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Messaggio Da maryanne79 Mer Apr 30, 2014 12:00 am

Promemoria primo messaggio :

Ciao, sono un'insegnante di sostegno che beneficia della legge104 per assistenza a mio padre con invalidità permanente al 100% e referente unico. La scuola mi ha fatta risultate cmq perdente posto nella domanda di soprannumerari nonostante io sia referente unico x l'assistenza a mio padre xkè ritiene che avendo un fratello convivente con mio padre ma che sta fuori casa x lavoro tutto il giorno io non posso usufruire di questo beneficio xkè non è una motivazione oggettiva quella che ho dato! È giusto? Io cmq ho presentato tutta la documentazione necessaria e usufruisco cmq del permesso dei 3 giorni al mese x assisterlo e la scuola mi ha accertarsi tutto quindi questo beneficio è propedeutico x essere esclusi dalla graduatoria...come può essere che addirittura io sia perdente posto? Spero mi possiate aiutare e soprattuto di ricevere una vostra risposta Grazie Ciao

maryanne79

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Messaggio Da giovanna onnis Dom Mag 04, 2014 3:15 pm

Molte scuole stanno emanando circolari esplicative che hanno come oggetto " Chiarimenti inerenti graduatorie per individuazione docenti soprannumerari precedenza Legge 104" e dove sono elencate le possibili motivazioni oggettive:

MOTIVAZIONI OGGETTIVE
Si considerano motivazioni esclusivamente oggettive il trovarsi nelle seguenti condizioni:
- Disabili gravi ai sensi dell’art.3 co.3 (da documentare con certificato ASL)
- Chi presta assistenza con carattere continuativo ad un altro soggetto disabile (situazione che va documentata con le medesime modalità previste dall’art.9 del CCNI e dall’art.4 dell’O.M. n.32 del 28/12/2014)
- Età superiore a 65 anni o deceduti (da documentare con dichiarazione personale)
- Invalidi al 100% (da documentare con certificato INPS)
- Oggettiva impossibilità continuativa all’assistenza (documentata con certificato ASL)
- Studenti fuori sede (situazione documentata con contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune)
- Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale)
- Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale)
- Religiosi di clausura (da documentare con dichiarazione personale)
- Tutore legale ma non amministratore di sostegno (da documentare con copia sentenza giudice)
- Risiedere stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (da documentare con dichiarazione personale)
- Lavorare stabilmente in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile. (La prestazione di lavoro in altra sede va documentata con certificazione da parte del datore di lavoro)


Mi pare che il tuo caso Maryanne rientri nell'ultimo della lista (che ho sottolineato)

giovanna onnis
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Messaggio Da maryanne79 Dom Mag 04, 2014 3:42 pm

Purtroppo mio fratello sta fuori casa ma non fuori sede :-(

maryanne79

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Messaggio Da flo Dom Mag 04, 2014 8:11 pm

maryanne79 ha scritto:Purtroppo mio fratello sta fuori casa ma non fuori sede  :-(
La parte sottolineata da Giovanna non significa solo ed esclusivamente che tuo fratello deve lavorare in altro comune/sede/regione/continente...

Mi permetto di sottolineare come, le indicazioni peraltro corrette date da Giovanna, sono interpretazioni che alcuni USR hanno emanato per fare "chiarezza" sulle motivazioni oggettive dichiarate dagli altri figli della persona disabile grave. (non sono norme di rango superiore)

Urge a questo punto aprire una parentesi di diritto elementare (i proff di diritto mi correggeranno gli eventuali errori, essendo io solamente una doc di sciola primaria con il "pallino" della normativa)

Nello stato di diritto italiano, come in quello di altri paesi:
- il sistema delle fonti del diritto è l’insieme di tutti gli atti o i fatti idonei a produrre norme giuridiche.
- Le fonti si distinguono in quelle di rango primario (atti formalmente e sostanzialmente normativi, es. leggi dello Stato, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi) e in quelle di rango secondario (atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi, es. regolamenti governativi,
regionali, ecc.).
- Ci sono, pertanto, norme superiori ad altre (cd. "gerarchia delle fonti").
- Le diverse fonti si pongono in rapporto fra di loro e, talvolta anzi spesso, confliggono reciprocamente. :-))

In caso di conflitto tra le norme giuridiche, sono stati individuati dei criteri di soluzione, nel caso specifico è da considerare quello del:
- criterio gerarchico: quando una norma di rango inferiore (vedi circolare USP, circolare Miur, testo CCNL...) confligge con una di rango superiore, è soggetta ad annullamento ovvero a disapplicazione da parte del giudice ordinario; si avvera la prima ipotesi, ad esempio, quando una legge si pone in contrasto con la Costituzione e viene di conseguenza annullata dalla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 136 Cost.; ricorre invece la seconda ipotesi, ad esempio, quando un regolamento governativo confligge con una legge ed il giudice ordinario non tiene quindi conto, nel corso del giudizio, del suo dettato.

Ora per ritornare al tuo caso specifico, qual é la gerarchia delle fonti di riferimento?
Breve sintesi (ne abbiamo già ampiamente discusso in questo post e anche nel forum...) in ordine dal rango superiore a quello inferiore (ne metto solo alcune, rischio di fare un "pippone" :-D ):

- Legge 183/2010 art 24 (c.d. collegato lavoro, che modifica l'art.33 della legge 104/02), ha stabilito, in modo esplicito che, il diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104, per assistere familiare in condizione di disabilità grave, può essere riconosciuto ad un solo familiare lavoratore (sia pubblico che privato) che abbia i requisiti previsti per legge.
“..«A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità….”

- I diversi CCNL e/o CCNI di comparto, come quelli della scuola, recepiscono al loro interno quanto ha disposto il legislatore, possono essere "migliorativi" rispetto al dettato legislativo, ma non peggiorativi.

- Ci sono poi diverse circolari applicative che chiariscono l'indirizzo degli istituti in merito alla Legge 183/2010, (nel contesto del diritto non sono esplicitatamente delle norme, ma spesso sono l'unico riferimento per il lavoratore...  è considerata "per prassi" una norma, al pari di una legge... una circolare appartiene alla categoria delle "fonti statali secondarie"... sono rivolte, generalmente, da un ufficio dell’Amministrazione ad un altro, con finalità informative, interpretative di una legge o di coordinamento e, per questo, sono considerate norme amministrative interne; esse non hanno piena efficacia normativa, ma aiutano l’interprete ad individuare l’opinione della pubblica amministrazione nei confronti della materia cui ineriscono.)

La circolare INPS 155 del 3 dicembre 2010
“…nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l’assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado…
Tale previsione normativa muovendo dall’intento di caratterizzare il concetto di esclusività dell’assistenza - non piu’ previsto quale requisito essenziale dalle nuove disposizioni in materia -  interviene disponendo espressamente che i permessi possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.
Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari….
Il nuovo dettato normativo interviene sull’articolo 20, comma 1, della legge 53/2000, eliminando le parole da “nonché” a “non convivente” e prevede conseguentemente il venir meno dei requisiti della “continuità” e dell’“esclusività” quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.
Pertanto, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la “continuità” e l’ “esclusività” dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92.”


la  Circolare INPDAP 1 del 14 febbraio 2011
“…La normativa stabilisce quindi che hanno ora diritto ai permessi retribuiti, oltre al coniuge….., i parenti e gli affini entro il secondo grado.
…. Pertanto, nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori… siano affetti da patologie invalidanti, la legittimazione alla titolarità dei permessi è estesa ai parenti o affini entro il terzo grado.
…. Il comma 3, art 24 della L. 183/2010 dispone che “all’art 20. c 1. L. 53/2000 sono soppresse le parole da “nonché” fino a “non convivente”.
L’intervento normativo determina quindi che il requisito della convivenza,…. non rappresenta più presupposto necessario ai fini dell’utilizzo dei permessi retribuiti da parte del beneficiario.
…evidenzia la necessità di individuare un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assisito” (Consiglio di Stato, parere n. 5078/2008):
….Unitamente all’istanza il dipendente dovrà produrre il verbale della commissione medica attestante il riconoscimento della situazione di h. grave, dovrà certificare, producendo appropriata documentazione ovvero apposite dichiarazioni sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’esistenza delle condizioni che legittimano la fruizione dei permessi retribuiti.”


In proposito anche l'interpello 24 del 17 giugno 2011 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, nel quale si legge che il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
"...Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato dall’istante, appare opportuno ricordare che lo stesso Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della
rispondenza ai bisogni dell’assistito" (cfr. parere n. 5078/2008).
Alla luce di detto orientamento si può sostenere, pertanto, che il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l’art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che "per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente".


Scusa se posso sembrare saccente e/o pedante, ma non sopporto che i diritti individuali siano non riconosciuti...

Le norme indicano che per essere "referente unico" occorre avere determinati requisiti, mi pare che tu li abbia perché ti è stato riconosciuto il diritto a fruire dei permessi ex art 33/104.

O sei referente unico o non lo sei!!!

In applicazione di quanto dispone il CCNI mobilità art 7, essendo tu "referente unicoed esistendo le condizioni indicate rispetto al domicilio dell'assistito (vedi interventi miei e di Giovanna) devi essere esclusa dalla graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari.

Buona serata...
spero con tutto il cuore che per te la situazione si risolva al meglio!
:-)
flo
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