Quanti giorni per fare un anno di servizio?
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Quanti giorni per fare un anno di servizio?
Nelle graduatorie di III fascia Ata si parla di punteggio per anno di servizio e per mese...Ma che si intende per anno, di preciso?se si lavora da settembre ad agosto bisogna fare il calcolo per mese o si considera un anno?
Lilyb- Messaggi : 209
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Re: Quanti giorni per fare un anno di servizio?
il servizio si valuta (riguardo il servizio svolto nella scuola pubblica e privata) per anno scolastico (settembre ad agosto)Lilyb ha scritto:Nelle graduatorie di III fascia Ata si parla di punteggio per anno di servizio e per mese...Ma che si intende per anno, di preciso?se si lavora da settembre ad agosto bisogna fare il calcolo per mese o si considera un anno?
Ospite- Ospite
Re: Quanti giorni per fare un anno di servizio?
Grazie della risposta....
Da settembre a giugno invece si calcola per mese?
Da settembre a giugno invece si calcola per mese?
Lilyb- Messaggi : 209
Data d'iscrizione : 06.02.11
Re: Quanti giorni per fare un anno di servizio?
il servizio si calcola per anno scolastico notoriamente l'a.s. inizia il 1 settembre e finisce il 31 agostoLilyb ha scritto:Grazie della risposta....
Da settembre a giugno invece si calcola per mese?
la distinzione si fà per gli spezzoni di supplenze
mettiamo che:
nel 2009/2010 uno fà 3 mesi e 10 giorni
nel 2010/2011 uno fà 2 mesi e 8 giorni
NON può cumulare i 10 + 8 giorni in modo da scattare ulteriore punteggio (indi sono giorni che si "perdono" ai sensi del punteggio NON di contributi/previdenziali)
Ospite- Ospite
Re: Quanti giorni per fare un anno di servizio?
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id_tip=34&view=norm&id=25403
3. CRITERI GENERALI DI CALCOLO DELLA DURATA DEI SERVIZI
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “a.s......./.....” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad esempio, 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede, infine, al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che, già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3, punto 2, della O.M. n. 21/2009.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, part-time) previste dal Ccnl.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene, invece, attribuito alcun punteggio in quanto inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque, prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.
3. CRITERI GENERALI DI CALCOLO DELLA DURATA DEI SERVIZI
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “a.s......./.....” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad esempio, 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede, infine, al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che, già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3, punto 2, della O.M. n. 21/2009.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, part-time) previste dal Ccnl.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene, invece, attribuito alcun punteggio in quanto inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque, prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.
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