Info su indicazioni operative per nomina insegnante su ore alternative all'IRC
Info su indicazioni operative per nomina insegnante su ore alternative all'IRC
Ciao a tutti!!
Chi può aiutarmi?
Sono un insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo determinato con posto intero (24 h) fino al 30/06/14 in servizio. Scrivo per avere informazioni sulle ore alternative alla religione cattolica.
Nel mese di settembre il D.S. mi ha chiesto la disponibilità a svolgere ore alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, eccedenti il mio orario di servizio. Io ho dato la mia disponibilità e, pertanto, è stato stipulato un ulteriore contratto per 4,5 ore settimanali fino al 30 giugno 2014.
In data odierna la segreteria mi ha contattato dicendomi che non posso fare più le ore alternative perchè ho già un contratto per 24 ore settimanali e non è possibile superare tali ore. Naturalmente la segreteria ha fatto da tramite con la Ragioneria Provinciale del Tesoro.
Pertanto la mia domanda è:
Può essere stipulato un contratto per svolgere ore alternative alla Religione Cattolica essendo già in possesso di un contratto a t.d. fino al 30/06 per un posto intero di 24h?
La normativa che conosco io è la seguente:
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della copertura delle relative ore, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:
- prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell’infanzia (oltre le 25 ore settimanali) e di scuola primaria (oltre le 24 ore settimanali).
- Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Fatemi sapere, ciao a tutti!
FG
Chi può aiutarmi?
Sono un insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo determinato con posto intero (24 h) fino al 30/06/14 in servizio. Scrivo per avere informazioni sulle ore alternative alla religione cattolica.
Nel mese di settembre il D.S. mi ha chiesto la disponibilità a svolgere ore alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, eccedenti il mio orario di servizio. Io ho dato la mia disponibilità e, pertanto, è stato stipulato un ulteriore contratto per 4,5 ore settimanali fino al 30 giugno 2014.
In data odierna la segreteria mi ha contattato dicendomi che non posso fare più le ore alternative perchè ho già un contratto per 24 ore settimanali e non è possibile superare tali ore. Naturalmente la segreteria ha fatto da tramite con la Ragioneria Provinciale del Tesoro.
Pertanto la mia domanda è:
Può essere stipulato un contratto per svolgere ore alternative alla Religione Cattolica essendo già in possesso di un contratto a t.d. fino al 30/06 per un posto intero di 24h?
La normativa che conosco io è la seguente:
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della copertura delle relative ore, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:
- prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell’infanzia (oltre le 25 ore settimanali) e di scuola primaria (oltre le 24 ore settimanali).
- Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.
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FG
Flavio1981- Messaggi : 27
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