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Messaggio Da Ospite Lun Giu 30, 2014 4:31 pm

i CS NON possono accettare nomine fino all'avente dirittto su AA/AT......
..............
i titolari dell’art. 59 non potevano vantare il diritto sui posti fino all’avente diritto in base a delle soli circolari e, che tale orientamento è anche del Consiglio di Stato (15/10/2010 n. 7521) che esplicita «le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale, ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione” e pertanto l’applicazione dell’art 59 del CCNL 2006-2009 e’ prevalente.
..............
http://www.gildabas.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=644

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Messaggio Da cs74 Lun Giu 30, 2014 4:51 pm

quest' anno mi è successo che un CS mi ha " fregato" a saperlo prima ....e per l'anno prossimo come ci comportiamo?
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Messaggio Da Ospite Lun Giu 30, 2014 5:00 pm

mah

visto il ritardo del bando di 3a fascia ATA.... a settembre si ricomincia con le nomine F.A.D. ... :-(

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Messaggio Da FRDI Lun Giu 30, 2014 5:10 pm

così fatti i 24 mesi, sarà troppo tardi per tutti...

PS: sul portale SIDI che codice viene riportato per collaboratori che stanno usufruendo dell'art.59???


Ultima modifica di FRDI il Lun Giu 30, 2014 7:04 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da TecnicoATA Lun Giu 30, 2014 5:44 pm

Attenti ad interpetrare, le nomine dello scorso anno era un' altra storia' e non erano supportate da semplici circolari interne.
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Messaggio Da TecnicoATA Mar Lug 01, 2014 3:03 pm

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOOODGPER 8516 Roma, 28 agosto 2013
Uff. III
Alle Direzioni Scolastiche Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Oggetto: Personale ATA- Prime indicazioni per il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2013/14. Chiarimenti.
Si comunica che le disposizioni impartite con nota prot. 8468 del 26 agosto 2013 sono applicabili anche al personale con contratto a tempo indeterminato che chiede l’applicazione dell’art. 59 del CCNL 2006/09.
Per IL DIRETTORE GENERALE
f.to Il Dirigente Vicario
Gildo De Angelis
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Messaggio Da TecnicoATA Mar Lug 01, 2014 3:04 pm

ed ancora,
Mentre le altre OO.SS. danno per scontata la possibilità per tale personale di utilizzare l’art. 59 per assumere un incarico fino all’avente titolo, ANIEF chiede al MIUR di emanare una nota esplicativa, così come già accaduto nel 2008, che in maniera inequivocabile tale possibilità.

La nota n. 13561 del 28 agosto 2008 recitava: “Trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, è fatta salva la possibilità di accettazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte del personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. 2006/2009.”
Pubblicato il 27 Agosto 2013 alle 11:24

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Messaggio Da FRDI Mar Lug 01, 2014 3:40 pm

Ti puoi ostinare quanto vuoi, è uscita sentenza che va contro le normative interne del MIUR, che sono giuridicmente inferiori al CCNL.

http://www.gildabas.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=644

Leggi, e poi commenta...

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Messaggio Da TecnicoATA Mar Lug 01, 2014 6:25 pm

Non ti cullare troppo, si troverà una soluzione alternativa. Che so nomina fino al 30 giugno?
Oppure fino alla fine delle attività didattiche? Quest'anno non ci sono inidonei a cui "conservare il posto". E ottenere un incarico con l'art 59 è previsto dal contratto stesso leggi pure tu ,e poi commenta.
L’art. 59 citato, rubricato Contratto a tempo determinato per il personale in servizio, recita:

1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
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Messaggio Da TecnicoATA Mar Lug 01, 2014 6:29 pm

FRDI ha scritto:così fatti i 24 mesi, sarà troppo tardi per tutti...

PS: sul portale SIDI che codice viene riportato per collaboratori che stanno usufruendo dell'art.59???

Cosa stai combinando?????
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Messaggio Da Ospite Mar Lug 01, 2014 10:15 pm

L'ART. 59 è chiarissimo

i CS possono accettare solo nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche  
la natura della nomina F.A.D. è diversa e NON contemplabile nelle 2 opzioni precedenti....

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Messaggio Da Sonny Salerno Mer Lug 02, 2014 11:34 am

Il sindacato CISL Brescia, conferma che i C S di ruolo non possono accettare incarichi fino all'avente diritto. Tantè che i Dirigenti scolastici non concedono il nulla osta per l'interruzione di servizio per altro incarico. TecnicoATA FAI FARE SOLO CONFUSIONE

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Messaggio Da TecnicoATA Mer Lug 02, 2014 12:44 pm

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130828/nota-8516-del-28-agosto-2013-nomine-ata-fruibilita-art-59.pdf

Se andate a leggere quello che successe nelle convocazioni relative alle ultime immissioni in ruolo, capireste che alcuni provveditori agivano autonomamente e arbitrariamente( fra cui brescia)fino a quando fu emanata la nota. Ora capisco che fino all'avente diritto non è possibile accettare incarichi con l'art 59 ma RIPETO per le ultime convocazioni fu derogata questa norma.Ed ancora,se c'e' una sentenza, non si applica a tutti ma solo al ricorrente, e i Giudici, così come i Provveditori cambiano da provincia a provincia.
Con questo io non replico più, chi vivrà vedra.
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Messaggio Da Eddiecip Mer Lug 02, 2014 3:21 pm

tecino ata ha ragione per quanto riguarda "per le ultime convocazioni fu derogata questa norma".. infatti in diversie province CS di ruolo hanno potuto accettare posti f.a.d... poi nn so se la cosa è giusta o no e cmq probabilmente nn tutti gli ust hanno agito allo stesso modo...

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Messaggio Da FRDI Mer Lug 02, 2014 4:32 pm

TECNICOATA ha scritto:
FRDI ha scritto:così fatti i 24 mesi, sarà troppo tardi per tutti...

PS: sul portale SIDI che codice viene riportato per collaboratori che stanno usufruendo dell'art.59???

Cosa stai combinando?????
Quello che ho già combinato, vorrai dire...

TECNICOATA ha scritto:Ed ancora,se c'e' una sentenza, non si applica a tutti ma solo al ricorrente

...Grazie del Consiglio...

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Messaggio Da Ospite Mer Lug 02, 2014 6:04 pm

TECNICOATA ha scritto:

..........Ed ancora,se c'e' una sentenza, non si applica a tutti ma solo al ricorrente,.............

la sentenza fa riferimento ad un parere del Consiglio di Stato (15/10/2010 n. 7521) ed inoltre crea un precedente LEGALE E VALIDO a cui appellarsi... inoltre la natura della supplenza FAD e nota a tutti......

non credo rimarra un caso isolato (nel futuro) ... ;-)


P.S.: la circolare "incriminata" è proprio quella che hai riportato
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130828/nota-8516-del-28-agosto-2013-nomine-ata-fruibilita-art-59.pdf
la quale è stata "sburgiadata"  dalla sentenza


TECNICOATA ha scritto:................... chi vivrà vedra.

attendiamo con trepidazione :-)

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Messaggio Da rossocardinale Gio Lug 03, 2014 7:04 pm

Vorrei lanciare un appello a chi - assistente amministrativo precario di qualunque provincia d'Italia -è stato danneggiato dalle nomine sull'avente diritto fatte fino a quest'anno scolastico ai collaboratori scolastici di ruolo.

A chi non è entrato in ruolo perchè altri (CS di ruolo) con il sostegno dei sindacati e degli Uffici Scolastici Provinciali hanno ottenuto la "conciliazione" e i punti di luglio e agosto (previsti fino all'anno prima dal salva precari PER I PRECARI) nell'as 12/13 senza diritto alcuno.

Aspetto segnalazioni numerose.



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Messaggio Da GIOVANNI67 Ven Lug 04, 2014 9:23 pm

https://www.facebook.com/groups/comitatoprecariata/

https://www.facebook.com/groups/stefaniamoscato/
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Messaggio Da rossocardinale Dom Lug 06, 2014 12:59 pm

Sempre riferito all'appello sulle conciliazioni fatte qulcuno si è rivolto al giudice del lavoro per ricorrere contro questa pioggia di punti "gratis" (ricordo che le conciliazioni sono state fate sulla base delle graduatorie permanenti e non su quelle di istituto da dove sono stati chiamati gli aventi diritto) senza aver lavorato nel profilo specifico neppure un minuto nell'as 12/13 ?


attendo numerosi

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Messaggio Da rossocardinale Dom Lug 06, 2014 1:03 pm

Ma è mai possibile che nessuno sia intervenuto?!!!!

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Messaggio Da TecnicoATA Gio Ago 28, 2014 11:08 am

Intervengo io dopo un pò di tempo. Vi ricordate quando come ultimo messaggio scrissi "chi vivrà vedrà"?

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8481-del-27-agosto-2014-istruzioni-operative-supplenze-2014-2015.flc


Personale ATA


La circolare del MIUR, per quanto riguarda la parte relativa al personale ATA, ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno scolastico, con alcune delle modifiche da noi richieste.

Anzitutto, abbiamo ottenuto dal MIUR la garanzia che le nomine non saranno a carattere provvisorio (cioè fino all'avente diritto) anche in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, evitando, in tal modo, questioni sull’accettazione di incarichi anche agli ex art. 59 CCNL, che lo scorso anno aveva causato numerosi problemi.

Per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili e/o vacanti di DSGA, si provvede secondo le modalità dell'art. 14 del CCNI, il quale prevede, in prima battuta di attribuire questi posti agli assistenti amministrativi disponibili a svolgere queste funzioni in base all’art. 56 del CCNL.

Buon incarico a tutti.

nota 8481 del 27 agosto 2014 istruzioni operative supplenze 2014 2015
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Messaggio Da Ospite Gio Ago 28, 2014 2:46 pm

posso capire per le nomine di 1a fascia date dagli ATP ...

ma per quanto riguarda quelle date da  3a fascia dal dirigente scolastico... vedremo ;-)

il testo da te riportato
TECNICOATA ha scritto:
Anzitutto, abbiamo ottenuto dal MIUR la garanzia che le nomine non saranno a carattere provvisorio (cioè fino all'avente diritto) anche in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, evitando, in tal modo, questioni sull’accettazione di incarichi anche agli ex art. 59 CCNL, che lo scorso anno aveva causato numerosi problemi.


si trova in questo articolo http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicata-la-circolare-sulle-supplenze-2014-2015.flc
e NON FA PARTE della nota ministeriale..... quindi al momento sono solo PAROLE scritte dalla CGIL (verba volant)

;-)

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Messaggio Da TecnicoATA Gio Ago 28, 2014 6:35 pm

Infatti io quando ho iniziato il discorso mi riferivo proprio a quelle assegnate dagli ATP e scuole polo e non dai Dirigenti dalla 3a fascia.
Qualcuno si è scaldato più del dovuto minacciando chissà quali azioni, salvo poi ritrovarsi solo,la solita guerra dei poveri.
Buona serata.
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Messaggio Da ambramia Ven Ago 29, 2014 5:58 pm

si riparte con il balletto art. 59 si art. 59 no.
Pavia è la prima di una lunga serie, forse.............
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia/protpv2785_14/

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Messaggio Da TecnicoATA Ven Ago 29, 2014 7:35 pm

Supplenze. Docenti e Ata di ruolo possono accettare un incarico a tempo determinato


Aspettativa per svolgere incarichi a tempo determinato. La guida di Orizzonte Scuola per il personale docente e ATA con utili indicazioni per le scuole (art. 36 e 59 CCNL scuola).
Gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
La supplenza deve essere conferita mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto di II e/o III fascia, per classe di concorso o posto di insegnamento diverso rispetto a quello per il quale si è di ruolo, anche in provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.
L'accettazione dell'incarico a tempo determinato non è subordinata all'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
L’art. 36 (personale docente) del CCNL comparto Scuola recita:
"1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."
L’art. 59 (personale ATA) del CCNL Comparto Scuola recita:
"1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."
Tali articoli si riferiscono a tutti i docenti e a tutto il personale ATA già assunti a tempo indeterminato nel proprio ruolo o nel proprio profilo di appartenenza che risultino anche inseriti nelle graduatorie provinciali/istituto degli aspiranti a supplenza.
È utile subito chiarire che per durata “non inferiore ad una anno scolastico” si deve intendere anche il posto al 30/6 (non solo quindi fino al 31/8 come alcuni giornali che si occupano di consulenza scolastica hanno affermato) senza quindi nessuna distinzione se sia disponibile o vacante.
L’ARAN ha avuto infatti modo di precisare con nota Prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che:
“Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente 1 ‘integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.
Il MIUR con nota Prot. n. 18543 del 13 novembre 2008 ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino avente diritto per il personale ATA:
“Si fa seguito alle note prot. n. 13561 del 28.8.2008 e prot. n. 15813 del 30. 9. 2008 dello scrivente ufficio riguardanti il conferimento di supplenze al personale in servizio, ai sensi degli articoli 36 e 59 CCNL 29.11.2007, per fornire alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell’avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97. Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, si ritiene che i contratti in oggetto possano considerarsi ammissibili, dal mo mento che, in situazione di ordinaria gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l’anno scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all’assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.”
Pertanto, restano escluse dall’applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità) anche se fino al termine delle lezioni.
Il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30/6 (rientrano quindi in questa casistica anche i posti, già occupati da titolari o supplenti, che si rendono di fatto disponibili, per qualsiasi causa, entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico).
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