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Sostituzione docente esami scuola media

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Messaggio Da kuka76 Mer Giu 08, 2011 4:44 pm

In sostituzione di un docente assente alla preliminare e per tutta la durata degli esami, il dirigente lo può sostituire a parità di disponibilità (entrambi liberi) con un docente di ruolo o con il docente incaricato annualmente? Esiste una normativa in proposito? Visto ke entrambi nn vorrebbero farlo, a ki toccherebbe l'incombenza?

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Giu 08, 2011 5:07 pm

kuka76 ha scritto:In sostituzione di un docente assente alla preliminare e per tutta la durata degli esami, il dirigente lo può sostituire a parità di disponibilità (entrambi liberi) con un docente di ruolo o con il docente incaricato annualmente? Esiste una normativa in proposito? Visto ke entrambi nn vorrebbero farlo, a ki toccherebbe l'incombenza?

Non esiste una normativa specifica per la sostituzione dei commissari esame I grado.

Si può attuare, per analogia, ciò che è indicato per gli esami II grado:

"Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte".

Bisogna quindi vedere la tipologia dell'assenza e la durata. Ovviamente si prediligerà il docente di ruolo della stessa materia al supplente.
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Messaggio Da forza Mer Giu 08, 2011 5:26 pm

se un docente è assente alla preliminare deve essere sostituito x la durata di tutti gli esami o può rientrare x ex a metà esami?
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Messaggio Da forza Gio Giu 09, 2011 9:23 pm

forza ha scritto:se un docente è assente alla preliminare deve essere sostituito x la durata di tutti gli esami o può rientrare x ex a metà esami?
nessuno?
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Messaggio Da giulia boffa Ven Giu 10, 2011 5:09 am

forza ha scritto:se un docente è assente alla preliminare deve essere sostituito x la durata di tutti gli esami o può rientrare x ex a metà esami?

beh, dipende anche da quando vuole rientrare, è questione di buon senso
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Messaggio Da forza Ven Giu 10, 2011 8:02 pm

io sapevo ke se è assente alla preliminare non può più rientrare, ma mi servirebbe la normativa se esiste
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Messaggio Da forza Dom Giu 12, 2011 6:35 pm

forza ha scritto:io sapevo ke se è assente alla preliminare non può più rientrare, ma mi servirebbe la normativa se esiste
up...
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Giu 12, 2011 8:36 pm

forza ha scritto:
forza ha scritto:io sapevo ke se è assente alla preliminare non può più rientrare, ma mi servirebbe la normativa se esiste
up...

Guarda la mia risposta al post sopra!
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Messaggio Da maggio61 Gio Giu 16, 2011 1:34 pm

Da noi un collega era assente alla preliminare perchè impegnato negli scutini di un'altra scuola, inizialmente il presidente ha detto che l'avrebbe sostituito con un altro collega poi invece lo ha comunque inserito per gli esami.

maggio61

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Giu 16, 2011 2:10 pm

maggio61 ha scritto:Da noi un collega era assente alla preliminare perchè impegnato negli scutini di un'altra scuola, inizialmente il presidente ha detto che l'avrebbe sostituito con un altro collega poi invece lo ha comunque inserito per gli esami.

E' corretto. Anche perché l'impegno non era un'assenza tipica (malattia, congedo ecc.) ed era solo per quel giorno. Ovviamente il collega dovrà sottostare a tutte le decisioni che la preliminare ha adottato
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Messaggio Da E-TEC Gio Giu 16, 2011 5:23 pm

Scusa Paolo, se ho ben capito in altro post, secondo te la sostituzione può essere richiesta anche a un docente in part-time con permessi per assistere familiare disabile?

E-TEC

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Giu 16, 2011 5:40 pm

E-TEC ha scritto:Scusa Paolo, se ho ben capito in altro post, secondo te la sostituzione può essere richiesta anche a un docente in part-time con permessi per assistere familiare disabile?

Se della stessa materia, sì. In riferimento agli esami il docente part-time ha comunque lo status di docente con i relativi obblighi d'ufficio, a nulla rilevando il numero di ore (orario intero, part time o spezzone).

Il fatto di avere diritto ai permessi di cui alla legge 104 non può essere "a priori" un motivo per cui non si può essere nominati in commissione d'esame, altrimenti dovremmo pensare che chi ha un bambino sotto i 3 anni non può essere nominato perché "potenzialmente" potrebbe chiedere il congedo parentale, di cui ovviamente avrebbe diritto.

I permessi non sono dovuti e prescrittivi nel contratto, non nel senso che non possono essere chiesti ma nel senso che il docente può anche non ricorrervi.

Quindi il docente part time, al pari degli altri docenti e indipendentemente dall'orario di servizio relativo al contratto o ai permessi di cui ha diritto, può essere nominato in commissione in sostituzione di un altro docente.
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Messaggio Da E-TEC Gio Giu 16, 2011 6:19 pm

Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:Scusa Paolo, se ho ben capito in altro post, secondo te la sostituzione può essere richiesta anche a un docente in part-time con permessi per assistere familiare disabile?

Se della stessa materia, sì. In riferimento agli esami il docente part-time ha comunque lo status di docente con i relativi obblighi d'ufficio, a nulla rilevando il numero di ore (orario intero, part time o spezzone).

Il fatto di avere diritto ai permessi di cui alla legge 104 non può essere "a priori" un motivo per cui non si può essere nominati in commissione d'esame, altrimenti dovremmo pensare che chi ha un bambino sotto i 3 anni non può essere nominato perché "potenzialmente" potrebbe chiedere il congedo parentale, di cui ovviamente avrebbe diritto.

I permessi non sono dovuti e prescrittivi nel contratto, non nel senso che non possono essere chiesti ma nel senso che il docente può anche non ricorrervi.

Quindi il docente part time, al pari degli altri docenti e indipendentemente dall'orario di servizio relativo al contratto o ai permessi di cui ha diritto, può essere nominato in commissione in sostituzione di un altro docente.

Il buon senso indurrebbe però a pensare che in un caso del genere chi ci rimette è l'ammalato a cui la legge garantisce assistenza concedendo al parente il part time e le giornate di permesso

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Giu 16, 2011 7:55 pm

E-TEC ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:Scusa Paolo, se ho ben capito in altro post, secondo te la sostituzione può essere richiesta anche a un docente in part-time con permessi per assistere familiare disabile?

Se della stessa materia, sì. In riferimento agli esami il docente part-time ha comunque lo status di docente con i relativi obblighi d'ufficio, a nulla rilevando il numero di ore (orario intero, part time o spezzone).

Il fatto di avere diritto ai permessi di cui alla legge 104 non può essere "a priori" un motivo per cui non si può essere nominati in commissione d'esame, altrimenti dovremmo pensare che chi ha un bambino sotto i 3 anni non può essere nominato perché "potenzialmente" potrebbe chiedere il congedo parentale, di cui ovviamente avrebbe diritto.

I permessi non sono dovuti e prescrittivi nel contratto, non nel senso che non possono essere chiesti ma nel senso che il docente può anche non ricorrervi.

Quindi il docente part time, al pari degli altri docenti e indipendentemente dall'orario di servizio relativo al contratto o ai permessi di cui ha diritto, può essere nominato in commissione in sostituzione di un altro docente.

Il buon senso indurrebbe però a pensare che in un caso del genere chi ci rimette è l'ammalato a cui la legge garantisce assistenza concedendo al parente il part time e le giornate di permesso

In linea di principio non concordo. Perché se il docente fosse già in commissione, e quindi non come probabile sostituto il "problema" ci sarebbe lo stesso. Nel senso che avrebbe comunque diritto ai 3 giorni. Allora mi verrebbe da dire che se il suo diritto è garantito, ci potrebbero rimettere gli allievi dal momento che verrebbe a mancare loro il docente della classe e proprio nel periodo di esami.

Il fatto di avere dei diritti, come quello dei 3 gg oppure del congedo parentale o della malattia bambino (ne elenco qualcuno), non vuol dire che il docente possa venir meno ai suoi obblighi d'ufficio. Anche se si tratta di una sostituzione.

Fermo restando, lo ripeto, la sacrosanta possibilità di esercitare il diritto.
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Messaggio Da E-TEC Gio Giu 16, 2011 8:32 pm

Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:Scusa Paolo, se ho ben capito in altro post, secondo te la sostituzione può essere richiesta anche a un docente in part-time con permessi per assistere familiare disabile?

Se della stessa materia, sì. In riferimento agli esami il docente part-time ha comunque lo status di docente con i relativi obblighi d'ufficio, a nulla rilevando il numero di ore (orario intero, part time o spezzone).

Il fatto di avere diritto ai permessi di cui alla legge 104 non può essere "a priori" un motivo per cui non si può essere nominati in commissione d'esame, altrimenti dovremmo pensare che chi ha un bambino sotto i 3 anni non può essere nominato perché "potenzialmente" potrebbe chiedere il congedo parentale, di cui ovviamente avrebbe diritto.

I permessi non sono dovuti e prescrittivi nel contratto, non nel senso che non possono essere chiesti ma nel senso che il docente può anche non ricorrervi.

Quindi il docente part time, al pari degli altri docenti e indipendentemente dall'orario di servizio relativo al contratto o ai permessi di cui ha diritto, può essere nominato in commissione in sostituzione di un altro docente.

Il buon senso indurrebbe però a pensare che in un caso del genere chi ci rimette è l'ammalato a cui la legge garantisce assistenza concedendo al parente il part time e le giornate di permesso

In linea di principio non concordo. Perché se il docente fosse già in commissione, e quindi non come probabile sostituto il "problema" ci sarebbe lo stesso. Nel senso che avrebbe comunque diritto ai 3 giorni. Allora mi verrebbe da dire che se il suo diritto è garantito, ci potrebbero rimettere gli allievi dal momento che verrebbe a mancare loro il docente della classe e proprio nel periodo di esami.

Il fatto di avere dei diritti, come quello dei 3 gg oppure del congedo parentale o della malattia bambino (ne elenco qualcuno), non vuol dire che il docente possa venir meno ai suoi obblighi d'ufficio. Anche se si tratta di una sostituzione.

Fermo restando, lo ripeto, la sacrosanta possibilità di esercitare il diritto.

Anche nella richiesta delle giornate di permesso serve il buon senso...Io non chiederei il permesso in un giorno in cui ho le prove d'esame ma in un giorno libero tra una prova e un'altra sì. Ed è questa possibilità che vorrei non perdere sostituendo un altro insegnante di una sezione non mia, nei giorni in cui non ho esami delle mie terze.


Ultima modifica di E-TEC il Ven Giu 17, 2011 12:21 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Giu 16, 2011 8:37 pm

E-TEC ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:Scusa Paolo, se ho ben capito in altro post, secondo te la sostituzione può essere richiesta anche a un docente in part-time con permessi per assistere familiare disabile?

Se della stessa materia, sì. In riferimento agli esami il docente part-time ha comunque lo status di docente con i relativi obblighi d'ufficio, a nulla rilevando il numero di ore (orario intero, part time o spezzone).

Il fatto di avere diritto ai permessi di cui alla legge 104 non può essere "a priori" un motivo per cui non si può essere nominati in commissione d'esame, altrimenti dovremmo pensare che chi ha un bambino sotto i 3 anni non può essere nominato perché "potenzialmente" potrebbe chiedere il congedo parentale, di cui ovviamente avrebbe diritto.

I permessi non sono dovuti e prescrittivi nel contratto, non nel senso che non possono essere chiesti ma nel senso che il docente può anche non ricorrervi.

Quindi il docente part time, al pari degli altri docenti e indipendentemente dall'orario di servizio relativo al contratto o ai permessi di cui ha diritto, può essere nominato in commissione in sostituzione di un altro docente.

Il buon senso indurrebbe però a pensare che in un caso del genere chi ci rimette è l'ammalato a cui la legge garantisce assistenza concedendo al parente il part time e le giornate di permesso

In linea di principio non concordo. Perché se il docente fosse già in commissione, e quindi non come probabile sostituto il "problema" ci sarebbe lo stesso. Nel senso che avrebbe comunque diritto ai 3 giorni. Allora mi verrebbe da dire che se il suo diritto è garantito, ci potrebbero rimettere gli allievi dal momento che verrebbe a mancare loro il docente della classe e proprio nel periodo di esami.

Il fatto di avere dei diritti, come quello dei 3 gg oppure del congedo parentale o della malattia bambino (ne elenco qualcuno), non vuol dire che il docente possa venir meno ai suoi obblighi d'ufficio. Anche se si tratta di una sostituzione.

Fermo restando, lo ripeto, la sacrosanta possibilità di esercitare il diritto.

Anche nella richiesta delle giornate di permesso serve il buon senso...Io non chiederei il permesso in un giorno in cui ho le prove d'esame ma in un giorno libero tra una prova e un'altra sì. Ed è questa possibilità che vorrei non perdere sostituendo un altro insegnante di una sezione non mia

Su questo non posso che concordare con te. Fermo restando che se non sei occupato in assistenza o agli orali puoi anch enon chiederlo il permesso
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Messaggio Da E-TEC Ven Giu 17, 2011 12:30 pm

Vale il punto 4 dell'art. 11 dell'O.M.6 Maggio 2011 riferita sempre agli esami di stato della secondaria superiore
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei
commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo
nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare
la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione
preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo
le disposizioni di cui all'art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.
4 Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto
di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di
servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata
delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove
scritte.
6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore
ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni
d’esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la
presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari
per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione
della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al
D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera
commissione.
7. Nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento del colloquio,
devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio
deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera
commissione, che procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.
8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno,
possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione.
In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9. L’assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentatie rigorosamente accertati.


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Messaggio Da Paolo1974 Ven Giu 17, 2011 1:30 pm

E-TEC ha scritto:Vale il punto 4 dell'art. 11 dell'O.M.6 Maggio 2011 riferita sempre agli esami di stato della secondaria superiore
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei
commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo
nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare
la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione
preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo
le disposizioni di cui all'art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.
4 Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto
di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di
servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata
delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove
scritte.
6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore
ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni
d’esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la
presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari
per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione
della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al
D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell’intera
commissione.
7. Nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento del colloquio,
devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio
deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera
commissione, che procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.
8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno,
possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione.
In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9. L’assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentatie rigorosamente accertati.


Sicuramente si potrebbe prendere in considerazione dal punto 5 in poi. Ma sempre in "analogia" al II grado.
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Messaggio Da E-TEC Ven Giu 17, 2011 3:30 pm

Non mi è chiaro il punto 5! Per "assenze successive all'espletamento delle prove scritte" si intende "più assenze fatte durante le prove scritte? ossia al momento dello svolgimento degli scritti?". E' così?
Forse sì perchè il punto 6 si riferisce all'unica assenza fatta durante le prove scritte e il punto 7 all'unica assenza fatta durante i colloqui.
Oppure si intende "nel caso di più assenze fatte dopo le prove scritte?"

Comunque anche per i docenti della scuola media non impegnati negli esami, perchè titolari di classi prime e seconde, dovrebbe valere il punto 4: a loro è ingiustamente concesso stare a casa un mese in più rispetto agli altri....

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Giu 17, 2011 8:22 pm

E-TEC ha scritto:Non mi è chiaro il punto 5! Per "assenze successive all'espletamento delle prove scritte" si intende "più assenze fatte durante le prove scritte? ossia al momento dello svolgimento degli scritti?". E' così?
Forse sì perchè il punto 6 si riferisce all'unica assenza fatta durante le prove scritte e il punto 7 all'unica assenza fatta durante i colloqui.
Oppure si intende "nel caso di più assenze fatte dopo le prove scritte?"

Comunque anche per i docenti della scuola media non impegnati negli esami, perchè titolari di classi prime e seconde, dovrebbe valere il punto 4: a loro è ingiustamente concesso stare a casa un mese in più rispetto agli altri....

Un'assenza dopo gli scritti può andare. Già con due giorni si è sostituiti.

Per la scuola di I grado non è che vale o non vale, non c'è la normativa specifica. In ogni caso siccome gli esami finiscono comunque entro il 30 giugno, non c'è pericolo che qualche docente prima del 30 vada in alaska. Anche perché chi non è impegnato con gli esami ha, fino al 30 giugno, sicuramente qualche impegno (almeno uno) deliberato già ad inizio anno.

Se necessario potrà essere quindi chiamato nella sostituzione. In molte scuole di I grado vige la prassi, non supportata da nessuna normativa (è bene precisarlo), che tutti i docenti siano presenti alla riunione preliminare in modo che se c'è bisogno di qualche docente, già in quella sede può avvenire la sostituzione.
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Messaggio Da E-TEC Mer Giu 22, 2011 5:22 pm

Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:Non mi è chiaro il punto 5! Per "assenze successive all'espletamento delle prove scritte" si intende "più assenze fatte durante le prove scritte? ossia al momento dello svolgimento degli scritti?". E' così?
Forse sì perchè il punto 6 si riferisce all'unica assenza fatta durante le prove scritte e il punto 7 all'unica assenza fatta durante i colloqui.
Oppure si intende "nel caso di più assenze fatte dopo le prove scritte?"

Comunque anche per i docenti della scuola media non impegnati negli esami, perchè titolari di classi prime e seconde, dovrebbe valere il punto 4: a loro è ingiustamente concesso stare a casa un mese in più rispetto agli altri....

Un'assenza dopo gli scritti può andare. Già con due giorni si è sostituiti.

Per la scuola di I grado non è che vale o non vale, non c'è la normativa specifica. In ogni caso siccome gli esami finiscono comunque entro il 30 giugno, non c'è pericolo che qualche docente prima del 30 vada in alaska. Anche perché chi non è impegnato con gli esami ha, fino al 30 giugno, sicuramente qualche impegno (almeno uno) deliberato già ad inizio anno.

Se necessario potrà essere quindi chiamato nella sostituzione. In molte scuole di I grado vige la prassi, non supportata da nessuna normativa (è bene precisarlo), che tutti i docenti siano presenti alla riunione preliminare in modo che se c'è bisogno di qualche docente, già in quella sede può avvenire la sostituzione.

Nella scuola dove sono attualmente, mentre gli insegnanti di Lettere, Matematica e Lingue dopo la rispettiva prova scritta e la correzione (avvenuta nel pomeriggio degli stessi giorni degli scritti) se ne sono stati a casa fino alla prova INVALSI, gli insegnanti (inclusi quelli in P/T) di Arte, Musica, E.Fisica e Tecnologia sono stati a scuola di assistenza per tutte le 5 prove scritte e nel giorno INVALSI anche per la correzione e l'inserimento dei dati! Quelli che non hanno le terze sono spariti per ricomparire il giorno del collegio docenti di fine anno....Ci vorrebbe una chiara normativa ma in mancanza, se per analogia sono presi in considerazione alcuni punti, è bene che vengano presi in considerazione anche gli altri.

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Giu 22, 2011 5:49 pm

E-TEC ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
E-TEC ha scritto:Non mi è chiaro il punto 5! Per "assenze successive all'espletamento delle prove scritte" si intende "più assenze fatte durante le prove scritte? ossia al momento dello svolgimento degli scritti?". E' così?
Forse sì perchè il punto 6 si riferisce all'unica assenza fatta durante le prove scritte e il punto 7 all'unica assenza fatta durante i colloqui.
Oppure si intende "nel caso di più assenze fatte dopo le prove scritte?"

Comunque anche per i docenti della scuola media non impegnati negli esami, perchè titolari di classi prime e seconde, dovrebbe valere il punto 4: a loro è ingiustamente concesso stare a casa un mese in più rispetto agli altri....

Un'assenza dopo gli scritti può andare. Già con due giorni si è sostituiti.

Per la scuola di I grado non è che vale o non vale, non c'è la normativa specifica. In ogni caso siccome gli esami finiscono comunque entro il 30 giugno, non c'è pericolo che qualche docente prima del 30 vada in alaska. Anche perché chi non è impegnato con gli esami ha, fino al 30 giugno, sicuramente qualche impegno (almeno uno) deliberato già ad inizio anno.

Se necessario potrà essere quindi chiamato nella sostituzione. In molte scuole di I grado vige la prassi, non supportata da nessuna normativa (è bene precisarlo), che tutti i docenti siano presenti alla riunione preliminare in modo che se c'è bisogno di qualche docente, già in quella sede può avvenire la sostituzione.

Nella scuola dove sono attualmente, mentre gli insegnanti di Lettere, Matematica e Lingue dopo la rispettiva prova scritta e la correzione (avvenuta nel pomeriggio degli stessi giorni degli scritti) se ne sono stati a casa fino alla prova INVALSI, gli insegnanti (inclusi quelli in P/T) di Arte, Musica, E.Fisica e Tecnologia sono stati a scuola di assistenza per tutte le 5 prove scritte e nel giorno INVALSI anche per la correzione e l'inserimento dei dati! Quelli che non hanno le terze sono spariti per ricomparire il giorno del collegio docenti di fine anno....Ci vorrebbe una chiara normativa ma in mancanza, se per analogia sono presi in considerazione alcuni punti, è bene che vengano presi in considerazione anche gli altri.

1. I turni di vigilanza li dispone il Presidente di Commissione, compresa la correzione delle prove INVALSI. Quindi ogni rimostranza oppure proposta va fatta in sede di preliminare.

2. I docenti che non hanno le terze non rientrano nei lavori della Commissione, che, da normativa, appartengono d'ufficio esclusivamente ai docenti della terza classe. A meno che, ovviamente, non vi sia necessità di sostituzioni e quindi i docenti delle altre classi possono essere chiamati, in via residuale, per i turni di vigilanza nei giorni degli scritti (idem per l'insegnante di religione). Aggiungo che un prassi ormai consolidata, ma non supportata da nessuna normativa, vuole anche tutti i docenti delle classi siano presenti alla preliminare. Cosa che non è per nulla richiesta e quindi non è legittima.
Quindi i docenti delle classi I e II se non hanno impegni collegiali possono anche stare a casa dal termine delle lezioni al 30/6.

Ritorno a dire, in senso più generale, che l'analogia non è comunque normativa. In senso più spicciolo, un ricorso fondato su una mancata applicazione dell'"analogia" non troverebbe supporto.
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Messaggio Da arcadia Gio Giu 23, 2011 2:52 pm

In ogni caso siccome gli esami finiscono comunque entro il 30 giugno, non c'è pericolo che qualche docente prima del 30 vada in alaska

quindi il 1° luglio posso andare in alaska e far ritorno il 29 agosto? ;-) mi spiego meglio, sto facendo supplenza sp per tutto giugno alle medie con 3 terze. se ci fossero dei ricorsi, sarebbero a settembre? in ogni caso potrebbero fare a meno di me (arte)? non ho alcuna intenzione di tornare anticipatamente dall'alaska ;-)

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Giu 23, 2011 3:56 pm

arcadia ha scritto:
In ogni caso siccome gli esami finiscono comunque entro il 30 giugno, non c'è pericolo che qualche docente prima del 30 vada in alaska

quindi il 1° luglio posso andare in alaska e far ritorno il 29 agosto? ;-) mi spiego meglio, sto facendo supplenza sp per tutto giugno alle medie con 3 terze. se ci fossero dei ricorsi, sarebbero a settembre? in ogni caso potrebbero fare a meno di me (arte)? non ho alcuna intenzione di tornare anticipatamente dall'alaska ;-)

Il contratto termina il 30. Quindi buon viaggio e non dimenticare la maglia di lana! Eh eh

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Messaggio Da E-TEC Lun Giu 27, 2011 2:02 pm

Ho trovato queste notizie:
DAL
ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
Manuale del Presidente della Commissione d’Esame
Pier Giorgio Lupparelli
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale G.Carducci
Foligno
…….Altra parte del verbale è dedicata alle eventuali sostituzioni dei commissari; vediamo come e quando. Se un docente dovesse essere assente prima della seduta preliminare e se la scuola ha il tempo necessario, il dirigente (non il presidente) nomina il sostituto, che può essere prioritariamente un docente in servizio nella scuola (della stessa materia di chi è assente) e non impegnato negli esami, oppure, in mancanza si procede con il ricorso alla supplenza temporanea.
Se invece l’assenza dovesse verificarsi durante le operazioni d’esame, stavolta è il presidente a sostituire prioritariamente con un docente interno della stessa materia, che già fa parte della commissione (ma compatibilmente con l’organizzazione); in subordine si ricorre ad un docente della scuola non impegnato negli esami (ovviamente della stessa materia del docente assente) ed ancora, in mancanza, si nomina per una supplenza temporanea.
Attenzione! Verbalizzare tutto (chi manca, chi sostituisce, ecc.). Se poi un presidente è proprio “sfigato” può capitare (a me è capitato) che sia assente un docente di una determinata materia“rara” (es. artistica), non c’è nessun altro nella scuola, il supplente non si trova, manca un giorno alla chiusura e occorre trovare qualcuno che sia presente magari agli ultimi orali... allora contattare subito il dirigente tecnico dell’ufficio scolastico (in genere risolvono tutti i casi difficili)…………


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