Punteggio aggiuntivo ATA - cambio provincia
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Punteggio aggiuntivo ATA - cambio provincia
Salve a tutti sono un nuovo iscritto appartenente al profilo Collaboratore scolastico e vorrei porvi una domanda a riguardo delle graduatorie interne:
Dall'anno scolastico 2003/04 sono passato dalle medie alle superiori e qui ci sono rimasto fino al 2007/08, dopo mi sono trasferito in altra provincia beneficiando pure del punteggio aggiuntivo. Nella nuova scuola di arrivo non ho mai presentato domanda di mobilità o assegnazione provvisoria quindi i 40 punti del punteggio aggiuntivo mi spettano sempre?
Dall'anno scolastico 2003/04 sono passato dalle medie alle superiori e qui ci sono rimasto fino al 2007/08, dopo mi sono trasferito in altra provincia beneficiando pure del punteggio aggiuntivo. Nella nuova scuola di arrivo non ho mai presentato domanda di mobilità o assegnazione provvisoria quindi i 40 punti del punteggio aggiuntivo mi spettano sempre?
ciccio6bello- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 11.04.11
Re: Punteggio aggiuntivo ATA - cambio provincia
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello
previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..
Punti 40
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel
periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno
scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo
utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel
periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni
consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda
di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è
ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno
presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del
diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito
di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria.
l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello
previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..
Punti 40
Il CCNI sottoscritto il 22 febbraio del 2011 afferma a tal proposito quanto segue:
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel
periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno
scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo
utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel
periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni
consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda
di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è
ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno
presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del
diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito
di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria.
ciccio6bello- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 11.04.11
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