luglio – 31 agosto) rappresenta il periodo ne l
quale, per i minori carichi di lavoro (soprattutto per il personale collaboratore scolastico) è più facile
individuare le modalità per l’utilizzo delle ferie. In ogni caso il dipendente ha diritto ad un periodo
continuativo minimo di 15 giorni da usufruire nei mesi estivi. I restanti giorni di ferie possono essere
utilizzati, previo accordo con il dirigente scolastico e il direttore SGA, anche nelle altre parti dell’anno
scolastico, oltre che, ovviamente, nel restante periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
quante ferie?
Scusa Paolo, ma dal vademecum, in cui si dice
assenze per malattia intervenute durante le ferie: interrompono il godimento delle ferie per assenze
superiori a tre giorni o per ricoveri ospedalieri (senza limiti di tempo).
cosa significa? io ero in malattia prima delle vacanze di natale (durante) e dopo, con certificati medici con "continuazione malattia" anche dal 23 dicembre a fine gennaio. questo comporta qualcosa sulle ferie? non riesco a capirlo
grazie
assenze per malattia intervenute durante le ferie: interrompono il godimento delle ferie per assenze
superiori a tre giorni o per ricoveri ospedalieri (senza limiti di tempo).
cosa significa? io ero in malattia prima delle vacanze di natale (durante) e dopo, con certificati medici con "continuazione malattia" anche dal 23 dicembre a fine gennaio. questo comporta qualcosa sulle ferie? non riesco a capirlo
grazie
ariannare- Messaggi : 113
Data d'iscrizione : 13.02.11
Età : 48
Località : Milano
Re: Collaboratore scolastico, con contratto al 30 giugno. Quante ferie?
Io invece mi sono perso fra le righe per favore qualcuno può spiegarmi? Grazie!
blascover- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 18.12.10
Re: Collaboratore scolastico, con contratto al 30 giugno. Quante ferie?
ariannare ha scritto:Scusa Paolo, ma dal vademecum, in cui si dice
assenze per malattia intervenute durante le ferie: interrompono il godimento delle ferie per assenze
superiori a tre giorni o per ricoveri ospedalieri (senza limiti di tempo).
cosa significa? io ero in malattia prima delle vacanze di natale (durante) e dopo, con certificati medici con "continuazione malattia" anche dal 23 dicembre a fine gennaio. questo comporta qualcosa sulle ferie? non riesco a capirlo
grazie
Ma eri in ferie? Mi pare di capire di no. Lì parla di malattia durante le ferie
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
quante ferie?
a Paolo - no, ero malata, almeno fossi stata "in ferie"! pensavo si riferisse anche a periodi chiusura scuola. invece cosa significa? che se io prendo ferie ma poi mi ammalo si interrompono le ferie e diventa malattia?
grazie
grazie
ariannare- Messaggi : 113
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Età : 48
Località : Milano
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