Come si diventa ottista?
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Come si diventa ottista?
Ciao a tutti!
Spero di essere nella sezione giusta (se così non fosse mi scuso in anticipo).
Volevo chiedervi una cosa per quanto riguarda l'essere ottista all'esame di stato: io sono in terza superiore e vorrei fare i due anni in uno il prossimo anno (quindi fare quarta e quinta), ma non i due anni in uno causa recupero.. so che esiste una normativa per poter fare ciò, ma non la riesco a trovare. Qualcuno più informato di me, mi può dire quali sono i requisiti e darmi maggiori informazioni in merito?
Grazie mille a tutti
Spero di essere nella sezione giusta (se così non fosse mi scuso in anticipo).
Volevo chiedervi una cosa per quanto riguarda l'essere ottista all'esame di stato: io sono in terza superiore e vorrei fare i due anni in uno il prossimo anno (quindi fare quarta e quinta), ma non i due anni in uno causa recupero.. so che esiste una normativa per poter fare ciò, ma non la riesco a trovare. Qualcuno più informato di me, mi può dire quali sono i requisiti e darmi maggiori informazioni in merito?
Grazie mille a tutti
Barbie.- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 04.12.14
Re: Come si diventa ottista?
La norma fondamentale fa capo originariamente al D.P.R. n. 323 del 1998 (Regolamento degli esami di stato). Art. 2 comma 2:
Questa norma è stata successivamente integrata dal D.P.R. n. 122 del 2009, art. 6 comma 2, al fine di aggiungere nella valutazione dei requisiti anche il voto di condotta e il curriculum relativo alla seconda e terza classe:
In sostanza:
1) devi aver frequentato la seconda una sola volta (non ripetente) e devi essere stato promosso alla terza con almeno 7 in tutte le materie e almeno 8 in condotta
2) quest'anno non dovrai essere bocciato e dovrai ottenere almeno 7 in tutte le materie e almeno 8 nella condotta
3) l'anno prossimo, in quarta, dovrai avere almeno 8 in tutte le materie e nella condotta
Resta inteso che il programma a cui ti dovrai attenere all'esame è quello svolto dai tuoi compagni di quinta del prossimo anno.
La norma è richiamata nell'Ordinanza Ministeriale che ogni anno viene emanata, entro i mesi di aprile e maggio, per regolamentare l'intera disciplina dell'esame di stato. Quella relativa allo scorso anno scolastico (O.M. n. 37 del 2014) la puoi scaricare da qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Le disposizioni che ti interessano sono le seguenti:
- art. 2 comma 1 lettera b: in sostanza è un riferimento al disposto del DPR 122/09)
- art. 2 comma 10: riporta il disposto del DPR 122/09 e illustra il caso specifico degli alunni del nuovo ordinamento (riforma Gelmini) che si troveranno a sostenere l'ultimo esame di stato del vecchio ordinamento. Si tratta comunque di un caso unico verificatosi nello scorso anno scolastico e non ti riguarderà. Infatti il comma sarà modificato nella prossima ordinanza ministeriale perché l'eventualità cessa di esistere.
- art. 5 comma 4: fissa il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato, che di norma è il 31 gennaio. Lo stesso termine mi sembra confermato anche per l'esame di Stato del 2015. Resta inteso che se al momento dello scrutinio finale del quarto anno (che è successivo alla presentazione della domanda) non si ha il possesso dei requisiti, l'ammissione all'esame non ha luogo e il candidato dovrà frequentare il quinto anno (o il quarto, come ripetente, in caso di bocciatura)
- art. 21 comma 5: definisce principalmente i criteri adottati dalla commissione per l'attribuzione della lode, ma riporta esplicitamente anche i criteri per l'attribuzione del credito scolastico relativo al quinto anno (non frequentato). In sostanza, il credito per il quinto anno è stabilito dalla Commissione sulla base dei voti conseguiti nel quarto anno.
Un'ultima indicazione: per l'abbreviazione non si deve sostenere alcun esame preliminare: l'ammissione all'esame è un atto dovuto se si è in possesso dei requisiti e si è presentata regolare domanda di ammissione entro il 31 gennaio.
Credo ci sia tutto quello che devi sapere
Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.
Questa norma è stata successivamente integrata dal D.P.R. n. 122 del 2009, art. 6 comma 2, al fine di aggiungere nella valutazione dei requisiti anche il voto di condotta e il curriculum relativo alla seconda e terza classe:
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplinagruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
In sostanza:
1) devi aver frequentato la seconda una sola volta (non ripetente) e devi essere stato promosso alla terza con almeno 7 in tutte le materie e almeno 8 in condotta
2) quest'anno non dovrai essere bocciato e dovrai ottenere almeno 7 in tutte le materie e almeno 8 nella condotta
3) l'anno prossimo, in quarta, dovrai avere almeno 8 in tutte le materie e nella condotta
Resta inteso che il programma a cui ti dovrai attenere all'esame è quello svolto dai tuoi compagni di quinta del prossimo anno.
La norma è richiamata nell'Ordinanza Ministeriale che ogni anno viene emanata, entro i mesi di aprile e maggio, per regolamentare l'intera disciplina dell'esame di stato. Quella relativa allo scorso anno scolastico (O.M. n. 37 del 2014) la puoi scaricare da qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Le disposizioni che ti interessano sono le seguenti:
- art. 2 comma 1 lettera b: in sostanza è un riferimento al disposto del DPR 122/09)
- art. 2 comma 10: riporta il disposto del DPR 122/09 e illustra il caso specifico degli alunni del nuovo ordinamento (riforma Gelmini) che si troveranno a sostenere l'ultimo esame di stato del vecchio ordinamento. Si tratta comunque di un caso unico verificatosi nello scorso anno scolastico e non ti riguarderà. Infatti il comma sarà modificato nella prossima ordinanza ministeriale perché l'eventualità cessa di esistere.
- art. 5 comma 4: fissa il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato, che di norma è il 31 gennaio. Lo stesso termine mi sembra confermato anche per l'esame di Stato del 2015. Resta inteso che se al momento dello scrutinio finale del quarto anno (che è successivo alla presentazione della domanda) non si ha il possesso dei requisiti, l'ammissione all'esame non ha luogo e il candidato dovrà frequentare il quinto anno (o il quarto, come ripetente, in caso di bocciatura)
- art. 21 comma 5: definisce principalmente i criteri adottati dalla commissione per l'attribuzione della lode, ma riporta esplicitamente anche i criteri per l'attribuzione del credito scolastico relativo al quinto anno (non frequentato). In sostanza, il credito per il quinto anno è stabilito dalla Commissione sulla base dei voti conseguiti nel quarto anno.
Un'ultima indicazione: per l'abbreviazione non si deve sostenere alcun esame preliminare: l'ammissione all'esame è un atto dovuto se si è in possesso dei requisiti e si è presentata regolare domanda di ammissione entro il 31 gennaio.
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