differenza tra mobilitò provinciale e mobilità annuale
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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differenza tra mobilitò provinciale e mobilità annuale
La mia situazione è la seguente: ho saputo, con certezza, che un collega che ha meno punti in graduatoria sta prendendo (da febbraio) la 104 per assistenza ad un genitore, di cui, fino a gennaio, usufruiva un fratello. Il collega, all'inizio del corrente anno scolastico, era referente unico per l'altro genitore, deceduto a novembre. Ora praticamente si trova senza lo scudo della 104 nella prossima graduatoria interna, rischia di essere siprannumerario e quindi il fratello ha già fatto rinuncia della propria 104 all'INPS.
La bozza del contratto mobilità 2014 recita:
ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
-documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
-impossibilità, da parte di ciascun altro figlio dieffettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011(8).
-essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensidell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli,la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
Il collega SICURAMENTE non è stato referente unico per l'intero anno.
Qual è la differenza tra mobilità provinciale e annuale?
L'esclusione dalla graduatoria interna rientra nella mobilità provinciale?
Quali altre norme posso addurre per tutelare il mio diritto alla sede di lavoro?
Grazie
Elena
La bozza del contratto mobilità 2014 recita:
ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
-documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
-impossibilità, da parte di ciascun altro figlio dieffettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011(8).
-essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensidell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli,la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
Il collega SICURAMENTE non è stato referente unico per l'intero anno.
Qual è la differenza tra mobilità provinciale e annuale?
L'esclusione dalla graduatoria interna rientra nella mobilità provinciale?
Quali altre norme posso addurre per tutelare il mio diritto alla sede di lavoro?
Grazie
Elena
eli73- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 25.03.12
Re: differenza tra mobilitò provinciale e mobilità annuale
può fare domanda di assegnazione provvisoria con precedenza ma non trasferimento con precedenza, in questo caso infatti la 104 non gli vale
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: differenza tra mobilitò provinciale e mobilità annuale
Quello che mi interessa è se sarà escluso dalla graduatoria interna, cioè se sarò di nuovo io l'ultima.
Grazie Giulia.
Grazie Giulia.
eli73- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 25.03.12
Re: differenza tra mobilitò provinciale e mobilità annuale
Di seguito nel contratto è scritto:
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
a) I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Perciò. se la mia interpretazione è corretta, la precedenza del punto V equivale all'esclusione dalla graduatoria; se la precedenza non è fruibile perchè non sono soddisfatte le tre condizioni, allora decade anche l'esclusione.
Interpreto correttamente o è solo una pia illusione?
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
a) I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Perciò. se la mia interpretazione è corretta, la precedenza del punto V equivale all'esclusione dalla graduatoria; se la precedenza non è fruibile perchè non sono soddisfatte le tre condizioni, allora decade anche l'esclusione.
Interpreto correttamente o è solo una pia illusione?
eli73- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 25.03.12
Re: differenza tra mobilitò provinciale e mobilità annuale
senza precedenza non c'è esclusione, infatti
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
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