Nuova Convocazione o Conferma contrattuale?
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Nuova Convocazione o Conferma contrattuale?
Sono una docente di Materie Letterarie incaricata per una supplenza temporanea dal 8/10/2014 al 29/10/2014 per sostituire la docente titolare per n. 6 ore per riduzione oraria derivante da incarico amministrativo [assessore comunale] (art. 4 Legge 27.12.1985 n. 816, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 68 D.Lgs. 30.3.2001 e art. 35 del CCNL del 24.7.2003).)
Sono stata in due classi con il seguente calendario:3 ore il Lunedi e 3 ore il Mercoledì.
E’ noto che qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni (assessore) dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile.
La supplenza è stata interrotta da Giovedì 30 Ottobre a Domenica 2 Novembre u.s.
La Docente titolare non è rientrata nelle classi ed ha confermato la medesima tipologia di riduzione oraria.
Sono stata riconvocata insieme ad altri docenti inseriti in graduatoria di istituto in data 3/11/2014 per un’altra supplenza dal 3/11/2014 al 26/11/2014.
Chiedo a voi se nei miei confronti si doveva applicare l’ Art. 7 comma 4 del D.M.131/2007 (proroga del contratto –nelle classi l’insegnante non è mai rientrata) o l’ Art. 7 comma 5 del D.M.131/2007 (conferma del contratto) che dice: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”. Nell’orario scolastico per le classi suddette in cui è stata conferita la supplenza non vi è stata alcuna soluzione di continuità oraria dato che non vi è stato alcun rientro della titolare.
La scuola non avrebbe dovuto, a mio parere, riscorrere la graduatoria dei supplenti per una nuova convocazione ma prorogare o confermare il contratto di supplenza al docente già in servizio.
Infine chiedo se la “Convocazione” e riscorrimento della graduatoria sia inquadrabile in una illegittima attività provvedimentale della pubblica amministrazione passibile di ricorso.
Grazie a chi cortesemente vorrà rispondermi.
Carmela.
Sono stata in due classi con il seguente calendario:3 ore il Lunedi e 3 ore il Mercoledì.
E’ noto che qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni (assessore) dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile.
La supplenza è stata interrotta da Giovedì 30 Ottobre a Domenica 2 Novembre u.s.
La Docente titolare non è rientrata nelle classi ed ha confermato la medesima tipologia di riduzione oraria.
Sono stata riconvocata insieme ad altri docenti inseriti in graduatoria di istituto in data 3/11/2014 per un’altra supplenza dal 3/11/2014 al 26/11/2014.
Chiedo a voi se nei miei confronti si doveva applicare l’ Art. 7 comma 4 del D.M.131/2007 (proroga del contratto –nelle classi l’insegnante non è mai rientrata) o l’ Art. 7 comma 5 del D.M.131/2007 (conferma del contratto) che dice: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”. Nell’orario scolastico per le classi suddette in cui è stata conferita la supplenza non vi è stata alcuna soluzione di continuità oraria dato che non vi è stato alcun rientro della titolare.
La scuola non avrebbe dovuto, a mio parere, riscorrere la graduatoria dei supplenti per una nuova convocazione ma prorogare o confermare il contratto di supplenza al docente già in servizio.
Infine chiedo se la “Convocazione” e riscorrimento della graduatoria sia inquadrabile in una illegittima attività provvedimentale della pubblica amministrazione passibile di ricorso.
Grazie a chi cortesemente vorrà rispondermi.
Carmela.
ecusus- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 04.11.14
Re: Nuova Convocazione o Conferma contrattuale?
doveva esserti confermato il contratto, senza alcuna nuova convocazione
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
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