insegnante sostegno assente. diritti e doveri.
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insegnante sostegno assente. diritti e doveri.
Buonasera,
sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria con contratto al 30\6. Lavoro in due classi seconde. Sono rientrata a gennaio dalla maternità. Vi scrivo poiché sto provando un senso di disagio a gestire una situazione lavorativa. Ogni giorno che passa la mia mole di lavoro sta aumentando a dismisura a causa delle continue richieste che le mie colleghe mi stanno sollevando. Infatti mi viene chiesto di preparare il materiale di lavoro da lasciare per i bambini che seguo anche per le ore in cui non sono col loro, cioè oltre le mie ore di servizio. Materiale che, mi è stato chiesto , deve essere fatto in modo che i bambini con disabilità sappiano fare da soli perché l'insegnante "non può stargli dietro"!!! Così mi sono accorta che lavorare così per me sta diventando impossibile poiché le ore di programmazione nn mi bastano più e mi sembra di lavorare per 44 ore invece che 24. Per ora per il quieto vivere sto cercando di assecondare tali richieste e per non rischiare di essere nel torto.. Tuttavia la sto vivendo come una assenza di rispetto verso il mio lavoro. Come posso contenere questa situazione? E se il dirigente la pensasse come le insegnanti? Perché sembra che le insegnati curricolari siano autorizzate ad avere tali pretese? Perché io non posso averne nei loro confronti quando chiedo di darmi il materiale che adatterei per i bambini? Ad ogni modo chiedo se tutto ciò deve debba dipendere solo da me.
Grazie.Buonasera.
sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria con contratto al 30\6. Lavoro in due classi seconde. Sono rientrata a gennaio dalla maternità. Vi scrivo poiché sto provando un senso di disagio a gestire una situazione lavorativa. Ogni giorno che passa la mia mole di lavoro sta aumentando a dismisura a causa delle continue richieste che le mie colleghe mi stanno sollevando. Infatti mi viene chiesto di preparare il materiale di lavoro da lasciare per i bambini che seguo anche per le ore in cui non sono col loro, cioè oltre le mie ore di servizio. Materiale che, mi è stato chiesto , deve essere fatto in modo che i bambini con disabilità sappiano fare da soli perché l'insegnante "non può stargli dietro"!!! Così mi sono accorta che lavorare così per me sta diventando impossibile poiché le ore di programmazione nn mi bastano più e mi sembra di lavorare per 44 ore invece che 24. Per ora per il quieto vivere sto cercando di assecondare tali richieste e per non rischiare di essere nel torto.. Tuttavia la sto vivendo come una assenza di rispetto verso il mio lavoro. Come posso contenere questa situazione? E se il dirigente la pensasse come le insegnanti? Perché sembra che le insegnati curricolari siano autorizzate ad avere tali pretese? Perché io non posso averne nei loro confronti quando chiedo di darmi il materiale che adatterei per i bambini? Ad ogni modo chiedo se tutto ciò deve debba dipendere solo da me.
Grazie.Buonasera.
robi82- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 16.02.15
Re: insegnante sostegno assente. diritti e doveri.
Perché io non posso averne nei loro confronti quando chiedo di darmi il materiale che adatterei per i bambini?
Perchè credono di avere la badante personale non una collega con la quale collaborare nell'interesse del loro alunno.
Certo che puoi chiedere che ti diano il materiale da adattare.
Loro sono tante e insegnano tante materie diverse, tu non puoi sapere cosa intendano fare, come intendano indirizzare le loro lezioni, cosa preferiscano sottolineare o cosa trascurare negli argomenti che affrontano.
Te lo devono dire e dare, tu adatterai in base alle esigenze dell'alunno particolare.
Fallo presente chiaramente, senza paura di essere nel torto.
Re: insegnante sostegno assente. diritti e doveri.
Pensano che il docente di sostegno abbia la palla di vetro, o legga nel pensiero. Se ti danno il materiale, con un anticipo decente, puoi anche provare a semplificare o adattare un po' di cose, ma lasciare materiale per tutte le loro ore è impensabile. Anche perchè generalmente i bambini H hanno autonomia poca o zero - quindi sarebbe comunque inutile o sprecato, farebbero le cose a casaccio; servirebbe solo a salvare la faccia ai curriculari. Che se poi non è adattato "bene" e il bambino non ce la fa, la "colpa" sarebbe la tua che sei "specialista"....
docente63- Messaggi : 1061
Data d'iscrizione : 11.06.13
Re: insegnante sostegno assente. diritti e doveri.
Vedi se può esserti utile questo riferimento:
Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Diritto allo studioCollaboratori Scolastici (ex Bidelli)Consigli ai genitoriFormazione e AggiornamentoInsegnanti curricolariInsegnanti di sostegnoQualità dell'integrazione
A seguito di insistenti richieste delle Associazioni, il Ministero dell’Istruzione ha emanato con la Nota del 4 agosto 2009, le Linee-guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Il corposo documento, di quasi 20 pagine, si compone di una premessa e tre parti.
Prima parte
: “Il nuovo scenario: il contesto come risorsa”
Racconta sinteticamente lo sviluppo della normativa italiana in materia di inclusione scolastica, evidenziando l’importanza della L. n° 517/77 e della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87, nonché della Legge-quadro n. 104/92 sino alla L. n° 296/06 che esplicita il diritto al rispetto delle “effettive esigenze” dei singoli alunni con disabilità.
È interessante notare come questa normativa venga riletta alla luce sia del nuovo principio costituzionale dell’autonomia scolastica, sia della Convenzione mondiale sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la L. n° 18/09, sia degli ICF, i nuovi criteri di valutazione del funzionamento del corpo umano nel contesto socioambientale, che hanno superato la unilaterale visione sanitaria della disabilità a seguito di un approccio biopsicosociale, che viene proposto a tutti gli operatori della scuola (vedi scheda n°255. L’Intesa Stato-Regioni del 2008 per l’accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità).
Seconda parte
: “L’organizzazione”
Ricolloca l’integrazione nel nuovo quadro del decentramento del Ministero agli Uffici Scolastici Regionali, proponendo la costituzione di Gruppi di lavoro interistituzionali regionali per coordinare i Gruppi provinciali e possibili nuovi gruppi a livello di piani di zona.
Terza parte
: “Ruolo inclusivo della scuola”
È ancor più interessante, perché scende più in dettaglio sui compiti organizzativi prevalenti del Dirigente scolastico, su quelli didattici di tutti i docenti del consiglio di classe, su quelli operativi dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e su quello partecipativo della famiglia.
Il documento si dilunga opportunamente sul ruolo strategico del Dirigente scolastico del quale si ribadiscono i compiti fondamentali, e cioè: della formazione delle classi, della costituzione del Gruppo di lavoro di Istituto (GLHI), di cui all’art. 15, comma 2 dellaL. n° 104/92, dei Gruppi di lavoro sui singoli casi (GLHO), di cui all’art. 12, comma 5, della L. n° 104/92, dell’organizzazione dell’aggiornamento di tutto il personale operante nella scuola per l’integrazione, anche alla luce della Nota Ministeriale prot. n° 4798/05, della stipula di accordi di programma a livello di piani di zona.
Il testo scende in maggiori approfondimenti per ambiti fondamentali, partendo dalla programmazione, che impone la previsione nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) delle singole scuole, dei criteri organizzativi di accoglienza degli alunni con disabilità. Tale accoglienza deve essere orientata al lavoro didattico, per quanto possibile, degli alunni con disabilità nella propria classe e nel contesto del programma svolto dai compagni. Solo eccezionalmente può impostarsi collegialmente un PEI che, nell’interesse dell’alunno, preveda l’uscita dalla classe. Ma a tal proposito il documento stigmatizza le prassi negative della costituzione stabile di gruppi laboratoriali di soli alunni con disabilità. Altra prassi condannata è la delega dell’integrazione dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno.
Il Dirigente deve stimolare fin dall’iscrizione la formulazione di PEI orientati al progetto di vita che preveda i possibili sbocchi lavorativi.
È importante infine che i Dirigenti scolastici promuovano reti di scuole come punto di riferimento e coordinamento per centri di documentazione, formazione e consulenze.
Il testo passa poi a “direttive” relative alla corresponsabilità di tutti i docenti che hanno in classe un alunno con disabilità.
Si insiste sul coinvolgimento di tutti i docenti nella presa in carico del processo di insegnamento-apprendimento e sulla valutazione degli alunni con disabilità loro affidati. A tal proposito si sottolinea che “la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione dellaperformance.”
Segue quindi un apposito paragrafo concernente i compiti di assistenza per l’igiene personale degli alunni con disabilità. Si ribadisce che tale compito è di competenza dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e che i Dirigenti scolastici debbono predisporre per tempo le procedure per garantire la qualità di tale servizio sulla base della Nota Ministeriale prot. n° 3390/01 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della contrattazione decentrata.
La terza parte ed il documento si concludono con un paragrafetto concernente i diritti di coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione, ribadendo la norma dell’art. 12, comma 5 della L. n° 104/92 secondo cui le famiglie hanno diritto apartecipare alla formulazione e verifica del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del PEI. Esse hanno inoltre diritto a consultare la documentazione relativa al processo di integrazione.
Le riunioni dei gruppi di lavoro (GLHO) debbono essere convocate in orari compatibili con la necessaria presenza delle famiglie.
OSSERVAZIONI
Il documento non apporta alcuna novità normativa e non fornisce risposte a molte richieste formulate dalle associazioni.
Malgrado queste lacune, si tratta pur sempre di un documento che, in quasi 20 pagine, rilancia l’impegno dell’Amministrazione scolastica sull’integrazione, in un momento in cui sembrava scemare di attenzione nell’agenda politica.
Data la sua stessa natura, il documento può essere considerato non già un punto di arrivo delle politiche scolastiche, quanto un punto di partenza per un rilancio di una maggiore qualità dell’integrazione scolastica. Ciò sarà facilitato dal monitoraggio che, anche sull’inclusione scolastica italiana, bisognerà svolgere in attuazione della Convenzione universale dei diritti delle persone con disabilità. Per questo il documento dovrà essere attentamente letto ed applicato non solo dagli operatori della scuola, ma anche esoprattutto dalle famiglie.
Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Diritto allo studioCollaboratori Scolastici (ex Bidelli)Consigli ai genitoriFormazione e AggiornamentoInsegnanti curricolariInsegnanti di sostegnoQualità dell'integrazione
A seguito di insistenti richieste delle Associazioni, il Ministero dell’Istruzione ha emanato con la Nota del 4 agosto 2009, le Linee-guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Il corposo documento, di quasi 20 pagine, si compone di una premessa e tre parti.
Prima parte
: “Il nuovo scenario: il contesto come risorsa”
Racconta sinteticamente lo sviluppo della normativa italiana in materia di inclusione scolastica, evidenziando l’importanza della L. n° 517/77 e della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87, nonché della Legge-quadro n. 104/92 sino alla L. n° 296/06 che esplicita il diritto al rispetto delle “effettive esigenze” dei singoli alunni con disabilità.
È interessante notare come questa normativa venga riletta alla luce sia del nuovo principio costituzionale dell’autonomia scolastica, sia della Convenzione mondiale sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la L. n° 18/09, sia degli ICF, i nuovi criteri di valutazione del funzionamento del corpo umano nel contesto socioambientale, che hanno superato la unilaterale visione sanitaria della disabilità a seguito di un approccio biopsicosociale, che viene proposto a tutti gli operatori della scuola (vedi scheda n°255. L’Intesa Stato-Regioni del 2008 per l’accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità).
Seconda parte
: “L’organizzazione”
Ricolloca l’integrazione nel nuovo quadro del decentramento del Ministero agli Uffici Scolastici Regionali, proponendo la costituzione di Gruppi di lavoro interistituzionali regionali per coordinare i Gruppi provinciali e possibili nuovi gruppi a livello di piani di zona.
Terza parte
: “Ruolo inclusivo della scuola”
È ancor più interessante, perché scende più in dettaglio sui compiti organizzativi prevalenti del Dirigente scolastico, su quelli didattici di tutti i docenti del consiglio di classe, su quelli operativi dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e su quello partecipativo della famiglia.
Il documento si dilunga opportunamente sul ruolo strategico del Dirigente scolastico del quale si ribadiscono i compiti fondamentali, e cioè: della formazione delle classi, della costituzione del Gruppo di lavoro di Istituto (GLHI), di cui all’art. 15, comma 2 dellaL. n° 104/92, dei Gruppi di lavoro sui singoli casi (GLHO), di cui all’art. 12, comma 5, della L. n° 104/92, dell’organizzazione dell’aggiornamento di tutto il personale operante nella scuola per l’integrazione, anche alla luce della Nota Ministeriale prot. n° 4798/05, della stipula di accordi di programma a livello di piani di zona.
Il testo scende in maggiori approfondimenti per ambiti fondamentali, partendo dalla programmazione, che impone la previsione nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) delle singole scuole, dei criteri organizzativi di accoglienza degli alunni con disabilità. Tale accoglienza deve essere orientata al lavoro didattico, per quanto possibile, degli alunni con disabilità nella propria classe e nel contesto del programma svolto dai compagni. Solo eccezionalmente può impostarsi collegialmente un PEI che, nell’interesse dell’alunno, preveda l’uscita dalla classe. Ma a tal proposito il documento stigmatizza le prassi negative della costituzione stabile di gruppi laboratoriali di soli alunni con disabilità. Altra prassi condannata è la delega dell’integrazione dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno.
Il Dirigente deve stimolare fin dall’iscrizione la formulazione di PEI orientati al progetto di vita che preveda i possibili sbocchi lavorativi.
È importante infine che i Dirigenti scolastici promuovano reti di scuole come punto di riferimento e coordinamento per centri di documentazione, formazione e consulenze.
Il testo passa poi a “direttive” relative alla corresponsabilità di tutti i docenti che hanno in classe un alunno con disabilità.
Si insiste sul coinvolgimento di tutti i docenti nella presa in carico del processo di insegnamento-apprendimento e sulla valutazione degli alunni con disabilità loro affidati. A tal proposito si sottolinea che “la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione dellaperformance.”
Segue quindi un apposito paragrafo concernente i compiti di assistenza per l’igiene personale degli alunni con disabilità. Si ribadisce che tale compito è di competenza dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e che i Dirigenti scolastici debbono predisporre per tempo le procedure per garantire la qualità di tale servizio sulla base della Nota Ministeriale prot. n° 3390/01 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della contrattazione decentrata.
La terza parte ed il documento si concludono con un paragrafetto concernente i diritti di coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione, ribadendo la norma dell’art. 12, comma 5 della L. n° 104/92 secondo cui le famiglie hanno diritto apartecipare alla formulazione e verifica del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del PEI. Esse hanno inoltre diritto a consultare la documentazione relativa al processo di integrazione.
Le riunioni dei gruppi di lavoro (GLHO) debbono essere convocate in orari compatibili con la necessaria presenza delle famiglie.
OSSERVAZIONI
Il documento non apporta alcuna novità normativa e non fornisce risposte a molte richieste formulate dalle associazioni.
Malgrado queste lacune, si tratta pur sempre di un documento che, in quasi 20 pagine, rilancia l’impegno dell’Amministrazione scolastica sull’integrazione, in un momento in cui sembrava scemare di attenzione nell’agenda politica.
Data la sua stessa natura, il documento può essere considerato non già un punto di arrivo delle politiche scolastiche, quanto un punto di partenza per un rilancio di una maggiore qualità dell’integrazione scolastica. Ciò sarà facilitato dal monitoraggio che, anche sull’inclusione scolastica italiana, bisognerà svolgere in attuazione della Convenzione universale dei diritti delle persone con disabilità. Per questo il documento dovrà essere attentamente letto ed applicato non solo dagli operatori della scuola, ma anche esoprattutto dalle famiglie.
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: insegnante sostegno assente. diritti e doveri.
grazie a tutti per l'interessamento. dunque è "sindacalmente" o "normativamente" giusto che io lavori solo quando sono in classe. quando sono assente per motivi personali invece? devo lasciare qualcosa? il dirigente potrebbe richiamarmi per questo?
robi82- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 16.02.15
Re: insegnante sostegno assente. diritti e doveri.
voi come fate?
robi82- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 16.02.15
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