per esperti
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Re: per esperti
Dipende da scuola a scuola... In genere basta il fonogramma di comunicazione dell'assenza e il certificato medico che, essendo on line, la scuola dovrebbe scaricare autonomamente. Ci sono anche scuole che al rientro fanno compilare la comunicazione di assenza dal servizio. In ogni caso il certificato medico giustifica la tua assenza, tranquilla...
trillina_72- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 28.05.11
Re: per esperti
Ciao, ho preso quest'anno un annuale fino al 30 giugno in un istituto comprensivo. Sono stata assegnata ad una scuola primaria. Qualche giorno fa, mi hanno avvisata che da lunedi avrei dovuto prendere servizio all'infanzia in quanto la cs dell'infanzia sotto richiesta di trasferimento immediato da parte del dottore ha scelto di essere assegnata alle scuole medie.La cs che prestava servizio alle medie (quella in graduatoria più bassa di quel plesso) ha deciso di non andare alla materna ma alla primaria........togliendomi cosi il posto a me! Penso che non possa ribellarmi perchè la legge lo consente vero? O esiste qualche possibilità?
Oggi mi è stato chiesto di fare l'orario spezzato il 21 febbraio perchè la mia collega prende un giorno di 104 e che lei e la collega che è stata trasferita avevano preso accordi in tal senso (cioè al bisogno avrebbero fatto lo spezzato ). Io mi sono rifiutata perchè non ho intenzione di fare nè lo spezzato nè ore di straordinario. Mi è stato risposto che allora mi avrebbero mandato un ordine scritto ! Posso rifiutarmi di fare lo spezzato?
Grazie a chi mi risponderà
Oggi mi è stato chiesto di fare l'orario spezzato il 21 febbraio perchè la mia collega prende un giorno di 104 e che lei e la collega che è stata trasferita avevano preso accordi in tal senso (cioè al bisogno avrebbero fatto lo spezzato ). Io mi sono rifiutata perchè non ho intenzione di fare nè lo spezzato nè ore di straordinario. Mi è stato risposto che allora mi avrebbero mandato un ordine scritto ! Posso rifiutarmi di fare lo spezzato?
Grazie a chi mi risponderà
Giuly67- Messaggi : 130
Data d'iscrizione : 05.04.12
Re: per esperti
L'art.51 del C.C.N.L. dispone che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura
della scuola e consiste , di norma, in 6 ore continuative antimeridiane per un totale di 36
ore settimanali , etc.
Ne discende che l'orario di lavoro del personale collaboratore scolastico nelle singole istituzioni
scolastiche:
· è continuativo e non può essere "spezzato";
si evidenzia che fra i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro non c'è quello che
comunemente viene definito orario spezzato (ad esempio tre ore la mattina e tre ore nel pomeriggio dopo una pausa più o meno lunga) e quindi tale tipologia è assolutamente fuori dal vigente CCNLnon può essere inferiore alle 6 ore giornaliere;
l'orario di lavoro ordinario è pari a n.36 ore settimanali e la durata minima dell'orario giornaliero di
lavoro continuativo è di 6 ore (ad esempio non è previsto che il personale destinatario di un
contratto settimanale di 6 ore sia costretto a spalmare tale orario su più giorni di servizio : tipo
2+2+2)
· prestazione servizio su più plessi scolastici;
ogni lavoratore ha diritto ad essere assegnato ad una singola sede di servizio; qualora, in casi del
tutto eccezionali dipendenti da TEMPORANEE EMERGENZE, si rendesse necessaria l’utilizzazione in più plessi, essa deve essere comunque regolata dal Contratto d’Istituto, sulla base
della disponibilità individuale e – comunque – mai nella stessa giornata.
· turnazione orario di lavoro;
la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero
e dell’orario del servizio scolastico settimanale. Tra i criteri che dovrebbero essere osservati per
l’adozione dell’orario di lavoro su turni richiamiamo l’attenzione al rispetto di una equa
distribuzione fra tutti i lavoratori dei carichi di lavoro in particolare per quanto riguarda le attività di
accoglienza e sorveglianza e di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, fatto salvo
quanto previsto dall'art.53 del CCNL per i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi.
Alla luce di quanto sopra si invita la S.V. di fare in modo che l'orario del personale ATA sia
gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.
Distinti saluti
Il Segretario Generale
Michele NUDO
http://uilscuolavenezia.altervista.org/it/ata/16-orario-personale-ata.html
della scuola e consiste , di norma, in 6 ore continuative antimeridiane per un totale di 36
ore settimanali , etc.
Ne discende che l'orario di lavoro del personale collaboratore scolastico nelle singole istituzioni
scolastiche:
· è continuativo e non può essere "spezzato";
si evidenzia che fra i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro non c'è quello che
comunemente viene definito orario spezzato (ad esempio tre ore la mattina e tre ore nel pomeriggio dopo una pausa più o meno lunga) e quindi tale tipologia è assolutamente fuori dal vigente CCNLnon può essere inferiore alle 6 ore giornaliere;
l'orario di lavoro ordinario è pari a n.36 ore settimanali e la durata minima dell'orario giornaliero di
lavoro continuativo è di 6 ore (ad esempio non è previsto che il personale destinatario di un
contratto settimanale di 6 ore sia costretto a spalmare tale orario su più giorni di servizio : tipo
2+2+2)
· prestazione servizio su più plessi scolastici;
ogni lavoratore ha diritto ad essere assegnato ad una singola sede di servizio; qualora, in casi del
tutto eccezionali dipendenti da TEMPORANEE EMERGENZE, si rendesse necessaria l’utilizzazione in più plessi, essa deve essere comunque regolata dal Contratto d’Istituto, sulla base
della disponibilità individuale e – comunque – mai nella stessa giornata.
· turnazione orario di lavoro;
la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero
e dell’orario del servizio scolastico settimanale. Tra i criteri che dovrebbero essere osservati per
l’adozione dell’orario di lavoro su turni richiamiamo l’attenzione al rispetto di una equa
distribuzione fra tutti i lavoratori dei carichi di lavoro in particolare per quanto riguarda le attività di
accoglienza e sorveglianza e di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, fatto salvo
quanto previsto dall'art.53 del CCNL per i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi.
Alla luce di quanto sopra si invita la S.V. di fare in modo che l'orario del personale ATA sia
gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.
Distinti saluti
Il Segretario Generale
Michele NUDO
http://uilscuolavenezia.altervista.org/it/ata/16-orario-personale-ata.html
GIOVANNI67- Messaggi : 518
Data d'iscrizione : 28.02.11
Località : SUD
Re: per esperti
http://www.flcgil.it/scuola/l-orario-di-lavoro-del-personale-ata-e-continuativo-e-non-puo-essere-spezzato.flc
GIOVANNI67- Messaggi : 518
Data d'iscrizione : 28.02.11
Località : SUD
Re: per esperti
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=30109
GIOVANNI67- Messaggi : 518
Data d'iscrizione : 28.02.11
Località : SUD
Re: per esperti
fattelo fare l'ordine di servizio e vai ad un sindacato, sempre se non sei campana perchè per esperienza peronale i sindacti campani.....stendiamo un velo pietoso!!
minniemouse- Messaggi : 2589
Data d'iscrizione : 19.03.12
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