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Vigile del fuoco dicontinuo

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Messaggio Da Lilyb Lun Feb 02, 2015 8:13 pm

Il servizio prestato come vigile del fuoco discontino da punteggio per il personale ATA? la scuola mi ha detto che è valutabile solo fino al 2005 equiparandolo al servizio civile..è corretto?Qualche moderatore sa darmi una normativa di riferimento..

Lilyb

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Messaggio Da Ospite Lun Feb 02, 2015 8:35 pm

Chiarimento NON dipendenza DIRETTA per servizio VOLONTARI Vigili del Fuoco:
http://www.ata.madesi.it/files/sentenza_corte_costituzionale.pdf
vedi le parti evidenziate in giallo

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2014/11/24/graduatorie-iii-fascia-ata-il-servizio-volontario-presso-il-corpo-dei-vigili-del-fuoco-e-valutabile/


il servizio come volontario NON è servizio valutabile in quanto NON dipendente diretto della P.A.

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:10 am

nesema il discontinuo non e' volontariato. sei pagato dal min interno.

lilyb dovrebbe dare 0.01 a richiamo il servizio presso i vvff  

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:26 am

anche il servizio VOLONTARI Vigili del Fuoco è pagato dal min. interno

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:27 am

si ma li sei a tutti gli effetti dipendente.

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:40 am

leggi BENE la sentenza postata.....

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:44 am

ho letto. allora hai ragione tu  ; )

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:50 am

Come si diventa Vigile del Fuoco Discontinuo/Volontario??

Semplice! Basta recarsi al proprio Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (l'elenco con i relativi recapiti lo trovate QUI
Li vi verrà fatta compilare un modulo d'iscrizione. In quel momento potete chiedere di essere iscritti ad un distaccamento volontario (l'elenco lo potete trovare QUI).
Dal 1/1/2012 vi sono nuove regole riguardanti le visite mediche (in passato a carico del Corpo, ora a carico dell'aspirante Vigile). Per maggiori info fate riferimento a QUESTO post.
La domanda va presentata all'Ufficio Personale o Volontari del Comando Provinciale di appartenenza con fotocopia di un Documento d'Identità in corso di validità, inoltre consiglio anche la fotocopia del Codice Fiscale, alcuni comandi la chiedono per allegarla alla pratica.
Stessi documenti anche per chi invia la domanda tramite Raccomandata A/R direttamente al Dipartimento dei VVF.

Comunque per sapere in modo approfondito in che modo vengono svolte queste visite leggete la discussione Visite mediche info

Una volta che superate anche la seconda visita non vi resta che aspettare il decreto di iscrizione nei quadri volontari del CNVVF. Questo decreto, oltre ad iscrivervi nel corpo, vi assicura da eventuali infortuni durante l'addestramento (e di conseguenza il corso!). Quindi, una volta che il decreto vi arriva a casa (per posta), voi potete essere chiamati a svolgere il corso di formazione di 120 ore.
Ricordo che i tempi di attesa variano da Comando a Comando. Possono volerci da paio di mesi (come al sottoscritto) fino a diversi anni.

Com'è articolato il corso di formazione di 120 ore?
Generalmente il corso di formazione viene suddiviso in 2 parti: 60 ore teoriche e 60 ore pratiche.
Durante lo svolgimento della fase teorica verranno trattati diversi argomenti come:
- Organizzazione del CNVVF
- Polizia Giudiziaria
- Chimica e Fisica della combustione
- Pianificazione delle emergenze
- Procedure amministrative
- Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (per internderci si parla della ex 626/94 e del testo unico)
- Prevenzione incendi
- Costruzioni, Dissesti statici e materiali da costruzione
- Caricamento, mezzi e attrezzature di soccorso, radio
- DPI
- Cenni di TPSS (primo soccorso)

per quanto invece riguarda la fase pratica generalmente si fanno:
- montaggio della scala italiana e della scala a ganci
- scala aerea (autoscala)
- nodi
- stendimento tubazioni/attacco all'incendio
- caricamento/utilizzo delle attrezzature di soccorso/simulazione d'intervento
- autoprotettori

Alla fine del corso di formazione verra fatto:
- un esame scritto per valutare le conoscenze che sono state acquisite durante le 60 ore teoriche
- un esame pratico

Una volta che viene pubblico l'Ordine del Giorno con i nominativi di chi ha superato il corso si è ufficialmente Vigili del Fuoco Discontinui/Volontari.


Una lettura molto interessante è quella del DPR 76 in cui vengono spiegate le modalità di reclutamento, di avanzamento e d'impiego dei Vigili Volontari.


Che differenza c'è tra Vigili del Fuoco Volontari e Discontinui?
Nessuna ma convenzionalmente vengono così suddivisi in due modi, a seconda del servizio che si svolge:

I VIGILI DISCONTINUI sono quesi vigili iscritti negli elenchi del Comando Provinciale e che vengono impiegati per svolgere i "richiami" di 20 giorni. In questi 20 giorni verrete mandati nei distaccamenti permanenti e svolgerete le normali attività di un vigile del fuoco (anche se dovrete fare molte gionate di centralino o di guardiola invece che sulle partenze). Lo stipendio per il richiamo sarà lo stesso di un parigrado permanente.
I VIGILI VOLONTARI sono quelli che svolgono servizio presso un distaccamento volontario, ovvero composto esclusivamente da personale volontario. Questi Vigili vengono pagati solamente per le ore effettive di intervento svolte (c.a. 7 €/h). I volontari possono svolgere anch'essi i richiami di 20 giorni.

http://www.militariforum.it/forum/showthread.php?1597-Vigili-del-Fuoco-Discontinui-amp-Volontari

http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=143

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:50 am

sono AMBEDUE volontari

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Messaggio Da Ospite Mar Feb 03, 2015 8:59 am

...............
...............
B) Il volontario nei comandi provinciali.

     I vigili del fuoco che operano per esigenze dei comandi provinciali lavorano presso i distaccamenti permanenti e integrano le squadre di intervento. Infatti nei distaccamenti permanenti queste ultime sono, di norma, composte da cinque unità, di cui un autista, un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra e tre vigili del fuoco. Il regolamento di servizio, recentemente novellato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, all'articolo 66, comma 3, dispone che «le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unità permanente, un volontario», ma questa sostituzione non può riguardare né il capo partenza, né l'autista.
    Questi vigili del fuoco volontari, detti anche discontinui, sono richiamati in servizio temporaneo per un periodo di venti giorni fino a un massimo di centosessanta giorni nell'anno. Con il loro contributo garantiscono l'operatività dei comandi provinciali e spesso sono utilizzati non per integrare il contingente permanente in caso di emergenze, ma per svolgere attività di ordinaria amministrazione o, addirittura, attività amministrative all'interno dei comandi. Nei periodi in cui il volontario non è impegnato in operazioni rimane in servizio insieme ai colleghi permanenti presso la caserma del distaccamento.

Le due tipologie di vigili volontario.
    Com’è evidente, all'interno del termine volontario coesistono due figure che svolgono il proprio servizio attraverso due modalità molto diverse tra loro, anche se a volte si sovrappongono.
     L'attività di cui al paragrafo A) necessita di una disponibilità ridotta e risulta essere maggiormente compatibile con un'altra attività professionale del volontario, mentre quella indicata dal paragrafo B) richiede una disponibilità che si prolunga nel tempo e risulta, perciò, essere meno adatta ai volontari che svolgono un'altra attività professionale. La prima, infatti, è un'attività molto simile al volontariato nella protezione civile ed è limitata a una singola emergenza o a un singolo intervento del distaccamento volontario al quale il vigile del fuoco volontario è legato; la seconda, invece, è un'attività prolungata nel tempo, che si configura come una delle tante forme di precariato presenti nella pubblica amministrazione.
     In ragione di questa differenza, il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, distingueva il contingente dei vigili del fuoco volontari in due diversi elenchi. L'articolo 2 prevedeva, infatti, un elenco A contenente il personale volontario per le esigenze operative dei comandi provinciali (i vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»), e un elenco B contenente il personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza.
     L'esistenza di due liste separate limitava il problema dell'impiego di personale appena formato in quanto si poteva contare su un elenco (quello A) composto da volontari che avevano già raggiunto un adeguato livello di preparazione.
     Diversamente, il nuovo regolamento sul reclutamento del personale volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di seguito «regolamento sul reclutamento» ha unificato in un unico elenco l'intero contingente del personale volontario prevedendo, comunque, che il richiamo in servizio,
nella misura massima di centosessanta giorni l'anno, possa avvenire, a seconda delle necessità: a) per una singola emergenza attraverso i distaccamenti volontari; b) per esigenze di servizio dei comandi provinciali, attraverso i distaccamenti permanenti.
,....................
Status del vigile del fuoco volontario.
Il vigile del fuoco volontario svolge un'attività retribuita, rappresentando un'eccezione all'impianto normativo italiano sul volontariato: infatti il vigile del fuoco volontario percepisce un corrispettivo in denaro per l'attività prestata con modalità simili e di entità pari a una retribuzione. Nonostante questo, il richiamo in servizio del personale volontario – e soprattutto discontinuo – dei vigili del fuoco non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto la lettera c-bis) tra le esclusioni nel campo di applicazione della normativa sui contratti a tempo determinato del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES».
..............

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0012270

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Messaggio Da profroma88 Gio Nov 16, 2017 10:42 pm

Riapro il topic perché molto interessato alla questione:
sono docente a t.i. e contemporaneamente iscritto alla lista Vigili del fuoco volontari del comando provinciale.
La mia domanda è: posso continuare ad effettuare i richiami? Se sì, esistono dei permessi specifici? C'è bisogno di richiedere aspettativa? Ho cercato di informarmi ma l'argomento è piuttosto ingarbugliato.
Grazie

profroma88

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Messaggio Da profroma88 Lun Feb 05, 2018 2:23 pm

Up!

profroma88

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