Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
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lallaorizzonte
giu11
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Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
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Che cosa signifiica "annullamento delle graduatorie regionali di Puglia..........." di cui parla l'articolo?
Posso capire che verranno rivalutati i titoli dei ricorrenti, ma perché parla di ANNULLAMENTO delle graduatorie (e non eventualmente di rettifiche)?
Devo preoccuparmi?
Che cosa signifiica "annullamento delle graduatorie regionali di Puglia..........." di cui parla l'articolo?
Posso capire che verranno rivalutati i titoli dei ricorrenti, ma perché parla di ANNULLAMENTO delle graduatorie (e non eventualmente di rettifiche)?
Devo preoccuparmi?
giu11- Messaggi : 1008
Data d'iscrizione : 29.05.13
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
credo che chi ha scritto il comunicato intendesse dire rettifica con eventuale modifica dell'elenco dei vincitori.
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Grazie Lalla, speriamo abbiano solo voluto enfatizzare la sentenza..l'annullamento sarebbe davvero grave.
giu11- Messaggi : 1008
Data d'iscrizione : 29.05.13
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Gentile Lalla, chi ha scritto il comunicato è l'anief e cioè l'organismo che ha promosso il ricorso. E il comunicato è un pessimo esempio di retorica forense finalizzato a racimolare quattrini ai danni dei poveri docenti vittime di illusioni. Mi sono andato a vedere l'ordinanza del TAR Lazio:
a) misura cautelare di sospensione delle graduatorie di merito "nella parte in cui non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dal....nella scheda professionalità docenti". Va da sè, inoltre, che il provvedimento oltre che relativo ad un singolo ricorrente è naturalmente relativo ad una singola classe di concorso (o gruppo di esse). Nel comunicato si parla invece di annullamento delle graduatorie di merito di interi uffici scolastici regionali;
b) la misura cautelare non coincide con l'accoglimento del ricorso ma solo con il fumus boni iuris, cioè con la presunzione di fondatezza giuridica delle richieste del ricorrente le quali dovranno essere discusse nel merito: e nel caso specifico l'udienza è stata fissata tra la primavera e l'autunno del 2014.
Un sito serio sulla scuola, quale OS è, dovrebbe filtrare i comunicati per dare un'informazione sempre puntuale e corretta e che non crei facili allarmismi tra i docenti. Mi pare che da un pò di tempo stiate diventando l'organo di risonanza mediatica dell'anief, e questo mi dispiace.
a) misura cautelare di sospensione delle graduatorie di merito "nella parte in cui non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dal....nella scheda professionalità docenti". Va da sè, inoltre, che il provvedimento oltre che relativo ad un singolo ricorrente è naturalmente relativo ad una singola classe di concorso (o gruppo di esse). Nel comunicato si parla invece di annullamento delle graduatorie di merito di interi uffici scolastici regionali;
b) la misura cautelare non coincide con l'accoglimento del ricorso ma solo con il fumus boni iuris, cioè con la presunzione di fondatezza giuridica delle richieste del ricorrente le quali dovranno essere discusse nel merito: e nel caso specifico l'udienza è stata fissata tra la primavera e l'autunno del 2014.
Un sito serio sulla scuola, quale OS è, dovrebbe filtrare i comunicati per dare un'informazione sempre puntuale e corretta e che non crei facili allarmismi tra i docenti. Mi pare che da un pò di tempo stiate diventando l'organo di risonanza mediatica dell'anief, e questo mi dispiace.
vince- Messaggi : 173
Data d'iscrizione : 06.04.11
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Ciao vince mi dai il riferimento per trovare l'ordinanza del tar?
vedi- Messaggi : 245
Data d'iscrizione : 24.09.13
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Ho ricercato sul sito del tar lazio alla voce ordinanze, con la data del 19/12. La sezione che si occupa dei ricorsi in materia di università e scuola è la terza bis, adesso non ricordo nè ho preso nota del numero della ordinanza.vedi ha scritto: Ciao vince mi dai il riferimento per trovare l'ordinanza del tar?
vince- Messaggi : 173
Data d'iscrizione : 06.04.11
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Quindi non è stata annullata alcuna graduatoria , meno che mai accolto alcun ricorso...
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N. 05008/2013 REG.PROV.CAU.
N. 11386/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11386 del 2013, proposto da:
Annalisa Paratore, Buonvenga Alessandra, Bartoli Luigi, Nardi Annunziata, Trani Fabio, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., gli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per la Puglia, per la Sicilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano;
nei confronti di
La Pica Laura, Di Ponzio Barbara, Curri Nicola, Assunto Antonia, Acampora Giovanna, Cesaro Federica, contro interessati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A059 pubblicata da USR per la Sicilia in data 28 agosto 2013 a prot. 16581, in data 30 agosto 2013 a prot. 17059, in data 25 settembre 2013 a prot. n. 18780, del 29 ottobre 2013 a prot. n. 20867 in relazione al concorso per esami e titoli a posti di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalle ricorrenti Paratore Annalisa e Buonvenga Alessandra entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
della graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A059 pubblicata da USR per la Puglia in data 27 agosto 2013 a prot. 6051, nella parte in cui non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente Bartoli Luigi entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
della graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A059 pubblicata da USR per la Puglia in data 27 agosto 2013 a prot. 6051, nella parte in cui non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente Bartoli Luigi entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
delle graduatorie di merito definitive per le classi di concorso A025, A028 pubblicate da USR per la Puglia in data 26 agosto 2013 a prot. 6035, nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente Nardi Nunziata entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
delle graduatorie di merito definitive per le classi di concorso
A038, pubblicata da USR per la Campania in data 28 agosto 2013 a prot. 6361, 30 agosto 2013, a prot. n. 6433, del 29 ottobre 2013 a prot. n. 8352,
A047 del 28 agosto 2013 a prot. 6361 e del 29 ottobre 2013 a prot. n. 8352 sempre a cura dell’USR per la Campania;
A049 del 28 agosto 2013 a prot. 6361 e comunque anche di tutti quelli emanati successivamente al 28 agosto 2013 per le classi di concorso A038, A047 e A049 della Regione Campania nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente Nardi Nunziata entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
nonché per l’annullamento della FAQ n. 19 elaborata dal MIUR nella parte in cui stabilisce che “I titoli inseriti nella scheda professionalità non essendo legata al concorso non sono automaticamente trasferiti nella sezione titoli valutabili nella domanda”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in punto di fatto che al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 i ricorrenti non hanno trovato on line la apposita scheda per dichiarare i titoli valutabili ai sensi dell’art. 12 del bando, scheda resa in realtà disponibile soltanto dal 22 ottobre 2012 ossia sedici giorni dopo l’avvio delle procedure di inserimento on line delle domande di concorso;
Rilevato che comunque i titoli che i ricorrenti hanno dichiarato nella domanda nella cd. “Scheda Professionalità Docenti” sono comunque posseduti alla data della domanda ai sensi dell’art. 12, comma 1 secondo cpv del Bando (“I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”) e che ancorchè trovarsi in un settore della domanda telematica sono stati comunque dichiarati dai ricorrenti all’atto della presentazione della stessa in un altro settore;
E Rilevato che ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2 “2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445.” circostanza questa che induce a ritenere che comunque la Commissione di concorso doveva effettuare le sue valutazioni dei titoli sulla base della documentazione cartacea a sua disposizione, rientrando peraltro nei suoi poteri di escludere i titoli non previsti dal bando, ancorchè collocati in un diverso settore della domanda contrariamente a quanto disposto con la FAQ (Frequently Asked Question) pure impugnata;
Ritenuto che pertanto l’istanza cautelare vada accolta ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti nei confronti dei quali dovranno essere valutati i titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda nella scheda professionalità docenti e prodotti al momento del superamento della prova orale ed in relazione a quanto previsto per essi dal bando e dall’allegato 4;
Ritenuto di fissare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 giugno 2014;
Ritenuto che sulle spese della fase cautelare possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti come in motivazione indicato.
Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 giugno 2014.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05008/2013 REG.PROV.CAU.
N. 11386/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11386 del 2013, proposto da:
Annalisa Paratore, Buonvenga Alessandra, Bartoli Luigi, Nardi Annunziata, Trani Fabio, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., gli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per la Puglia, per la Sicilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano;
nei confronti di
La Pica Laura, Di Ponzio Barbara, Curri Nicola, Assunto Antonia, Acampora Giovanna, Cesaro Federica, contro interessati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A059 pubblicata da USR per la Sicilia in data 28 agosto 2013 a prot. 16581, in data 30 agosto 2013 a prot. 17059, in data 25 settembre 2013 a prot. n. 18780, del 29 ottobre 2013 a prot. n. 20867 in relazione al concorso per esami e titoli a posti di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalle ricorrenti Paratore Annalisa e Buonvenga Alessandra entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
della graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A059 pubblicata da USR per la Puglia in data 27 agosto 2013 a prot. 6051, nella parte in cui non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente Bartoli Luigi entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
della graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A059 pubblicata da USR per la Puglia in data 27 agosto 2013 a prot. 6051, nella parte in cui non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente Bartoli Luigi entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
delle graduatorie di merito definitive per le classi di concorso A025, A028 pubblicate da USR per la Puglia in data 26 agosto 2013 a prot. 6035, nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente Nardi Nunziata entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
delle graduatorie di merito definitive per le classi di concorso
A038, pubblicata da USR per la Campania in data 28 agosto 2013 a prot. 6361, 30 agosto 2013, a prot. n. 6433, del 29 ottobre 2013 a prot. n. 8352,
A047 del 28 agosto 2013 a prot. 6361 e del 29 ottobre 2013 a prot. n. 8352 sempre a cura dell’USR per la Campania;
A049 del 28 agosto 2013 a prot. 6361 e comunque anche di tutti quelli emanati successivamente al 28 agosto 2013 per le classi di concorso A038, A047 e A049 della Regione Campania nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente Nardi Nunziata entro i termini prescritti dal bando, con la Scheda Professionalità dei Docenti accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;
nonché per l’annullamento della FAQ n. 19 elaborata dal MIUR nella parte in cui stabilisce che “I titoli inseriti nella scheda professionalità non essendo legata al concorso non sono automaticamente trasferiti nella sezione titoli valutabili nella domanda”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in punto di fatto che al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 i ricorrenti non hanno trovato on line la apposita scheda per dichiarare i titoli valutabili ai sensi dell’art. 12 del bando, scheda resa in realtà disponibile soltanto dal 22 ottobre 2012 ossia sedici giorni dopo l’avvio delle procedure di inserimento on line delle domande di concorso;
Rilevato che comunque i titoli che i ricorrenti hanno dichiarato nella domanda nella cd. “Scheda Professionalità Docenti” sono comunque posseduti alla data della domanda ai sensi dell’art. 12, comma 1 secondo cpv del Bando (“I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”) e che ancorchè trovarsi in un settore della domanda telematica sono stati comunque dichiarati dai ricorrenti all’atto della presentazione della stessa in un altro settore;
E Rilevato che ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2 “2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445.” circostanza questa che induce a ritenere che comunque la Commissione di concorso doveva effettuare le sue valutazioni dei titoli sulla base della documentazione cartacea a sua disposizione, rientrando peraltro nei suoi poteri di escludere i titoli non previsti dal bando, ancorchè collocati in un diverso settore della domanda contrariamente a quanto disposto con la FAQ (Frequently Asked Question) pure impugnata;
Ritenuto che pertanto l’istanza cautelare vada accolta ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti nei confronti dei quali dovranno essere valutati i titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda nella scheda professionalità docenti e prodotti al momento del superamento della prova orale ed in relazione a quanto previsto per essi dal bando e dall’allegato 4;
Ritenuto di fissare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 giugno 2014;
Ritenuto che sulle spese della fase cautelare possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti come in motivazione indicato.
Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 giugno 2014.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
alex.65- Messaggi : 1031
Data d'iscrizione : 16.01.13
vedi- Messaggi : 245
Data d'iscrizione : 24.09.13
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Ciao vince, concordo pienamente. Infatti, a ben guardare, é veramente difficile trovare traccia di qualche ricorso perso da anief anche se a me risulta che, come tutti, non siano infallibili.
roland80- Messaggi : 167
Data d'iscrizione : 13.02.13
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Aggiungo che per la privacy toglierei i nomi dall'ordinanza citata...
roland80- Messaggi : 167
Data d'iscrizione : 13.02.13
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
giu11 ha scritto:Grazie Lalla, speriamo abbiano solo voluto enfatizzare la sentenza..l'annullamento sarebbe davvero grave.
veramente nel comunicato c'è scritto che si tratta di una ordinanza, non di una sentenza.
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Scusate moderatori.....CHE SIGNIFICA ANNULLAMENTO GRADUATORIE?
Si ho sbagliato a scrivere sentenza, scusate....
mi è preso subito un colpo quando ho letto annullamento...per fortuna ora è tutto chiaro.
mi è preso subito un colpo quando ho letto annullamento...per fortuna ora è tutto chiaro.
giu11- Messaggi : 1008
Data d'iscrizione : 29.05.13
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