M.I.U.R. VS CORTE COSTITUZIONALE
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M.I.U.R. VS CORTE COSTITUZIONALE
Premettendo che non sono laureato in giurisprudenza, ma ritengo soltanto di conoscere discretamente la lingua italiana, mi voglio limitare a leggere e non commentare la nota inviata dal MIUR agli USR del 21-03-2011 a firma del dott. Chiappetta, resa nota anche in home page:
http://www.orizzontescuola.it/node/14690
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio IX
Prot. N. AOODGPER.2287 Roma, 21/03/2011
Ai Direttori degli UUSSRR
LORO SEDI
Oggetto: CONTENZIOSO SERIALE AVVERSO D.M. 42/2009.
Con riferimento ad eventuali richieste del commissario ad acta relative all’esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio di cui al contenzioso in oggetto, si ritiene di non doversi procedere ai richiesti inserimenti in graduatoria.
Si fa, infatti, presente che le cause innanzi al TAR Lazio in cui è stato disposto il commissariamento sono state sospese e quindi, si rende necessario attendere le determinazioni dell’autorità nuovamente adita dai diretti interessati.
In particolare, il TAR Lazio che, ad avviso della scrivente, dichiarerà il proprio difetto di giurisdizione, uniformandosi ad analoghe sentenze, considerato che il medesimo non possiede più il potere di amministrare la giustizia in materia di
graduatorie, secondo il recente orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, ovvero il giudice ordinario, in virtù dell’istituto della translatio iudicii, previsto dalla legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69.
Il Direttore Generale
F.to Luciano Chiappetta
In netto ed evidente contrasto con quanto sopra, mi pare doveroso citare testualmente una parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 che a pag. 6 (così come riportata dal sito web della stessa Suprema Corte) sancisce inequivocabilmente:
“2. – In via preliminare, devono essere esaminati i profili di inammissibilità prospettati dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1. – Una prima eccezione attiene al difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario.
L’eccezione non è fondata.
La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all’impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente.
A fronte di tale orientamento va osservato anzitutto che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8).
Tale contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010). “
A questo punto, da umile insegnante precario di scuola secondaria superiore mi chiedo:
ma Chiappetta avrà almeno letto la ben nota sentenza?
Quali “determinazioni dell’autorità nuovamente adita si rende necessario attendere” almeno per quanto riguarda le ordinanze dichiarate esecutive del TAR del Lazio già dal febbraio 2010, sospese solo e soltanto in attesa della succitata sentenza della C.C.?
… e ciò anche in riferimento all’azione coattiva del Commissario già a suo tempo nominato dal Tribunale stesso nella persona del dott. Cannerozzi De Grazia.
Qualcuno parla già di reato di “omissione di atti d’ufficio” ed io mi chiedo come tutto ciò sia possibile nei confronti di migliaia di insegnanti regolarmente abilitati!
http://www.orizzontescuola.it/node/14690
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio IX
Prot. N. AOODGPER.2287 Roma, 21/03/2011
Ai Direttori degli UUSSRR
LORO SEDI
Oggetto: CONTENZIOSO SERIALE AVVERSO D.M. 42/2009.
Con riferimento ad eventuali richieste del commissario ad acta relative all’esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio di cui al contenzioso in oggetto, si ritiene di non doversi procedere ai richiesti inserimenti in graduatoria.
Si fa, infatti, presente che le cause innanzi al TAR Lazio in cui è stato disposto il commissariamento sono state sospese e quindi, si rende necessario attendere le determinazioni dell’autorità nuovamente adita dai diretti interessati.
In particolare, il TAR Lazio che, ad avviso della scrivente, dichiarerà il proprio difetto di giurisdizione, uniformandosi ad analoghe sentenze, considerato che il medesimo non possiede più il potere di amministrare la giustizia in materia di
graduatorie, secondo il recente orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, ovvero il giudice ordinario, in virtù dell’istituto della translatio iudicii, previsto dalla legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69.
Il Direttore Generale
F.to Luciano Chiappetta
In netto ed evidente contrasto con quanto sopra, mi pare doveroso citare testualmente una parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 che a pag. 6 (così come riportata dal sito web della stessa Suprema Corte) sancisce inequivocabilmente:
“2. – In via preliminare, devono essere esaminati i profili di inammissibilità prospettati dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1. – Una prima eccezione attiene al difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario.
L’eccezione non è fondata.
La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all’impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente.
A fronte di tale orientamento va osservato anzitutto che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8).
Tale contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010). “
A questo punto, da umile insegnante precario di scuola secondaria superiore mi chiedo:
ma Chiappetta avrà almeno letto la ben nota sentenza?
Quali “determinazioni dell’autorità nuovamente adita si rende necessario attendere” almeno per quanto riguarda le ordinanze dichiarate esecutive del TAR del Lazio già dal febbraio 2010, sospese solo e soltanto in attesa della succitata sentenza della C.C.?
… e ciò anche in riferimento all’azione coattiva del Commissario già a suo tempo nominato dal Tribunale stesso nella persona del dott. Cannerozzi De Grazia.
Qualcuno parla già di reato di “omissione di atti d’ufficio” ed io mi chiedo come tutto ciò sia possibile nei confronti di migliaia di insegnanti regolarmente abilitati!
foreveryoung- Messaggi : 565
Data d'iscrizione : 13.03.11
Re: M.I.U.R. VS CORTE COSTITUZIONALE
Mi sembra molto importante questa diffida ufficiale recentemente inviata al dott. Chiappetta, alla Corte dei Conti, ai Direttori Generali degli USR ed al Commissario "ad acta" nominato dal TAR Lazio in data 28-03-2011.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.anief.org/userfiles/file/DIFFIDA_ANIEF_CORTE_CONTI.pdf&embedded=true
Non può, a mio avviso rimanere priva di riscontro: qualcosa di decisivo dovrà pur sortire!
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.anief.org/userfiles/file/DIFFIDA_ANIEF_CORTE_CONTI.pdf&embedded=true
Non può, a mio avviso rimanere priva di riscontro: qualcosa di decisivo dovrà pur sortire!
foreveryoung- Messaggi : 565
Data d'iscrizione : 13.03.11
Re: M.I.U.R. VS CORTE COSTITUZIONALE
piccolasusina ha scritto:hai già scritto la stessa cosa in altra discussione! non sovraccaricare il forum con le stesse notizie.
amministratori, non avete ancora "Lockettato"?
sappiamo cosa fare, piccola susina.
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
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