congedo biennale revocato
3 partecipanti
congedo biennale revocato
Buongiorno a tutti, sono una docente con incarico al 31/08. Quest'anno per motivi familiari ho fatto richiesta al mio D.S. di congedo biennale retribuito per assistere il suocero convivente il situazione di handicap. Dopo aver presentato tutta la documentazione di rito alla segreteria e nel frattempo aver motivato l'impossibilità di mio marito nell'assistere il padre, con mio stupore tale permesso mi è stato immediatamente concesso ( ovvero il d.s. poteva anche prendere 60gg. secondo legge per valutare la mia richiesta)!!!!! Dopo tre mesi circa la segreteria mi comunica inaspettatamente che tale permesso decade in quanto secondo una valutazione della ragioneria dello Stato non avrei diritto all'assistere mio suocero per motivi che non sto nemmeno a spiegare. Ma il problema è un'altro, oltre a non potere piu usufruire del congedo( che alla fine ho accettato con rassegnazione), il d.s. mi chiede espressamente a distanza di tre mesi di andare a giustificare circa tre mesi di assenza perché in questo caso (secondo loro) io sari stata mancante. A questo punto le domande sono queste: come si può mai pensare di giustificare qualcosa e in che modo una assenza del genere? e l'errore è mio oppure del d.s. che ha valutato male la mia richiesta?
io penso e anche secondo il mio sindacato che nel momento in cui ho avuto un permesso già fruito questo non può avere un carattere di retroattività e che comunque è impossibile per legge andare a giustificare qualcosa che il Dirigente ha valutato e concesso!!!! voi che ne pensate?????
io penso e anche secondo il mio sindacato che nel momento in cui ho avuto un permesso già fruito questo non può avere un carattere di retroattività e che comunque è impossibile per legge andare a giustificare qualcosa che il Dirigente ha valutato e concesso!!!! voi che ne pensate?????
alessia1978- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 24.04.14
Re: congedo biennale revocato
La Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 ha ulteriormente modificato la platea dei beneficiari, ammettendo, in casi particolari, al beneficio anche i parenti ed affini fino al terzo grado.
http://www.handylex.org/stato/s180713.shtml
http://www.handylex.org/stato/s180713.shtml
Maryangel- Messaggi : 2960
Data d'iscrizione : 16.02.13
Re: congedo biennale revocato
ti ringrazio per la cortese risposta, ma di questa sentenza ne ero a conoscenza e a quanto pare la Ragioneria dello Stato pur tenendone conto sostiene che io posso assistere il suocero qualora il figlio, ovvero mio marito, risulta essere mancante, quanto per mancante ne dia una propria interpretazione....... Ma il mio vero problema è quello di andare a giustificare tre mesi di un permesso concesso dal D.S.!!!!! cosa ne pensi in merito a ciò?
alessia1978- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 24.04.14
Re: congedo biennale revocato
Sul non diritto alla fruizione del congedo biennale concordo con la ragioneria, in quanto il diritto è esteso agli affini entro il 3° grado a determinate condizioni (non sussistenti vista la presenza di tuo marito).
La norma prevede la deroga in caso di "mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti" dei soggetti aventi diritto alla fruizione in ordine di priorità.
Caso simile in OS
Leggi qui
Sul significato del termine "mancanza" puoi fare riferimento alla circ Inps del 2012 dove si evince che:
"Per quanto concerne la “mancanza”, si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000."
Circ. 32 del 6/3/2012
Uguale interpretazione nella cir 13/2010 della FP
Circ FP
Questa questione è assai spinosa, entrambi (dipendente e dirigente scolastico) hanno responsabilità in merito
1) in base al principio "la legge non ammette ignoranza", come dipendente dovevi presentare richiesta di congedo dopo esserti accertata di possedere i requisiti richiesti;
2) il dirigente scolastico doveva valutare con più oculatezza la richiesta ricevuta, verificando la sussistenza di tutte le condizioni necessarie; in quanto rappresentante legale dell'istituzione, ogni atto prodotto dalla scuola ricade sotto la sua diretta responsabilità.
A questo punto, non esiste alcun modo di giustificare tre mesi di congedo biennale non spettante...
una delle possibili ipotesi (tutta da verificare) è la trasformazione dei 3 mesi da congedo biennale a aspettativa senza assegni per motivi familiari (CCNL art 18/1) con la restituzione degli stipendi lordi percepiti (che la ragioneria non tarderà a richiedere).
Potresti anche tentare una conciliazione sotto patrocinio sindacale o di un legale, ma non è detto che la soluzione sia tutta a tuo favore.
Auguri e in bocca al lupo! :-))
La norma prevede la deroga in caso di "mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti" dei soggetti aventi diritto alla fruizione in ordine di priorità.
Caso simile in OS
Leggi qui
Sul significato del termine "mancanza" puoi fare riferimento alla circ Inps del 2012 dove si evince che:
"Per quanto concerne la “mancanza”, si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000."
Circ. 32 del 6/3/2012
Uguale interpretazione nella cir 13/2010 della FP
Circ FP
.... Ma il mio vero problema è quello di andare a giustificare tre mesi di un permesso concesso dal D.S.!!
Questa questione è assai spinosa, entrambi (dipendente e dirigente scolastico) hanno responsabilità in merito
1) in base al principio "la legge non ammette ignoranza", come dipendente dovevi presentare richiesta di congedo dopo esserti accertata di possedere i requisiti richiesti;
2) il dirigente scolastico doveva valutare con più oculatezza la richiesta ricevuta, verificando la sussistenza di tutte le condizioni necessarie; in quanto rappresentante legale dell'istituzione, ogni atto prodotto dalla scuola ricade sotto la sua diretta responsabilità.
A questo punto, non esiste alcun modo di giustificare tre mesi di congedo biennale non spettante...
una delle possibili ipotesi (tutta da verificare) è la trasformazione dei 3 mesi da congedo biennale a aspettativa senza assegni per motivi familiari (CCNL art 18/1) con la restituzione degli stipendi lordi percepiti (che la ragioneria non tarderà a richiedere).
Potresti anche tentare una conciliazione sotto patrocinio sindacale o di un legale, ma non è detto che la soluzione sia tutta a tuo favore.
Auguri e in bocca al lupo! :-))
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
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