Rinuncia supplenza al rinnovo
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Rinuncia supplenza al rinnovo
Mia moglie ha iniziato una supplenza di tre settimane su malattia (inutile dire che il contratto non gliel'hanno fatto ancora firmare..).
Considerando il disagio della sede, non è convinta di voler mantenere l'incarico alla scadenza del periodo. Volevo sapere a tal proposito quali sono le sanzioni cui potrebbe andare incontro..Io ricordo la semplice cancellazione dalla GI della scuola in questione per l'anno in corso..
Considerando il disagio della sede, non è convinta di voler mantenere l'incarico alla scadenza del periodo. Volevo sapere a tal proposito quali sono le sanzioni cui potrebbe andare incontro..Io ricordo la semplice cancellazione dalla GI della scuola in questione per l'anno in corso..
Spino- Messaggi : 271
Data d'iscrizione : 10.11.10
Re: Rinuncia supplenza al rinnovo
no
è abbandono di servizio
non lavora più per tutto l'anno e non può chiedere disoccupazione
"l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento."
http://www.orizzontescuola.it/guide/regolamento-supplenze
è abbandono di servizio
non lavora più per tutto l'anno e non può chiedere disoccupazione
"l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento."
http://www.orizzontescuola.it/guide/regolamento-supplenze
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Rinuncia supplenza al rinnovo
Abbandono del servizio??...anche se l'incarico si chiude e va per il rinnovo? E se il titolare torna anche un solo giorno dopo la fine del primo periodo?
Nel regolamento trovo scritto:
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Alla luce delle norme, chiedo, la conferma dell'incarico va intesa come un automatismo..o rimane sempre subordinata all'accettazione dell'interessato??
A me sembra che la fattispecie sia piuttosto da far rientrare nell'art.8, c.1.2.1:
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
Nel regolamento trovo scritto:
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Alla luce delle norme, chiedo, la conferma dell'incarico va intesa come un automatismo..o rimane sempre subordinata all'accettazione dell'interessato??
A me sembra che la fattispecie sia piuttosto da far rientrare nell'art.8, c.1.2.1:
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
Spino- Messaggi : 271
Data d'iscrizione : 10.11.10
Re: Rinuncia supplenza al rinnovo
se arriva alla scadenza e non rinnova è come dici tu
se se ne va prima è come dico io
se se ne va prima è come dico io
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Rinuncia supplenza al rinnovo
Ok Giulia. Alla prima ipotesi facevo riferimento.
Dunque, ricordavo bene..
Dunque, ricordavo bene..
Spino- Messaggi : 271
Data d'iscrizione : 10.11.10
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