CERTA RISPOSTA SU 104
2 partecipanti
CERTA RISPOSTA SU 104
lo so , ci sono tanti post aperti, ma nessuno spiega in maniera definitiva se per prendere i 3 gg al mese per assistere fratello, occorre risiedere nella stessa casa o paese.
me lo dite?
grazie
poi potete chiudere
me lo dite?
grazie
poi potete chiudere
malibustacy- Messaggi : 3014
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: CERTA RISPOSTA SU 104
La convivenza (intesa come residenza stesso nr civico, anche se in interni diversi) è requisito indispensabile per la concessione del congedo biennale, non per la fruizione dei 3 gg mensili di permesso 104.
Guida in OS
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flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: CERTA RISPOSTA SU 104
Di niente figurati! :-)
Aggiungo per completezza d'informazione che l'art 33 ex L. 104 è stato parzialmente modificato dalla legge "Collegato lavoro" del 2010 e tale modifica riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
Beneficiari dei permessi
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato. Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Aggiungo per completezza d'informazione che l'art 33 ex L. 104 è stato parzialmente modificato dalla legge "Collegato lavoro" del 2010 e tale modifica riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
Beneficiari dei permessi
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato. Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
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