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Messaggio Da teacher_78 Dom Nov 16, 2014 6:02 pm

Ciao a tutti,

sono stata assegnata come insegnante di sostegno alle medie ad un alunno maschio con necessità di assistenza sanitaria. A chi spetti questo compito pare che non sia molto chiaro a scuola. Io sapevo che spettava ai collaboratori scolastici che avevano frequentato un apposito corso, ma pare che questa mansione non sia più pagata extra e quindi loro non lo fanno; inoltre l'AEC non è quasi mai in compresenza con me. Altri colleghi mi hanno detto che assolutamente non spetta all'insegnante di sostegno, anche perchè non siamo assicurati per tali mansioni.
Qual è la normativa in tal senso?

Grazie mille a chi saprà aiutarmi.

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Messaggio Da dami Dom Nov 16, 2014 8:20 pm

Mettiamola così: neanche tu sei pagata extra. Poni la questione al dirigente, precisando bene che comunque tu non farai cose extra.
Tutti questi problemi nascono dal fatto che al governo fanno tanti bla, bla, ma poi non mettono le persone in grado di svolgere con dignità il proprio lavoro, togliendo fondi anche dove servono.
E comunque ragionaci bene: un commesso può rifiutarsi di fare questo tipo di lavori extra e tu dovresti farli? Sei un insegnante, svolgi il lavoro da insegnante e tientelo ben stretto almeno per quest'anno, che dal prossimo non si sa cosa ci faranno fare...

dami

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Messaggio Da teacher_78 Lun Nov 17, 2014 3:50 pm

Si infatti. E' una vergogna cmq come funziona tutto il sistema..

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Messaggio Da Danessia Lun Nov 17, 2014 4:36 pm

Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2003)

Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)



Il Contratto Collettivo siglato il 16 maggio ed in attesa di recepimento in una circolare da registrare alla Corte dei Conti, ha riformulato i compiti dei collaboratori scolastici (ex bidelli), abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità.

Per gli alunni con disabilità la Tabella A prevede definitivamente:
l’obbligo di provvedere all’assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l’orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino;
nell’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno;
l’assistenza per l’igiene personale e per l’accompagnamento ai servizi igienici;
la “necessaria assistenza” durante la mensa.

Ai sensi dell’art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d’Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la Nota Min. Prot. n° 3390 del 30 novembre 2001 e successive integrazioni.
Qualora, in applicazione del CCNL dovessero verificarsi esigenze di personale superiori a quelle disponibili in base all’organico dei collaboratori scolastici, la Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot. n° 57/vm che trasmette la bozza di Decreto sugli organici, i Dirigenti scolastici possono chiedere, eccezionalmente, al Direttore scolastico regionale un aumento dell’organico. Tale possibilità di richiesta di deroghe è stata confermata dall'art. 6 del D.I. trasmesso con la Nota Ministeriale del 5 maggio 2005 - Prot. n. 119/vm.
Si spera che questa volta il CCNL abbia risolto definitivamente le incertezze interpretative che hanno purtroppo determinato talora gravi disservizi ai danni degli alunni con handicap.
Comunque le famiglie dovranno segnalare immediatamente a questo Osservatorio eventuali episodi di mancato rispetto del CCNL.
Ciò anche in considerazione del fatto che, in applicazione dell’art. 35 comma 2 della Legge Finanziaria n° 289/2002 vi sarà una notevole contrazione negli organici dei collaboratori scolastici.
Ciò potrà determinare dei problemi alle singole scuole, anche perché correttamente le famiglie pretendono che per l’assistenza igienica intervengano collaboratori di sesso diverso.
Di qui il riferimento alle richieste di deroghe per gli organici di detto personale, sia pur eccezionale, sembra molto opportuna.

Danessia

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Messaggio Da teacher_78 Lun Nov 17, 2014 5:43 pm

Danessia ha scritto:Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2003)

Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)



Il Contratto Collettivo siglato il 16 maggio ed in attesa di recepimento in una circolare da registrare alla Corte dei Conti, ha riformulato i compiti dei collaboratori scolastici (ex bidelli), abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità.

Per gli alunni con disabilità la Tabella A prevede definitivamente:
l’obbligo di provvedere all’assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l’orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino;
nell’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno;
l’assistenza per l’igiene personale e per l’accompagnamento ai servizi igienici;
la “necessaria assistenza” durante la mensa.

Ai sensi dell’art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d’Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la Nota Min. Prot. n° 3390 del 30 novembre 2001 e successive integrazioni.
Qualora, in applicazione del CCNL dovessero verificarsi esigenze di personale superiori a quelle disponibili in base all’organico dei collaboratori scolastici, la Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot. n° 57/vm che trasmette la bozza di Decreto sugli organici, i Dirigenti scolastici possono chiedere, eccezionalmente, al Direttore scolastico regionale un aumento dell’organico. Tale possibilità di richiesta di deroghe è stata confermata dall'art. 6 del D.I. trasmesso con la Nota Ministeriale del 5 maggio 2005 - Prot. n. 119/vm.
Si spera che questa volta il CCNL abbia risolto definitivamente le incertezze interpretative che hanno purtroppo determinato talora gravi disservizi ai danni degli alunni con handicap.
Comunque le famiglie dovranno segnalare immediatamente a questo Osservatorio eventuali episodi di mancato rispetto del CCNL.
Ciò anche in considerazione del fatto che, in applicazione dell’art. 35 comma 2 della Legge Finanziaria n° 289/2002 vi sarà una notevole contrazione negli organici dei collaboratori scolastici.
Ciò potrà determinare dei problemi alle singole scuole, anche perché correttamente le famiglie pretendono che per l’assistenza igienica intervengano collaboratori di sesso diverso.
Di qui il riferimento alle richieste di deroghe per gli organici di detto personale, sia pur eccezionale, sembra molto opportuna.

Ti ringrazio, ma è vero che questo compenso non lo percepiscono piu?

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Messaggio Da jazzist Mar Nov 18, 2014 2:58 pm

Se il ds non trova un rimedio al rifiuto dei collaboratori scolastici, chiama i genitori e avvisali. A scuola mia a seguito di denuncia qualcuno ci ha rimesso le penne...

jazzist

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Messaggio Da Danessia Mar Nov 18, 2014 5:11 pm

jazzist ha scritto:Se il ds non trova un rimedio al rifiuto dei collaboratori scolastici, chiama i genitori e avvisali. A scuola mia a seguito di denuncia qualcuno ci ha rimesso le penne...
Esattamente.
I collaboratori possono non dare il loro consenso, a questo punto però, i genitori formalizzano e fanno protocollare dalla scuola, la loro richiesta. Sarà il dirigente a dover trovare la soluzione, attraverso personale del Comune che , a sua volta, si avvale di cooperative, e, nel caso in cui, si rifiuti, scatta la denuncia da parte dei genitori e, come dice jazzist...qualcuno ci rimetterà le penne.

Danessia

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Messaggio Da teacher_78 Mar Nov 18, 2014 6:12 pm

Allora, in questa scuola in pratica il compito non spetta ai bidelli. La prassi è quella di chiamare un AEC che sta a scuola, non necessariamente quello del ragazzo. Ci sono alcune ore in cui non c'è nessun AEC a scuola e li preghi che non serva senno il ragazzo resta sporco e si avvisano i genitori. Mah..

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Messaggio Da jazzist Mar Nov 18, 2014 7:10 pm

Allora facciamo chiarezza: AEC significa assistente educativo culturale e ha il compito di favorire e sostenere il processo di integrazione dei ragazzi portatori di handicap all’interno dell’ambiente scolastico. L’AEC è un operatore dipendente dalle cooperative sociali che mettono a disposizione tale servizio o dai comuni. Rappresenta una figura di supporto per tutti quei studenti disabili non autonomi che hanno bisogno di un sostegno fisico, psicologico e sociale per superare tutte quelle barriere culturali che impediscono spesso al giovane di integrarsi pienamente e di strutturare in modo equilibrato la propria identità.
L’assistenza igienico-personale (o cosiddetta “assistenza di base”) dev’essere fornita tendenzialmente a tutti gli studenti con disabilità da parte dei collaboratori scolastici (ex bidelli), così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16 maggio 2003, nonché dalla Nota del Ministero protocollo n. 3390 del 30 novembre 2001.
L’assistenza consiste – come afferma la contrattazione collettiva – nel prestare «ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale…». Per svolgere questa mansione, i collaboratori scolastici hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante in busta. Dal canto suo, è il Dirigente Scolastico che deve assicurare il diritto all’assistenza (si veda ancora la citata Nota Ministeriale 3390/01).
Cosa accade nell’ipotesi in cui, concretamente, l’assistenza di base non venga garantita allo studente disabile? La famiglia deve diffidare con lettera il Dirigente Scolastico a garantire il servizio ovvero ad attivare anche l’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti inadempienti.
L’erogazione del suddetto servizio da parte degli Enti Pubblici locali è da ritenersi del tutto eccezionale e provvisoria, solo fin quando, quindi, gli organi scolastici non godranno di proprio personale formato. Se ed allorquando il personale scolastico sarà stato formato, non si dovrà più ricorrere al sostegno e alla fornitura del suddetto servizio mediante gli Enti Pubblici. E questi ultimi dovrebbero vigilare su ciò, anche per il considerevole risparmio di cui potrebbero godere. Il personale scolastico formato, infatti, non potrà più esimersi dallo svolgere le mansioni (pena un procedimento disciplinare che dovrà attivare il dirigente scolastico), determinando in tal modo una maggiore efficienza di sistema e un risparmio di risorse per gli Enti Pubblici locali.

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Messaggio Da teacher_78 Mar Nov 18, 2014 7:58 pm

Grazie per i chiarimenti.

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Messaggio Da piantina Gio Set 24, 2015 4:44 pm

scusate c'è una normativa in cui si spieghi se i compiti di assistenza igienica debbano spettare anche all'insegnante di classe o all'insegnante di sostegno?

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Messaggio Da raganella Gio Set 24, 2015 5:06 pm

piantina ha scritto:scusate c'è una normativa in cui si spieghi se i compiti di assistenza igienica debbano spettare anche all'insegnante di classe o all'insegnante di sostegno?


None! Non sono compiti che spettano agli insegnanti

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjABahUKEwjPlNnS-I_IAhUCiRoKHWkDBHg&url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Furp%2Falunni_disabili.shtml&usg=AFQjCNFGHhOB7I_ubGEEI2eTTPf99d8tDg
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Messaggio Da jazzist Gio Set 24, 2015 8:18 pm

Non sono obbligati a farli i bidelli, figuriamoci gli insegnanti

jazzist

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Messaggio Da piantina Lun Set 28, 2015 9:20 am

illuminatemi su quanto segue, magari anche con normativa.

secondo voi è possibile mettere un collaboratore sulla classe in situazione di emergenza mentre l'insegnante di classe si reca ai servizi igienici? ma secondo voi è possibile ciò?
e se in classe qualcuno si rompe la testa di chi è la responsabilità?

piantina

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Messaggio Da piantina Lun Set 28, 2015 9:21 am

cioè...queste cose spettano all'insegnante? le possono essere richieste?

piantina

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Messaggio Da raganella Lun Set 28, 2015 10:54 am

piantina, leggi ciò che abbiamo scritto io e, soprattutto, Jazzist.
Non spetta a te portare il bimbo in bagno e, soprattutto non lasciare la classe con il collaboratore a meno che il DS non metta per iscritto la disposizione (non lo farà perché è fuori norma).


Ultima modifica di raganella il Lun Set 28, 2015 1:35 pm - modificato 1 volta.
raganella
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Messaggio Da jazzist Lun Set 28, 2015 12:39 pm

Teacher 78 l'onere grava sul dirigente...è lui che deve garantire l'assistenza agli alunni con personale interno (ex bidelli) o personale esterno a pagamento. se i genitori del ragazzo vanno dal giudice il ds paga di tasca sua...questi scherzano col fuoco. se vuoi normativa fammi sapere che te la segnalo.
A noi doc di sos spettano compiti didattici, non certo assistenziali e igienico-sanitari.

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Messaggio Da piantina Lun Set 28, 2015 7:25 pm

jazzist mi segnali normativa? grazie

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Messaggio Da jazzist Mar Set 29, 2015 12:03 pm

Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. AEC, assistenti alla comunicazione.

- Cosa fare? Sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all’ente locale competente.

- Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e Provincia (scuole superiori) art. 139 D.Lgs 112/1998).



Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.

- Chi la svolge? Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

- Responsabilità : E’ il dirigente scolastico che, nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

- Nel caso in cui l’assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera r.r. il dirigente scolastico a garantire tale servizio pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Parentesi sull'obbligo o meno dei collaboratori scolastici a cambiare il pannolino e a provvedere a esigenze igienico sanitaria.

La nota MIUR Prot. n.3390/2001 affermava che “Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001). A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata”.

Dalla normativa sopra richiamata bisogna intanto partire da un principio imprescindibile: in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso. In più quel “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” indicato dalla norma non comprende il cambio del pannolino che è un’operazione sicuramente molto delicata e intima da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria.

Detto questo, quanto finora specificato varrebbe anche nei confronti di chi ha l’art. 7.

In molte scuole tale mansione viene svolta dietro compenso e quindi rientra negli incarichi specifici di cui all’art. 47 e non potrebbe essere diversamente. Ciò però presuppone un’accettazione da parte del collaboratore (è infatti un incarico “specifico” e “aggiuntivo”) che comunque non risolve il problema alla base e cioè quello di una formazione che dovrebbe comunque esserci.
In conclusione un’attribuzione d’ufficio è di per sé illegittima e può essere oggetto di contenzioso.


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Messaggio Da Danessia Dom Ott 04, 2015 11:28 am

piantina ha scritto:jazzist mi segnali normativa? grazie


Da AIPD

Come ottenere l’assistenza igienica dei collaboratori scolastici (ex bidelli)

Diritto allo studioCollaboratori Scolastici (ex Bidelli)
Molti genitori chiedono a chi spetti l'assistenza igienica dei loro figli con scarso o assente controllo degli sfinteri.
Se trattasi di scuola paritaria comunale o privata, tale assistenza deve essere fornita da personale di tali scuole, purchè ne venga fatta richiesta scritta dai genitori all'atto dell'iscrizione.
Dette scuole non possono rifiutarsi di garantire tale servizio perchè sono scuole paritarie e la L. n° 62/00 stabilisce che tali scuole debbono adeguarsi ai criteri di funzionamento delle scuole statali alle quali sono "rese pari".
Se trattasi di scuole statali già la Nota Ministeriale prot. n° 3390 del 2001 chiariva come tali compiti spettassero ai collaboratori ed alle collaboratrici scolastiche. Successivamente è intervenuto anche il CCNL del comparto scuola che ha meglio dettagliato negli artt. 47, 48 e nella tabella A compiti e procedure come segue, sempre che i genitori abbiano comunicato per iscritto alla scuola al momento dell'iscrizione tale necessità.
Il Dirigente Scolastico deve individuare, anche tramite un'assemblea sindacale, almeno un collaboratore ed una collaboratrice scolastica (per garantire il rispetto del sesso dell'alunno da assistere).
Allo scelto, il DS deve ufficialmente dare l'incarico dell'assistenza igienica e la cura dell'igiene personale dell'alunno.
Da tale incarico ufficiale nasce il diritto del collaboratore di seguire un breve corso di aggiornamento a spese dell'ufficio scolastico regionale, al termine del quale passa alla qualifica superiore ed acquista il diritto ad un aumento stipendiale di circa 1000 euro lorde all'anno (senza ovviamente aumento di orario di lavoro) il quale entra nella base pensionabile.
Nasce dall'incarico anche l'obbligo di svolgere l'assistenza igienica. Tale obbligo è immediatamente operante, purchè ci sia un incontro con la famiglia per illustrare le necessità e modalità di svolgimento dell'assistenza (ad es. alunni con fragilità ossea, con spasticità, etc).
Il corso di aggiornamento quindi non è condizione per l'inizio dell'adempimento dell'obbligo di assistenza, ma condizione indispensabile per ottenere l'aumento stipendiale, ovviamente anche per un approfondimento culturale e pratico del nuovo lavoro.
Pertanto se un collaboratore si rifiuta di svolgere l'incarico, senza giustificato motivo ( ad es. disabilità), il DS è obbligato a diffidarlo e quindi ad irrogare una sanzione disciplinare.
Se poi tutti i collaboratori sono disabili, allora il DS deve chiedere all'ufficio scolastico regionale che trasferisca uno dei collaboratori che lo accetti o, in mancanza, a sorte in una scuola viciniore, dove non svolgerà questo tipo di assistenza e di trasferire da una scuola viciniore altro collaboratore che abbia già svolto il corso o comunque che non sia disabile.
Le annuali circolari sugli organici delle scuole prevedono anche la possibilità di assumere in deroga collaboratori scolastici aggiuntivi per svolgere questo tipo di assistenza.
In mancanza di tutto ciò, la famiglia che fosse invitata telefonicamente dalla scuola a recarsi ivi per pulire l'alunno o che lo trovasse sporco al momento di andarlo a riprendere a scuola, dovrebbe, prima di prendere l'alunno, recarsi dai Carabinieri, invitarli per un sopralluogo a scuola e quindi potrebbe, se vuole, sporgere denuncia nei confronti del DS e dei collaboratori scolastici per omissione di atti di ufficio, interruzione di un pubblico servizio e mancata assistenza a persona non autosufficiente.
Se una volta i collaboratori scolastici potevano rifiutarsi di svolgere il corso di aggiornamento, da ora in poi ciò non è più possibile, poiché l'art. 1 comma 124 della legge di riforma della scuola n. 107/2015, ha stabilito che l'aggiornamento in servizio è un obbligo "strutturale e permanente".
--------------------------------------------------
Questi concetti sono stati espressi pubblicamente dall'avv. Nocera il 22/09/2015 a Rai Radio 3 durante la trasmissione "Tutta la città ne parla"

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Messaggio Da mordekayn Sab Ott 10, 2015 11:09 pm

Concetti opinabili imho.
Un cs obbligato a pulire le parti intime di un bambino?
Vediamo che succede se poi va lui dal sindacato e se il Ds ha il potere di costringerlo.

Esistono gli assistenti comunali anche per questo.

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