peccato per il servizio civile
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
peccato per il servizio civile
peccato che il servizio civile è stato riconosciuto solo ora per dare punteggio Ata, anche per chi l'ha svolto dopo il 2005!!!!!!!!!!
federe- Messaggi : 83
Data d'iscrizione : 15.09.14
Re: peccato per il servizio civile
ho letto in una risp data da un consulente che un eventuale ricorso potrebbe dare un esito positivo vista l'errata interpretazione data dal miur in merito al servizio civile con riferimento alla 3 fascia..
anche perchè si è corretto invece dando diversa interpetazione a favore del riconoscimento del servizio civile anche volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva..
anch'io vorrei rivolgermi al sindacato x avere un parere in merito ad un ricorso.
anche perchè si è corretto invece dando diversa interpetazione a favore del riconoscimento del servizio civile anche volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva..
anch'io vorrei rivolgermi al sindacato x avere un parere in merito ad un ricorso.
emanua82- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 08.04.14
Re: peccato per il servizio civile
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lucia, la risposta al quesito sulla mancata convalida del punteggio alla prima supplenza con la conseguente richiesta di riconoscimento giuridico del servizio prestato con errato punteggio, la trova nei seguenti link:
Graduatorie III Fascia ATA: a chi spettano i controlli sulla validità della domanda? –
Graduatorie III fascia ATA: supplenza con punteggio errato, quanto vale il servizio prestato?
Per quanto riguarda l’ipotesi di ricorso per il riconoscimento del punteggio del servizio civile, a parere dello scrivente, potrebbe essere una strada percorribile con ottime probabilità di successo, per i seguenti motivi:
Il servizio civile volontario per quanto non si instauri un rapporto di lavoro (cosa che lo fa ritenere erroneamente non valutabile dal MIUR, in III fascia ATA), va considerato come il servizio militare volontario. Infatti, il comma 8 dell’art. 9 del Dlgs 77/02 (come modificato dall’ art, 6-quinquies dalla legge 43/2005) equipara quel servizio a quello del personale militare volontario in ferma annuale: f) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: 8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. “I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale”. Si ricorda che “Il servizio militare in ferma volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali”.
Inoltre, considerata anche la recente nota del MIUR in occasione dell’aggiornamento/inserimento delle graduatorie permanenti ATA (nota prot. n. 8151 del 13.03.2015), dove si riconosce e si valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002.
Pertanto per i motivi appena enunciati, un ricorso potrebbe avere esito favorevole, anche se la decisione finale spetta unicamente a lei.
Naturalmente per procedere con l’attivazione di conciliazione facoltativa ed eventualmente con ricorso al giudice, le consiglio di rivolgerti a un sindacato.
Le ricordo che, il tentativo di conciliazione da obbligatorio diventa facoltativo. Inizialmente, infatti, era obbligatorio il passaggio innanzi alla commissione di conciliazione prima di poter ricorrere al giudice. Con la nuova normativa, il tentativo di conciliazione diventa facoltativo.
Conciliazione facoltativa, i tempi e modalità:
In caso di
rifiuto a comparire o in caso di fallimento della conciliazione, i tempi per il ricorso in giudizio si riducono da 270 a 60 giorni;
se la controparte accetta la conciliazione, entro 20 giorni deve presentare una memoria scritta di
difesa contenente le proprie ragioni. Se le parti nel corso della conciliazione non trovano un accordo, la commissione deve formulare e verbalizzare una proposta di conciliazione. Il giudice è tenuto a tenerne conto in fase di stesura della sentenza.
Graduatorie III Fascia ATA: a chi spettano i controlli sulla validità della domanda? –
Graduatorie III fascia ATA: supplenza con punteggio errato, quanto vale il servizio prestato?
Per quanto riguarda l’ipotesi di ricorso per il riconoscimento del punteggio del servizio civile, a parere dello scrivente, potrebbe essere una strada percorribile con ottime probabilità di successo, per i seguenti motivi:
Il servizio civile volontario per quanto non si instauri un rapporto di lavoro (cosa che lo fa ritenere erroneamente non valutabile dal MIUR, in III fascia ATA), va considerato come il servizio militare volontario. Infatti, il comma 8 dell’art. 9 del Dlgs 77/02 (come modificato dall’ art, 6-quinquies dalla legge 43/2005) equipara quel servizio a quello del personale militare volontario in ferma annuale: f) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: 8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. “I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale”. Si ricorda che “Il servizio militare in ferma volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali”.
Inoltre, considerata anche la recente nota del MIUR in occasione dell’aggiornamento/inserimento delle graduatorie permanenti ATA (nota prot. n. 8151 del 13.03.2015), dove si riconosce e si valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002.
Pertanto per i motivi appena enunciati, un ricorso potrebbe avere esito favorevole, anche se la decisione finale spetta unicamente a lei.
Naturalmente per procedere con l’attivazione di conciliazione facoltativa ed eventualmente con ricorso al giudice, le consiglio di rivolgerti a un sindacato.
Le ricordo che, il tentativo di conciliazione da obbligatorio diventa facoltativo. Inizialmente, infatti, era obbligatorio il passaggio innanzi alla commissione di conciliazione prima di poter ricorrere al giudice. Con la nuova normativa, il tentativo di conciliazione diventa facoltativo.
Conciliazione facoltativa, i tempi e modalità:
In caso di
rifiuto a comparire o in caso di fallimento della conciliazione, i tempi per il ricorso in giudizio si riducono da 270 a 60 giorni;
se la controparte accetta la conciliazione, entro 20 giorni deve presentare una memoria scritta di
difesa contenente le proprie ragioni. Se le parti nel corso della conciliazione non trovano un accordo, la commissione deve formulare e verbalizzare una proposta di conciliazione. Il giudice è tenuto a tenerne conto in fase di stesura della sentenza.
emanua82- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 08.04.14
Argomenti simili
» SERVIZIO CIVILE PUO'ESSERE DICHIARATO COME SERVIZIO SENZA DEMERITO?
» compilazione modello A2 - servizio estero e servizio civile volontario
» Servizio Civile e Servizio Scolastico
» Servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile
» ATA 24 mesi: valutare servizio civile + servizio militare
» compilazione modello A2 - servizio estero e servizio civile volontario
» Servizio Civile e Servizio Scolastico
» Servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile
» ATA 24 mesi: valutare servizio civile + servizio militare
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark