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Messaggio Da alibabà Mar Mag 31, 2011 9:03 pm

Scusa Giulia posso chiederti se l'interpretazione dell'articolo 23 qui sotto riportata è corretta? Mi serve nel reclamo che sto presentando al CSA e al dirigente scolastico. Grazie

“in caso di situazione di sovrannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- (prima) i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- (poi) i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, oppure in alternativa quelli entrati a far parte dell’organico dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata …”
La nota a cui si rimanda, afferma e completa l’interpretazione data prima perché “nel momento in cui il personale trasferito a domanda condizionata che riuscirà a rientrare, nel corso del settennio, nella scuola di precedente titolarità dovrà essere considerato (solo allora e cioè al rientro) come titolare anche negli anni scolastici precedenti e quindi verrà inserito in graduatoria conservando il punteggio relativo alla continuità e quindi con inserimento “a pettine” in base al proprio punteggio, come se da quella scuola non fosse mai andato via. Tutto ciò, invece non verrà garantito al personale docente perdente posto che, nel corso del settennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, risulterà soddisfatto anche per altre preferenze. In altri termini quest’ultimo godrà dello stesso trattamento di coloro i quali sono trasferiti a domanda”. Insomma per sapere se il docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio verrà inserito a pettine oppure no nella scuola di arrivo è necessario che si proceda al verificarsi dei seguenti eventi:
1. il rientro nella scuola di precedente titolarità
2. il trascorrere di un settennio senza che si sia verificato il rientro
3. il soddisfacimento del docente per nuova sede di titolarità al punto tale che lo stesso prima del settennio abbia deciso di sua volontà di non presentare più domanda richiedendo il rientro nella scuola di titolarità precedente.

Solo al verificarsi di una delle suddette condizioni e non prima si potrà sapere se considerare il trasferito d’ufficio o a domanda condizionata come docente che è rientrato nella vecchia scuola di titolarità e quindi da inserire in quest’ultima “a pettine” in base al proprio punteggio oppure come docente trasferito che è rimasto soddisfatto per altre preferenze e quindi al pari dei docenti trasferiti a domanda.


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Messaggio Da alibabà Mar Mag 31, 2011 9:07 pm

Ti chiedo anche conferma del fatto che in giurisprudenza il significato di "ovvero" è da intendersi come "oppure in alternativa" con significato disgiuntivo, perchè al CSA sostengono che esso ha anche significato congiuntivo e pertanto significa insieme a. Grazie

alibabà

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Messaggio Da giulia boffa Mar Mag 31, 2011 10:01 pm

per me l'interpretazione va bene, ovvero si intende oppure


http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/ovvero.shtml
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Messaggio Da alibabà Gio Giu 02, 2011 12:01 pm

grazie! Ho consegnato ieri al dirigente scolastico per iscritto la mia precisazione circa l'interpretazione dell'articolo su citato e lo stesso ho fatto al CSA. Staremo a vedere. Ti farò sapere

alibabà

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