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Anno di prova e periodo di malattia senza incorrere in risoluzione del contratto

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Messaggio Da Ospite Mar Gen 28, 2014 7:39 pm

Lalla o Giulia o Paolo, perdonatemi ma ci provo così.
Sono entrata in ruolo a Settembre 2013 e sono in malattia dal 31 Ottobre al 28 Febbraio.
Premetto che sono incinta e il motivo per cui sono in malattia è un problema insorto per via della gravidanza ma che non è tra le patologie che permettono di far scattare l'astensione anticipata con l'asl, così il mio ginecologo mi ha messo in malattia INPS.
Ora ho il timore che essendo in prova ci sia un limite massimo di giorni in cui posso stare in malattia senza incorrere in una rescissione del contratto.
Questo timore nasce anche da quanto ho letto nel seguente link della cgil sulla malattia per i dipendenti della pubblica ammnistrazione

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7705

nel paragrafetto Lavorati in prova, trovo scritto quanto segue:


"Lavoratori in prova. I lavoratori che si assentano a causa di malattia durante il periodo di prova, hanno diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico quale previsto dalla lettera A), per i primi sei mesi."

Se è così, oltre i sei mesi rischio la risoluzione del contratto?
Inoltre anche se rientro il 28 febbraio, visto che ormai 4 mesi di malattia li ho presi e sicuramente dovrò rinviare l'anno di prova, l'anno prossimo se disgraziatamente dovessi avere altri problemi non potrò superare i due mesi di malattia?

poi sempre nello stesso link, più in basso dice:

"Esclusione di periodi di assenza dal comporto. Alcuni periodi di malattia sono esclusi dal computo del comporto, per legge non vanno computate:

   le assenze per malattie determinate come causa diretta da gravidanza o puerperio"

solo che nell'art. 17 del ccnl del lavoro si parla di non computare le gravi patologie MA non fa neanche il minimo cenno alle malattie insorte per gravidanza.

Moderatori vi prego, prima che l'acidità mi abbia definitivamnte corroso mi potete dare una delucidazione?

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Messaggio Da ballerina Mer Gen 29, 2014 8:18 am

Puoi stare tranquilla! :-)

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/12/06/rinvio-anno-di-prova-dovuto-alle-assenze-per-malattia/

ballerina

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Messaggio Da Ospite Mer Gen 29, 2014 10:04 am

ballerina, grazie per essere intervenuta ma quell'articolo contiene il caso di una grave patologia (neoplasia intestinale è un carcinoma) e tali patologie da ccnl sono escluse dal conteggio dei giorni di malattia che possono comportare alla risoluzione del contratto.
La mia patologia non è tra quelle e quindi rientra nel conteggio dei giorni di malattia e volevo capire qual'è il limite oltre il quale si rischia la risoluzione.
Ho cercato altre risposte su O.S. ma quelle che ho trovato parlano di gravi patologie.
Qualcuno ha idea per un docente in anno di prova qual'è il limite di malattia oltre il quale si incorre in risoluzione del contratto?
Moderatori dove siete? aiutooooo! ho visto vostre altre risposte ma riguardavano gravi patologie, nel mio caso invece? per favore rispondete.

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Messaggio Da fradacla Mer Gen 29, 2014 11:27 am

Non ho risposto perché non vorrei dire cose sbagliate.
Visto che stai spammando :-)) a destra e manca, ti dico come la penso io.

Il dipendente pubblico assunto in prova, secondo me, è cosa diversa dal docente assunto a tempo indeterminato, che deve sostenere l'anno di prova.
Sempre secondo me, il dipendente assunto in prova è quello che, per contratto, deve fare un periodo di prova di tre, sei, ... mesi; al termine di questo periodo si decide se viene assunto definitivamente o no.
Tu sei già stata assunta a tempo indeterminato.
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Messaggio Da Ospite Mer Gen 29, 2014 12:05 pm

ti ringrazio fradacla, e proviamo a ragionare insieme.
possiamo forse capire meglio la situazione nel caso degli ATA e ti spiego.
Ho letto nel contratto nazionale del lavoro dove si parla esplicitamente di anno di prova per gli Ata e che per loro il posto è conservato massimo per sei mesi, ma quindi per gli ATA il passaggio di ruolo come avviene? prima hanno un contratto di prova e poi se superato questo gli fanno il contratto a tempo indeterminato? perchè se è così allora hai ragione tu, il limite di sei mesi vale per i lavoratori del pubblico impiego con contratto di prova.
Mi dispiace di aver spammato a dx e a sx ma ti assicuro che prima mi son cercata tutti i post di OS e non ho trovato un caso simile, ho trovato solo i casi di gravi patologie ma per quei casi non viene fatto il computo dei giorni di malattia.
Ho persino acquistato la guida di OS sulla malattia, utilissima, ma non ho trovato risposta al mio dubbio.

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Messaggio Da fradacla Mer Gen 29, 2014 2:56 pm

La conferma in ruolo del docente avviene dopo che il DS ha relazionato sull'anno di prova; l'anno di prova è valutabile se è stato prestato servizio per almeno 180 gg.

Se non si raggiungono i 180 gg di servizio, il DS non ha elementi sufficienti per valutare la prova, che viene rinviata all'anno successivo.

Da nessuna parte, nel contratto vigente o nel TU, è scritto che il contratto può essere risolto prima che la prova venga valutata.

il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio richiesti (è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità ecc. tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio)
http://www.orizzontescuola.it/speciali/docenti-neo-immessi-ruolo-2013-prime-indicazioni-lanno-prova
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Messaggio Da ballerina Mer Gen 29, 2014 4:08 pm

Quoto fradacla.

Inoltre leggi qui: http://www.uil.it/uilscuola/node/1544
come vedi si parla anche di casi in cui la malattia duri oltre 18 mesi e, fino a 36 mesi, il posto è comunque conservato.

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Messaggio Da fradacla Mer Gen 29, 2014 5:07 pm

Non ho citato nemmeno il periodo di malattia massimo per la conservazione del posto perché pensavo che fosse noto a Nuvolary.
Questo è un altro elemento che depone a favore della mia tesi: se per i docenti a td è prevista la conservazione del posto per 18 mesi in un triennio, lo è a maggior ragione per quelli a ti, per i quali è possibile l'estensione ad altri 18.
Il contratto non dice che questo trattamento della malattia non si applica all'anno di prova.

EDIT Per distrazione ho scritto 18 per i td, dove, ovviamente, deve leggersi 9.


Ultima modifica di fradacla il Mer Gen 29, 2014 5:42 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da Ospite Mer Gen 29, 2014 5:18 pm

Fradacla credo che per i docenti a td sia di 9 mesi non 18, l' ho letto anche nella guida di OS.
Ballerina li' parla pero' di docenti d i ruolo e come dice fradacla sei di ruolo dopo aver superato l'anno di prova.
Purtroppo non c' e' riferimento ai docenti a tempo indeterminato ma ancora in prova e se il DS dovesse rifarsi a quanto vale per i dipendenti pubblici? Chi gli vieta di non considerarmi " lavoratore in prova" ed impormi il limite di sei mesi?
Ed infine perche' allora il contratto nazionale cita il limite dei sei mesi per gli Ata in prova?

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Messaggio Da fradacla Mer Gen 29, 2014 5:40 pm

Nuvolary ha scritto:Fradacla credo che per i docenti a td sia di 9 mesi non 18, l' ho letto anche nella guida di OS.

Sì, scusa, ho scritto due volte 18, ma il principio è lo stesso. Si conserva il posto 9 mesi per i supplenti...


Ballerina li' parla pero' di docenti d i ruolo e come dice fradacla sei di ruolo dopo aver superato l'anno di prova.
Dove ho detto una cosa del genere?


Ho detto e ripetuto che quello che scrivo è la mia interpretazione.
Hai il diritto di non essere d'accordo, ma non puoi pretendere che io, per farti contenta, ti dica che il tuo contratto può essere risolto perché sei in malattia. :-)

PS La sezione del contratto dedicata agli ATA è, appunto, specifica per gli ATA.
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Messaggio Da Ospite Mer Gen 29, 2014 5:49 pm

Fradacla intendo la frase che hai scritto "la conferma in ruolo del docente......."
Detto questo non pretendo proprio nulla e ti assicuro che non mi faresti contenta se mi dicessi che incorrerei nella risoluzione del contratto.
Qua si stava solo ragionando insieme su un argomento inoltre che non e' mai stato affrontato, poteva essere di confronto per tutti ma visto che do fastidio, non scrivo piu', non ti preoccupare.

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Messaggio Da fradacla Gio Gen 30, 2014 1:08 am

Nuvolary ha scritto:Fradacla intendo la frase che hai scritto "la conferma in ruolo del docente......."
Detto questo non pretendo proprio nulla e ti assicuro che non mi faresti contenta se mi dicessi che incorrerei nella risoluzione del contratto.
Qua si stava solo ragionando insieme su un argomento inoltre che non e' mai stato affrontato, poteva essere di confronto per tutti ma visto che do fastidio, non scrivo piu', non ti preoccupare.

La conferma, come dice il nome, è successiva all'immissione in ruolo; quest'ultima decorre da quando si firma il contratto a tempo indeterminato.
Tu sei già una docente di ruolo, e questa non è un'opinione, ma un dato di fatto.

Non ho capito la tua reazione offesa.
Prima di tutto la mia risposta era seguita da uno smile eloquente; in secondo luogo ero convinta di aver già espresso chiaramente il mio punto di vista. Non pretendo di convincerti, ma non posso ripetere le argomentazioni a sostegno del mio punto di vista.

Nei miei post si leggono, fra l'altro, le seguenti frasi

Tu sei già stata assunta a tempo indeterminato.

Da nessuna parte, nel contratto vigente o nel TU, è scritto che il contratto può essere risolto prima che la prova venga valutata.

Il contratto non dice che questo trattamento della malattia non si applica all'anno di prova.

PS La sezione del contratto dedicata agli ATA è, appunto, specifica per gli ATA.
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Messaggio Da Ospite Gio Gen 30, 2014 3:56 pm

Scusami fradacla, dal pc fisso non visualizzavo lo smile, poi gli ormoni della gravidanza mi rendono evidentemente più suscettibile.
Ti ringrazio anzi per la pazienza e per il confronto.

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Messaggio Da fradacla Gio Gen 30, 2014 6:26 pm

Nuvolary ha scritto:Scusami fradacla, dal pc fisso non visualizzavo lo smile, poi gli ormoni della gravidanza mi rendono evidentemente più suscettibile.
Ti ringrazio anzi per la pazienza e per il confronto.

Non c'è problema :-)
Tra l'altro mi è venuta in mente un'altra argomentazione a sostegno.
Capita spesso che un immesso in ruolo, subito dopo, chieda aspettativa per varie ragioni, anche della durata di molti mesi; l'anno di prova slitta al rientro dall'aspettativa.

EDIT
leggi cosa c'è scritto qui...
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/12/06/rinvio-anno-di-prova-dovuto-alle-assenze-per-malattia/
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Messaggio Da lallaorizzonte Gio Gen 30, 2014 8:07 pm

Nuvolary ha scritto:Lalla o Giulia o Paolo, perdonatemi ma ci provo così.
Sono entrata in ruolo a Settembre 2013 e sono in malattia dal 31 Ottobre al 28 Febbraio.
Premetto che sono incinta e il motivo per cui sono in malattia è un problema insorto per via della gravidanza ma che non è tra le patologie che permettono di far scattare l'astensione anticipata con l'asl, così il mio ginecologo mi ha messo in malattia INPS.
Ora ho il timore che essendo in prova ci sia un limite massimo di giorni in cui posso stare in malattia senza incorrere in una rescissione del contratto.
Questo timore nasce anche da quanto ho letto nel seguente link della cgil sulla malattia per i dipendenti della pubblica ammnistrazione

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7705

nel paragrafetto Lavorati in prova, trovo scritto quanto segue:


"Lavoratori in prova. I lavoratori che si assentano a causa di malattia durante il periodo di prova, hanno diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico quale previsto dalla lettera A), per i primi sei mesi."

Se è così, oltre i sei mesi rischio la risoluzione del contratto?
Inoltre anche se rientro il 28 febbraio, visto che ormai 4 mesi di malattia li ho presi e sicuramente dovrò rinviare l'anno di prova, l'anno prossimo se disgraziatamente dovessi avere altri problemi non potrò superare i due mesi di malattia?

poi sempre nello stesso link, più in basso dice:

"Esclusione di periodi di assenza dal comporto. Alcuni periodi di malattia sono esclusi dal computo del comporto, per legge non vanno computate:

   le assenze per malattie determinate come causa diretta da gravidanza o puerperio"

solo che nell'art. 17 del ccnl del lavoro si parla di non computare le gravi patologie MA non fa neanche il minimo cenno alle malattie insorte per gravidanza.

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ne dovrà passare di tempo prima di licenziarti
art. 17 del CCNL scuola

"1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo."

pertanto, non rischi nulla. dato il periodo di malattia, che non ti permetterà di raggiungere i 180 giorni di servizio in questo anno scolastico, rimanderai l'anno di prova.

ma l'essere in anno di prova, cioè assunta a tempo indeterminato, ti permette di usufruire degli articoli del contratto relativi ai docenti a tempo indeterminato

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