Legge 104 art. 3 c.3 (figlio referente unico assistenza genitore)
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Legge 104 art. 3 c.3 (figlio referente unico assistenza genitore)
Immesso in ruolo il 1/09/2014 e referente unico per assistenza a genitore con handicap (ex. legge 104 art.3 c.3) non posso partecipare alla mobilità interprovinciale (terza fase) o alla mobilità provinciale (seconda fase) .
Le ipotesi previste dall'art. 2 comma 2 del contratto collettivo sono queste
A) Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.[u]E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.[/u]
B)Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.
-->In definitiva chi è immmesso in ruolo a settembre 2014 (e sta facendo l'anno di prova ) ma può usufruire dei benefici della legge 104 art. 3 c. 3 (per assistenza dei genitori) fa parte dell'ipotesi A) o dell'ipotesi B) ?
Le ipotesi previste dall'art. 2 comma 2 del contratto collettivo sono queste
A) Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.[u]E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.[/u]
B)Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.
-->In definitiva chi è immmesso in ruolo a settembre 2014 (e sta facendo l'anno di prova ) ma può usufruire dei benefici della legge 104 art. 3 c. 3 (per assistenza dei genitori) fa parte dell'ipotesi A) o dell'ipotesi B) ?
fragolino1- Messaggi : 99
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Re: Legge 104 art. 3 c.3 (figlio referente unico assistenza genitore)
Correzzione:
Immesso in ruolo il 1/09/2014 e referente unico per assistenza a genitore con handicap (ex. legge 104 art.3 c.3) non posso partecipare alla mobilità interprovinciale (terza fase) o alla mobilità provinciale (seconda fase) .
Le ipotesi previste dall'art. 2 comma 2 del contratto collettivo sono queste
A) Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
B)Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.
-->In definitiva chi è immmesso in ruolo a settembre 2014 (e sta facendo l'anno di prova ) ma può usufruire dei benefici della legge 104 art. 3 c. 3 (per assistenza dei genitori) fa parte dell'ipotesi A) o dell'ipotesi B) ?
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Immesso in ruolo il 1/09/2014 e referente unico per assistenza a genitore con handicap (ex. legge 104 art.3 c.3)
Le ipotesi previste dall'art. 2 comma 2 del contratto collettivo sono queste
A) Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
B)Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.
-->In definitiva chi è immmesso in ruolo a settembre 2014 (e sta facendo l'anno di prova ) ma può usufruire dei benefici della legge 104 art. 3 c. 3 (per assistenza dei genitori) fa parte dell'ipotesi A) o dell'ipotesi B) ?
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fragolino1- Messaggi : 99
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Re: Legge 104 art. 3 c.3 (figlio referente unico assistenza genitore)
Correzzione:
Immesso in ruolo il 1/09/2014 e referente unico per assistenza a genitore con handicap (ex. legge 104 art.3 c.3) non posso partecipare alla mobilità interprovinciale (terza fase) o alla mobilità provinciale (seconda fase) .
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A) Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
B)Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.
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Le ipotesi previste dall'art. 2 comma 2 del contratto collettivo sono queste
A) Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
B)Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.
-->In definitiva chi è immmesso in ruolo a settembre 2014 (e sta facendo l'anno di prova ) ma può usufruire dei benefici della legge 104 art. 3 c. 3 (per assistenza dei genitori) fa parte dell'ipotesi A) o dell'ipotesi B) ?
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fragolino1- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 28.10.12
Re: Legge 104 art. 3 c.3 (figlio referente unico assistenza genitore)
A e B.
Farai due domande, una per la sede definitiva in ambito provinciale e quella interprovinciale (senza spuntare la preferenza per il disabile).
Ti conviene fare quindi anche quella provinciale in modo da scegliere delle sedi nel caso non andasse a buon fine quella interprovinciale.
Farai due domande, una per la sede definitiva in ambito provinciale e quella interprovinciale (senza spuntare la preferenza per il disabile).
Ti conviene fare quindi anche quella provinciale in modo da scegliere delle sedi nel caso non andasse a buon fine quella interprovinciale.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Legge 104 art. 3 c.3 (figlio referente unico assistenza genitore)
Segui il consiglio di Paolo, perchè in assenza di sedi in altra provincia, certo che ti conviene presentare anche domanda provinciale Fragolino, altrimenti rischi di vederti assegnata d'ufficio, nella provincia di titolarità, la sede definitiva
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
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