per Giulia: art 23 comma 11 CCNI
2 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
Pagina 1 di 1
per Giulia: art 23 comma 11 CCNI
Scusa Giulia posso chiederti se l'interpretazione dell'articolo 23 qui sotto riportata è corretta? Mi serve nel reclamo che sto presentando al CSA e al dirigente scolastico. Grazie
“in caso di situazione di sovrannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- (prima) i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- (poi) i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, oppure in alternativa quelli entrati a far parte dell’organico dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata …”
La nota a cui si rimanda, afferma e completa l’interpretazione data prima perché “nel momento in cui il personale trasferito a domanda condizionata che riuscirà a rientrare, nel corso del settennio, nella scuola di precedente titolarità dovrà essere considerato (solo allora e cioè al rientro) come titolare anche negli anni scolastici precedenti e quindi verrà inserito in graduatoria conservando il punteggio relativo alla continuità e quindi con inserimento “a pettine” in base al proprio punteggio, come se da quella scuola non fosse mai andato via. Tutto ciò, invece non verrà garantito al personale docente perdente posto che, nel corso del settennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, risulterà soddisfatto anche per altre preferenze. In altri termini quest’ultimo godrà dello stesso trattamento di coloro i quali sono trasferiti a domanda”. Insomma per sapere se il docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio verrà inserito a pettine oppure no nella scuola di arrivo è necessario che si proceda al verificarsi dei seguenti eventi:
1. il rientro nella scuola di precedente titolarità
2. il trascorrere di un settennio senza che si sia verificato il rientro
3. il soddisfacimento del docente per nuova sede di titolarità al punto tale che lo stesso prima del settennio abbia deciso di sua volontà di non presentare più domanda richiedendo il rientro nella scuola di titolarità precedente.
Solo al verificarsi di una delle suddette condizioni e non prima si potrà sapere se considerare il trasferito d’ufficio o a domanda condizionata come docente che è rientrato nella vecchia scuola di titolarità e quindi da inserire in quest’ultima “a pettine” in base al proprio punteggio oppure come docente trasferito che è rimasto soddisfatto per altre preferenze e quindi al pari dei docenti trasferiti a domanda.
“in caso di situazione di sovrannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- (prima) i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- (poi) i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, oppure in alternativa quelli entrati a far parte dell’organico dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata …”
La nota a cui si rimanda, afferma e completa l’interpretazione data prima perché “nel momento in cui il personale trasferito a domanda condizionata che riuscirà a rientrare, nel corso del settennio, nella scuola di precedente titolarità dovrà essere considerato (solo allora e cioè al rientro) come titolare anche negli anni scolastici precedenti e quindi verrà inserito in graduatoria conservando il punteggio relativo alla continuità e quindi con inserimento “a pettine” in base al proprio punteggio, come se da quella scuola non fosse mai andato via. Tutto ciò, invece non verrà garantito al personale docente perdente posto che, nel corso del settennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, risulterà soddisfatto anche per altre preferenze. In altri termini quest’ultimo godrà dello stesso trattamento di coloro i quali sono trasferiti a domanda”. Insomma per sapere se il docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio verrà inserito a pettine oppure no nella scuola di arrivo è necessario che si proceda al verificarsi dei seguenti eventi:
1. il rientro nella scuola di precedente titolarità
2. il trascorrere di un settennio senza che si sia verificato il rientro
3. il soddisfacimento del docente per nuova sede di titolarità al punto tale che lo stesso prima del settennio abbia deciso di sua volontà di non presentare più domanda richiedendo il rientro nella scuola di titolarità precedente.
Solo al verificarsi di una delle suddette condizioni e non prima si potrà sapere se considerare il trasferito d’ufficio o a domanda condizionata come docente che è rientrato nella vecchia scuola di titolarità e quindi da inserire in quest’ultima “a pettine” in base al proprio punteggio oppure come docente trasferito che è rimasto soddisfatto per altre preferenze e quindi al pari dei docenti trasferiti a domanda.
alibabà- Messaggi : 114
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: per Giulia: art 23 comma 11 CCNI
Ti chiedo anche conferma del fatto che in giurisprudenza il significato di "ovvero" è da intendersi come "oppure in alternativa" con significato disgiuntivo, perchè al CSA sostengono che esso ha anche significato congiuntivo e pertanto significa insieme a. Grazie
alibabà- Messaggi : 114
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: per Giulia: art 23 comma 11 CCNI
per me l'interpretazione va bene, ovvero si intende oppure
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/ovvero.shtml
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/ovvero.shtml
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: per Giulia: art 23 comma 11 CCNI
grazie! Ho consegnato ieri al dirigente scolastico per iscritto la mia precisazione circa l'interpretazione dell'articolo su citato e lo stesso ho fatto al CSA. Staremo a vedere. Ti farò sapere
alibabà- Messaggi : 114
Data d'iscrizione : 14.05.11
Argomenti simili
» art. 7 comma 2 ccni
» Art.1 comma 10 CCNI utilizzazioni
» Per Giulia o Lalla,cosa significa all'art.7 comma 5 il capoverso: "l'assegnazione provv. in scuole del comune di ricongiungimento..."
» Esclusa da assegnazione ccni art 7 comma 2
» Utilizzazione CCNI art. 2 comma 1 lettera m
» Art.1 comma 10 CCNI utilizzazioni
» Per Giulia o Lalla,cosa significa all'art.7 comma 5 il capoverso: "l'assegnazione provv. in scuole del comune di ricongiungimento..."
» Esclusa da assegnazione ccni art 7 comma 2
» Utilizzazione CCNI art. 2 comma 1 lettera m
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark