permesso per visita medica (imputato a malattia) e obbligo partecipazione riunioni pomeridiane
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permesso per visita medica (imputato a malattia) e obbligo partecipazione riunioni pomeridiane
Salve
ho chiesto per venerdì un permesso per visita specialistica perchè ho 3 ore e me ne servono due per fare la visita e non le posso recuperare.
la giornata,come da indicazioni del ministero, va imputata a giornata di malattia, senza certificato medico, senza visita fiscale, ma con documentazione giustificativa di presenza alla visita.
Ho l'obbligo di essere presente alle riunioni del pomeriggio?
Secondo me sì perchè la necessità di assentarmi dal lavoro è finita la mattina, con la conclusione della visita.
Avete pareri in merito?
grazie
ho chiesto per venerdì un permesso per visita specialistica perchè ho 3 ore e me ne servono due per fare la visita e non le posso recuperare.
la giornata,come da indicazioni del ministero, va imputata a giornata di malattia, senza certificato medico, senza visita fiscale, ma con documentazione giustificativa di presenza alla visita.
Ho l'obbligo di essere presente alle riunioni del pomeriggio?
Secondo me sì perchè la necessità di assentarmi dal lavoro è finita la mattina, con la conclusione della visita.
Avete pareri in merito?
grazie
londra1- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 07.04.11
Re: permesso per visita medica (imputato a malattia) e obbligo partecipazione riunioni pomeridiane
l'hai detto tu, giornata di malattia
giulia boffa- Admin
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Data d'iscrizione : 28.09.09
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Re: permesso per visita medica (imputato a malattia) e obbligo partecipazione riunioni pomeridiane
non mi sembra ke il ministero chiarisca che x la visita medica non c'è la visita fiscale, o forse mi sono persa le ultime notizie, in ogni caso io distinguerei se prendi malattia o se prendi permesso
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
circolare brunetta 8/2008
Ciao grazie per le risposte.
La circolare C.M. n. 301 del 27/06/1996,non disattivata dal Brunetta 8/2008 (mi pare ma datemi pure conferma)
"nel caso di assenza per visita specialistica con
fruizione del trattamento ex art. 23 del CCNL (assenza dal servizio per malattia), il dipendente ha
diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria".
Io intendo che il pomeriggio devo andare in riunione.
Mi confermate la validità della circolare che ho messo sopra, la 301/1996? l'ho trovata in internet ma non so come verificare se è ancora applicabile o no.
La circolare C.M. n. 301 del 27/06/1996,non disattivata dal Brunetta 8/2008 (mi pare ma datemi pure conferma)
"nel caso di assenza per visita specialistica con
fruizione del trattamento ex art. 23 del CCNL (assenza dal servizio per malattia), il dipendente ha
diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria".
Io intendo che il pomeriggio devo andare in riunione.
Mi confermate la validità della circolare che ho messo sopra, la 301/1996? l'ho trovata in internet ma non so come verificare se è ancora applicabile o no.
londra1- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 07.04.11
Re: permesso per visita medica (imputato a malattia) e obbligo partecipazione riunioni pomeridiane
Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia.
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/doculinkN/san_L_090596?opendocument
se chiedi malattia è per utto il giorno, se chiedi permesso devi rientrare
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/doculinkN/san_L_090596?opendocument
se chiedi malattia è per utto il giorno, se chiedi permesso devi rientrare
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: permesso per visita medica (imputato a malattia) e obbligo partecipazione riunioni pomeridiane
La circolare citata non è stata disapplicata dal d.l. n. 112/2008, e l'interpretazione dell'Aran è confermata (ed è come dice Giulia, se prendi malattia è per tutto il giorno). Ovviamente cambia il fatto che anche se visita specilistica, dal momento che è imputata a malattia si applicherà il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/circolare-funzione-pubblica-8_2008/288
punto 1.2
“Numerosi quesiti sono pervenuti circa le modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti, se, cioè, esse vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime.
In proposito, è opportuno evidenziare che il d.l. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l’entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all’anno); l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l’orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Si precisa che, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti – è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione come assenze per malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione dell’art. 71, comma 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.
Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.
E’ opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008.
Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi”.
Per la visita fiscale, è tuttora in vigore la prima parte dell'art 71/3 del dl in questione, quindi per la visita specialistica può non essere prevista la visita fiscale.
"3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi."
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/circolare-funzione-pubblica-8_2008/288
punto 1.2
“Numerosi quesiti sono pervenuti circa le modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti, se, cioè, esse vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime.
In proposito, è opportuno evidenziare che il d.l. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l’entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all’anno); l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l’orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Si precisa che, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti – è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione come assenze per malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione dell’art. 71, comma 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.
Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.
E’ opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008.
Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi”.
Per la visita fiscale, è tuttora in vigore la prima parte dell'art 71/3 del dl in questione, quindi per la visita specialistica può non essere prevista la visita fiscale.
"3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi."
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: permesso per visita medica (imputato a malattia) e obbligo partecipazione riunioni pomeridiane
C'è un passaggio che non mi è molto chiaro: io mi dovrò sottoporre a visita spacialistica presso un medico che lavora anche in ospedale, ma la mia visita sarà effettuata privatamente presso il suo studio. In questo caso dovrò presentare anche la richiesta del medico di famiglia? se la scuola dovesse mandare visita fiscale e la mattina non mi trova non ci sono problemi (credo) perchè sono a visita. Ma se non dovesse trovarmi il pomeriggio? non credo di uscire ma di certo non posso prevedere il futuro, se dovessi avere necessità...
un'ultima cosa: dall'entrata in vigore della nuova normativa non ho mai fatto un giorno di assenza per cui non so come comportarmi per l'invio dei certificati anche di visita specialistica. Potreste indicarmi le procedure? grazie.
un'ultima cosa: dall'entrata in vigore della nuova normativa non ho mai fatto un giorno di assenza per cui non so come comportarmi per l'invio dei certificati anche di visita specialistica. Potreste indicarmi le procedure? grazie.
lala- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 08.10.10
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