Licenziamento dopo 3 anni?
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MLucia
Stellastellina1975
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gugu
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Licenziamento dopo 3 anni?
Promemoria primo messaggio :
Dicono di no
http://deputatipd.it/blog/domande-e-risposte-su-%E2%80%9Cla-buona-scuola%E2%80%9D
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Ospite- Ospite
Re: Licenziamento dopo 3 anni?
lurk ha scritto:
Attualmente, anche se non sono sicuro, dovrebbe esserci una norma che rende esecutivo il licenziamento nel pubblico impiego dopo una fase di mobilità. Però non ricordo quale sia questa legge e non ricordo assolutamente i contenuti e tanto meno la casistica prevista. Se non ricordo male fu varata all'inizio degli anni duemila.
articolo 33 del Testo Unico Pubblico Impiego del 2001. Il licenziamento per eccedenza di personale avviene dopo la fase di mobilità presso altri entri più un periodo di 2 anni "a disposizione" (con indennità pari all'80% dello stipendio) in attesa di essere ricollocato da qualche parte.
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/08/tu-pubblico-impiego-titolo-ii-organizzazione#titolo2[/quote]
Ultima modifica di GingerLaG82 il Dom Mag 31, 2015 9:27 pm - modificato 1 volta.
GG82- Messaggi : 1335
Data d'iscrizione : 08.08.13
Re: Licenziamento dopo 3 anni?
precario_acciaio ha scritto:Speriamo che sia così, a volte quasi quasi ci credo pure io.
Non mi sembra che le previsioni di lurk siano comunque particolarmente desiderabili...
Babbeus- Messaggi : 1746
Data d'iscrizione : 17.03.15
Re: Licenziamento dopo 3 anni?
Kkimba ha scritto:
Scusate l'OT: come si fa a replicare solo a una frase di un post?
Io cancello tutto ciò che non mi interessa citare all'interno del [/quote] (che non devi cancellare)
raganella- Messaggi : 2466
Data d'iscrizione : 24.08.11
Re: Licenziamento dopo 3 anni?
GingerLaG82 ha scritto:
articolo 33 del Testo Unico Pubblico Impiego del 2001. Il licenziamento per eccedenza di personale avviene dopo la fase di mobilità presso altri entri più un periodo di 2 anni "a disposizione" (con indennità pari all'80% dello stipendio) in attesa di essere ricollocato da qualche parte.
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/08/tu-pubblico-impiego-titolo-ii-organizzazione#titolo2
Grazie, sei stat* preziosissim*
Allora, alla luce di questo contributo faccio ulteriori considerazioni.
Allo stato attuale questa norma non è applicata nel comparto Istruzione. Gli esuberi, attualmente, vengono inclusi nella Dotazione Organica Provinciale e impiegati su cattedra nell'organico di fatto, anche su classi di concorso affini. Quando non si trovano collocazioni idonee, il docente in DOP è utilizzato "a disposizione" ma in deroga a questa norma: infatti i docenti a disposizione mi risulta che siano pagati al 100% perché svolgono comunque un servizio (supplenze). Peraltro ci sono docenti in questa situazione che sono utilizzati "a disposizione" da diversi anni, come succede ad esempio in alcune classi di concorso delle Cxxx, che non trovano più sbocchi da quando sono state tagliati laboratori e compresenze. Presumo che la deroga al TU del 2001 sia giustificata dal fatto che gli organici nelle scuole sono sottodimensionati e che, comunque, il licenziamento non comporterebbe un sostanziale risparmio di spesa (ipotesi mia).
Cosa succederà con il DDL? Difficile dirlo, tuttavia ci sono due nuove condizioni:
1) le Dotazioni Organiche Provinciali saranno soppresse, anche se finora nessuno ne ha fatto menzione. Gli esuberi delle DOP si riverseranno perciò negli ambiti territoriali ed entreranno a tutti gli effetti nel gioco degli incarichi triennali su organico di fatto o su organico di potenziamento
2) la collocazione "a disposizione" non ha più senso di esistere. Questa funzione infatti sarà assorbita a tutti gli effetti dall'organico di potenziamento. Non credo perciò che si manterranno degli esuberi all'interno degli ambiti da destinare a utilizzazioni "a disposizione". Concettualmente equivarrebbe a estendere la quota di organico di potenziamento per le scuole di un ambito, creando così sperequazioni tra ambiti diversi nel territorio nazionale.
Alla luce di questa premessa, l'eventuale esubero avrà questi possibili destini (in ordine di priorità):
1) mobilità verso altri ambiti territoriali (in tutto il territorio nazionale, a rigor di logica) laddove vi sono posti disponibili
2) mobilità verso altre amministrazioni (a domanda o d'ufficio in caso di mancata collocazione in qualsiasi ambito)
3) permanenza in mobilità per due anni "a disposizione" con stipendio al 80% (a domanda o d'ufficio in caso di mancata collocazione in uno dei due punti precedenti).
lurk- Messaggi : 818
Data d'iscrizione : 14.04.15
Re: Licenziamento dopo 3 anni?
(che non devi cancellare)[/quote]raganella ha scritto:Kkimba ha scritto:
Scusate l'OT: come si fa a replicare solo a una frase di un post?
Io cancello tutto ciò che non mi interessa citare all'interno del
grazie!
Ospite- Ospite
Re: Licenziamento dopo 3 anni?
lurk ha scritto:GingerLaG82 ha scritto:
articolo 33 del Testo Unico Pubblico Impiego del 2001. Il licenziamento per eccedenza di personale avviene dopo la fase di mobilità presso altri entri più un periodo di 2 anni "a disposizione" (con indennità pari all'80% dello stipendio) in attesa di essere ricollocato da qualche parte.
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/08/tu-pubblico-impiego-titolo-ii-organizzazione#titolo2
3) permanenza in mobilità per due anni "a disposizione" con stipendio al 80% (a domanda o d'ufficio in caso di mancata collocazione in uno dei due punti precedenti).
E se non si trova collocazione finiti i due anni?
Ospite- Ospite
Re: Licenziamento dopo 3 anni?
Kkimba ha scritto:E se non si trova collocazione finiti i due anni?
Licenziamento.
Ribadisco che questa norma esiste da 14 anni, anche se non è mai stata applicata, finora, nel settore dell'istruzione.
lurk- Messaggi : 818
Data d'iscrizione : 14.04.15
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