Docenti inidonei in mobilità nei Ministeri?
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Docenti inidonei in mobilità nei Ministeri?
Buongiorno,
leggevo che l'articolo 15 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 prevede che i docenti inidonei all'insegnamento non saranno più ricollocati obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo e tecnico delle scuole. La ricollocazione avverrà, infatti, tramite la mobilità presso altre amministrazioni dello stato a parità di qualifiche e retribuzioni.
http://www.professionisti.it/frontend/articolo_news/29633/si-salvano-i-docenti-inidonei
In particolare l'articolo 15 recita:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/sg
6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla
dichiarazione di inidoneita', della qualifica di assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito
provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Quindi il docente assumerebbe la stessa qualifica (assistente amministrativo o tecnico) presso un Ministero, indipendentemente che si tratti di docente delle elementari o di docente delle superiori?
A quale livello corrisponderebbe? Area II F3?
leggevo che l'articolo 15 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 prevede che i docenti inidonei all'insegnamento non saranno più ricollocati obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo e tecnico delle scuole. La ricollocazione avverrà, infatti, tramite la mobilità presso altre amministrazioni dello stato a parità di qualifiche e retribuzioni.
http://www.professionisti.it/frontend/articolo_news/29633/si-salvano-i-docenti-inidonei
In particolare l'articolo 15 recita:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/sg
6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla
dichiarazione di inidoneita', della qualifica di assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito
provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Quindi il docente assumerebbe la stessa qualifica (assistente amministrativo o tecnico) presso un Ministero, indipendentemente che si tratti di docente delle elementari o di docente delle superiori?
A quale livello corrisponderebbe? Area II F3?
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