“no apertura = no aggiornamento” ?!?
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lallaorizzonte
yoshi
MGJIP
7 partecipanti
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“no apertura = no aggiornamento” ?!?
Sono in G.A.E con riserva e a giugno conseguirò il titolo abilitante in scienze della formazione primaria.
Io non ho capito se l’ “aggiornamento G.A.E.” dipenda dall’eventuale “apertura G.A.E” o se si tratta di due situazioni distinte.
Per arrivare al “nocciolo” desidererei sapere se sarà possibile sciogliere la mia riserva o se “no apertura = no aggiornamento” .
Ed infine l’aggiornamento per titoli abilitanti conseguiti avviene solo e solamente ogni due anni o è possibile darne notifica anche in altri momenti?
Grazie dell’attenzione,
Buona settimana a tutti!
Patrizia
Io non ho capito se l’ “aggiornamento G.A.E.” dipenda dall’eventuale “apertura G.A.E” o se si tratta di due situazioni distinte.
Per arrivare al “nocciolo” desidererei sapere se sarà possibile sciogliere la mia riserva o se “no apertura = no aggiornamento” .
Ed infine l’aggiornamento per titoli abilitanti conseguiti avviene solo e solamente ogni due anni o è possibile darne notifica anche in altri momenti?
Grazie dell’attenzione,
Buona settimana a tutti!
Patrizia
MGJIP- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: “no apertura = no aggiornamento” ?!?
L'aggiornamento ci sara' (pare) ,quindi dovresti poter sciogliere la riserva,
non si sa ancora niente per il cambio di provincia
non si sa ancora niente per il cambio di provincia
yoshi- Messaggi : 1024
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: “no apertura = no aggiornamento” ?!?
MGJIP ha scritto:Sono in G.A.E con riserva e a giugno conseguirò il titolo abilitante in scienze della formazione primaria.
Io non ho capito se l’ “aggiornamento G.A.E.” dipenda dall’eventuale “apertura G.A.E” o se si tratta di due situazioni distinte.
Per arrivare al “nocciolo” desidererei sapere se sarà possibile sciogliere la mia riserva o se “no apertura = no aggiornamento” .
Ed infine l’aggiornamento per titoli abilitanti conseguiti avviene solo e solamente ogni due anni o è possibile darne notifica anche in altri momenti?
Grazie dell’attenzione,
Buona settimana a tutti!
Patrizia
sarà possibile sciogliere le riserve.
il ministero attende il parere dell'avvocatura dello stato solo in merito alla possibilità o meno di trasferimento di provincia.
in base all'attuale legislazione l'aggiornamento è biennale, quindi i titoli vanno dichiarati in questa occasione
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: “no apertura = no aggiornamento” ?!?
Fatemi capire.
"La Sentenza n.41 del 9 febbraio 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, risultando in contrasto con l’art.3 della Costituzione ,il comma 4 ter dell’art.1 del decreto legge n.134/09 ,convertito in legge n.167/09, riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente".
"Il comma 4 ter dell’art.1 del decreto legge n.134/09 ,convertito in legge n.167/09", oltre ad istituire le code per il biennio 2009-2011, cita il successivo aggiornamento 2011, dicendo che avverrà secondo la possibilità di modificare la provincia scelta nel 2007 (o 2009 per i nuovi inclusi), mettendosi a pettine in un'altra provincia (se si desidera farlo).
ORA COSA SUCCEDE
La sentenza sopra citata dichiara illegittimo L'INTERO ARTICOLO, non solo l'argomento CODE.
QUINDI
Diventa illegittimo anche il trasferimento da una provincia all'altra nel 2011.
QUALCUNO DI PIù ESPERTO MI PUò DIRE SE IL MIO RAGIONAMENTO è CORRETTO?
SE FOSSE CORRETTO ALLORA PONGO UNA DOMANDA:
NOI CI SIAMO ISCRITTI IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (IO NEL 2009 CON LE TRE PROVINCE A PETTINE) SAPENDO CHE DOPO DUE ANNI SI SAREBBE DOVUTO FARE IL CAMBIO DI PROVINCIA, E ORA SOLO PERCHè NELLO STESSO COMMA CHE HA INTERESSATO I RICORRENTI DELLE CODE C'è CONTENUTO ANCHE QUESTO ARGOMENTO IL TRASFERIMENTO NON SI PUò PIù FARE?
QUESTO NON MI SEMBRA MOLTO LEGITTIMO, E SE SI LEGGE LA SENTENZA SI EVINCE CHE L'ILLEGITTIMITà DELL'ARTICOLO VERTE SULL'ARGOMENTO CODE 2009-2011, E NEL MODO PIù ASSOLUTO NON SULL'ARGOMENTO AGGIORNAMENTO 2011, MA PER CONVENZIONE UNA SENTENZA DEVE VERTERE SU UN ARTICOLO O UN COMMA, E NON SU UNA SOLA PARTE DI COMMA.
POSSIBILE CHE SE LA QUESTIONE è QUESTA NON CI SIANO MEZZI LEGALI PER USCIRE DA QUESTO INCUBO, O DOVREI CHIAMARLA PRIGIONE PER CHI IN QUELLA PROVINCIA NON CI VUOLE PIù STARE?
IO PENSO CHE IL FATTO CHE UNO ABBIA O MENO UNA VITA ALTROVE NON INTERESSI E NON DEBBA INTERESSARE ALLO STATO, MA SE IO SCELGO UNA PROVINCIA A PETTINE SAPENDO DI POTERLA CAMBIARE 2 ANNI DOPO FACCIO UN CERTO TIPO DI SCELTA, SE SO DI NON POTERLA PIù CAMBIARE E QUELLA RESTERà FINO AL RUOLO FACCIO UN ALTRO TIPO DI SCELTA, MI SEMBRA OVVIO E TROVO
ILLEGITTIMO
CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA DOPO 2 ANNI.
"La Sentenza n.41 del 9 febbraio 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, risultando in contrasto con l’art.3 della Costituzione ,il comma 4 ter dell’art.1 del decreto legge n.134/09 ,convertito in legge n.167/09, riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente".
"Il comma 4 ter dell’art.1 del decreto legge n.134/09 ,convertito in legge n.167/09", oltre ad istituire le code per il biennio 2009-2011, cita il successivo aggiornamento 2011, dicendo che avverrà secondo la possibilità di modificare la provincia scelta nel 2007 (o 2009 per i nuovi inclusi), mettendosi a pettine in un'altra provincia (se si desidera farlo).
ORA COSA SUCCEDE
La sentenza sopra citata dichiara illegittimo L'INTERO ARTICOLO, non solo l'argomento CODE.
QUINDI
Diventa illegittimo anche il trasferimento da una provincia all'altra nel 2011.
QUALCUNO DI PIù ESPERTO MI PUò DIRE SE IL MIO RAGIONAMENTO è CORRETTO?
SE FOSSE CORRETTO ALLORA PONGO UNA DOMANDA:
NOI CI SIAMO ISCRITTI IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (IO NEL 2009 CON LE TRE PROVINCE A PETTINE) SAPENDO CHE DOPO DUE ANNI SI SAREBBE DOVUTO FARE IL CAMBIO DI PROVINCIA, E ORA SOLO PERCHè NELLO STESSO COMMA CHE HA INTERESSATO I RICORRENTI DELLE CODE C'è CONTENUTO ANCHE QUESTO ARGOMENTO IL TRASFERIMENTO NON SI PUò PIù FARE?
QUESTO NON MI SEMBRA MOLTO LEGITTIMO, E SE SI LEGGE LA SENTENZA SI EVINCE CHE L'ILLEGITTIMITà DELL'ARTICOLO VERTE SULL'ARGOMENTO CODE 2009-2011, E NEL MODO PIù ASSOLUTO NON SULL'ARGOMENTO AGGIORNAMENTO 2011, MA PER CONVENZIONE UNA SENTENZA DEVE VERTERE SU UN ARTICOLO O UN COMMA, E NON SU UNA SOLA PARTE DI COMMA.
POSSIBILE CHE SE LA QUESTIONE è QUESTA NON CI SIANO MEZZI LEGALI PER USCIRE DA QUESTO INCUBO, O DOVREI CHIAMARLA PRIGIONE PER CHI IN QUELLA PROVINCIA NON CI VUOLE PIù STARE?
IO PENSO CHE IL FATTO CHE UNO ABBIA O MENO UNA VITA ALTROVE NON INTERESSI E NON DEBBA INTERESSARE ALLO STATO, MA SE IO SCELGO UNA PROVINCIA A PETTINE SAPENDO DI POTERLA CAMBIARE 2 ANNI DOPO FACCIO UN CERTO TIPO DI SCELTA, SE SO DI NON POTERLA PIù CAMBIARE E QUELLA RESTERà FINO AL RUOLO FACCIO UN ALTRO TIPO DI SCELTA, MI SEMBRA OVVIO E TROVO
ILLEGITTIMO
CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA DOPO 2 ANNI.
baumer- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 30.03.11
Re: “no apertura = no aggiornamento” ?!?
Dato ormai per certo l'aggiornamento nella propria GAE, se il MIUR non concederà anche la possibilità di trasferimento in altra provincia, gli unici "rimodellamenti" delle graduatorie saranno verosimilmente determinati dalla conseguenza di quanto riportato:
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=25424
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=25424
foreveryoung- Messaggi : 565
Data d'iscrizione : 13.03.11
Re: “no apertura = no aggiornamento” ?!?
foreveryoung ha scritto:Dato ormai per certo l'aggiornamento nella propria GAE, se il MIUR non concederà anche la possibilità di trasferimento in altra provincia, gli unici "rimodellamenti" delle graduatorie saranno verosimilmente determinati dalla conseguenza di quanto riportato:
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=25424
Non è mica così sicuro!!
"Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, ricorda il Commissario, almeno fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo".
In sintesi:
le nuove graduatorie sono valide a meno che il TAR non disponga che non è più competente in materia e se sarà così decadranno tutti i suoi provvediemnti compresa l'ordinanza di inserimento a pettine dei ricorrenti a cui il Commissario stà dando seguito.
Il Giudice competente, ora, è il Giudice del Lavoro.
claudior- Messaggi : 810
Data d'iscrizione : 26.02.11
Re: “no apertura = no aggiornamento” ?!?
gisella1952 ha scritto:leggete pure qui, studio di avvocati, non giornale qualunque
/
Anche se circa 3000 ricorrenti saranno a breve inseriti a pettine nelle ex provincie "di coda", è stato appena chiuso un topic perchè non si può fare questo tipo di pubblicità, più o meno diretta, agli Studi Legali privati che si occupano di ricorsi.
E mi è sembrato giusto così, anche per evitare (di fatto) una pubblicità gratuita all'ANIEF che in questo caso li ha vinti.
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=31484&action=view
foreveryoung- Messaggi : 565
Data d'iscrizione : 13.03.11
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