titolarità
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titolarità
Dopo il superamento dell'anno di prova se la sede viene riconfermata per l'anno successivo
1) è riconosciuta giuridicamente (retroattivamente) la titolarità del neo immesso in ruolo nella sede di servizio presso la quale si è svolto l'anno di prova ?
2) oppure la sede - presso la quale il neo immesso in ruolo svolge il periodo di prova - resta inogni caso posto vacante in tale anno?
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: titolarità
"riconosciuta giuridicamente" ai fini di cosa?giacomuzzi ha scritto:
Dopo il superamento dell'anno di prova se la sede viene riconfermata per l'anno successivo
1) è riconosciuta giuridicamente (retroattivamente) la titolarità del neo immesso in ruolo nella sede di servizio presso la quale si è svolto l'anno di prova ?
2) oppure la sede - presso la quale il neo immesso in ruolo svolge il periodo di prova - resta inogni caso posto vacante in tale anno?
oiram- Messaggi : 221
Data d'iscrizione : 08.02.11
titolarità
Il riconoscimento della titolarità dovrebbe dipendere dai fini ai quali è richiesta? Ci sono risposte diverse se è ai fini di un ....curriculum Vitae ...o.... concorso ?
Il docente può dichiarare formalmente di essere stato titolare della cattedra sulla quale ha svolto e superato il periodo di prova?
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: titolarità
giacomuzzi ha scritto:
Il riconoscimento della titolarità dovrebbe dipendere dai fini ai quali è richiesta? Ci sono risposte diverse se è ai fini di un ....curriculum Vitae ...o.... concorso ?
Il docente può dichiarare formalmente di essere stato titolare della cattedra sulla quale ha svolto e superato il periodo di prova?
La titolarità è riferita alla sede (Scuola), che nell'anno di prova non c'è essendo il neo immesso in ruolo titolare sulla provincia.
Per un C.V. puoi dire di essere insegnante di ruolo in servizio presso.... (Non credo che chi lo leggerà avrà qualcosa da ridire).
Comunque la titolarità non è retroattiva.
oiram- Messaggi : 221
Data d'iscrizione : 08.02.11
titolarità
Pertanto il posto assegnato ad un docente neoimmesso in ruolo è un posto vacante?
Ovvero il posto lasciato libero da neo immesso in ruolo, ad esempio, per essere stato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca (collocato in congedo straordinario per motivi di studio) è posto vacante?
In tal caso il docente a tempo determinato che fosse assunto su tale posto avrebbe l'incarico sino al 31 agosto?
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: titolarità
no, la cattedra al supplente va data fino al 30 giugno, sempre prima del 31 dicembre, niente 31 agosto perché è comunque occupata
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
titolarità
Il posto lasciato libero da neo immesso in ruolo per essere stato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca (collocato in congedo straordinario per motivi di studio) sarebbe posto occupato ?
le disposizioni che regolano i contratti al 31 agosto o al 30 giugno al personale docente a tempo determinato distinguono rispettivamente tra posti vacanti e posti non vacanti (e non tra posti non occupati e occupati)
le disposizioni che regolano i contratti al 31 agosto o al 30 giugno al personale docente a tempo determinato distinguono rispettivamente tra posti vacanti e posti non vacanti (e non tra posti non occupati e occupati)
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: titolarità
chi fa il dottorato prende aspettativa, non si licenzia
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: titolarità
giacomuzzi ha scritto: Il posto lasciato libero da neo immesso in ruolo per essere stato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca (collocato in congedo straordinario per motivi di studio) sarebbe posto occupato ?
le disposizioni che regolano i contratti al 31 agosto o al 30 giugno al personale docente a tempo determinato distinguono rispettivamente tra posti vacanti e posti non vacanti (e non tra posti non occupati e occupati)
Il posto vacante è quel posto totalmente privo di titolare, cioè quando nessun docente può vantare il diritto di dire quel posto "è mio".
Nel caso del docente di ruolo in aspettativa (dottorato o altra tipologia di assenza), il docente risulta "temporaneamente" assente su quel posto, e quindi conserva il diritto di rioccuparlo una volta terminata l'aspettativa (o appunto altra tipologia di assenza).
Ricordando anche che l'aspettativa potrebbe cessare prima del tempo previsto e concesso.
Quindi come dice Giulia il docente in aspettativa non si licenzia, ma è solo temporaneamente assente. Per questo il posto è al 30/6.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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