Valutazione diploma conservatorio-Mobilità 2014
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Valutazione diploma conservatorio-Mobilità 2014
Cara Lalla,
sono un'insegnante di strumento musicale fortunatamente di ruolo.
Quest'anno ho provato a compilare la domanda di mobilità ma il mio preside mi ha fatto questioni sulla valutazione del mio diploma di strumento vecchio ordinamento, sostenendo che non sia valutabile in quanto titolo d'accesso al ruolo.
Io sostengo di contro tesi che il diploma di strumento mi sia stato valutato in fase di inserimento nelle GAE IV fascia come titolo aggiuntivo, mentre il titolo di accesso sia stato il Biennio Formazione Docenti A77.
Controllando la tabella di valutazione dei titoli culturali annessa al modulo di mobilità, alla lettera F c'è specificato quanto segue:
Lettera F: per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza : PUNTI 5.
La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Secondo la mia interpretazione la frase: "Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99" sta ad intendere che un secondo livello non da un punteggio aggiuntivo in quanto già assegnato al diploma vecchio ordinamento.
So che la tematica è un po' contorta, ma spero tu possa darmi delucidazioni a riguardo.
Ti ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
OjaOja
sono un'insegnante di strumento musicale fortunatamente di ruolo.
Quest'anno ho provato a compilare la domanda di mobilità ma il mio preside mi ha fatto questioni sulla valutazione del mio diploma di strumento vecchio ordinamento, sostenendo che non sia valutabile in quanto titolo d'accesso al ruolo.
Io sostengo di contro tesi che il diploma di strumento mi sia stato valutato in fase di inserimento nelle GAE IV fascia come titolo aggiuntivo, mentre il titolo di accesso sia stato il Biennio Formazione Docenti A77.
Controllando la tabella di valutazione dei titoli culturali annessa al modulo di mobilità, alla lettera F c'è specificato quanto segue:
Lettera F: per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza : PUNTI 5.
La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Secondo la mia interpretazione la frase: "Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99" sta ad intendere che un secondo livello non da un punteggio aggiuntivo in quanto già assegnato al diploma vecchio ordinamento.
So che la tematica è un po' contorta, ma spero tu possa darmi delucidazioni a riguardo.
Ti ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
OjaOja
ojaoja- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 22.01.12
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