sostituzione docente assente esami terza media
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sostituzione docente assente esami terza media
ciao, vorrei chiedervi se è possibile che il presidente della commissione degli esami di 3 media, in assenza di una docente di matematica possa sostituirla con altri docenti della scuola non impegnati durante gli esami (perchè docenti di classe prima di sostegno per esempio....). attualmente ho avutola nomina sul sostegno ma sono abilitata in matematica....non vorrei avere spiacevoli sorprese...
cosa dovrebbe fare il Presidente? scorrere le graduatorie di istituto e poi nominare il supplente da quelle graduatorie o reperire noi?
cosa dovrebbe fare il Presidente? scorrere le graduatorie di istituto e poi nominare il supplente da quelle graduatorie o reperire noi?
catione- Messaggi : 222
Data d'iscrizione : 12.10.10
Re: sostituzione docente assente esami terza media
Altra parte del verbale è dedicata alle eventuali sostituzioni dei commissari; vediamo come e quando. Se un docente dovesse essere assente prima della seduta preliminare e se la scuola ha il tempo necessario, il dirigente (non il presidente) nomina il sostituto, che può essere prioritariamente un docente in servizio nella scuola (della stessa materia di chi è assente o anche, in subordine, in possesso della abilitazione all’insegnamento per quella determinata disciplina; vedi DPR n. 362 del 14 maggio 1966, art. e non impegnato negli esami, oppure, in sua mancanza, si procede con il ricorso alla supplenza temporanea. Se invece l’assenza dovesse verificarsi durante le operazioni d’esame, stavolta è il presidente a sostituire prioritariamente con un docente interno della stessa materia, che già fa parte della commissione (compatibilmente però con l’organizzazione e soprattutto con la gestione delle prove orali); se si prevedono serie difficoltà organizzative, in subordine si ricorre a un docente della scuola non impegnato negli esami (ovviamente della stessa disciplina del docente assente, oppure che sia in possesso di una abilitazione o titolo di studio che gli permetta l’accesso all’insegnamento della disciplina del commissario assente, anche se nella sua scuola è titolare di una’altra classe di concorso). Se non c’è questa disponibilità, si ricorre alla nomina attraverso una supplenza temporanea, che sarà effettuata non dal presidente, ma dal dirigente della scuola, il quale è giuridicamente competente a formalizzare il contratto di assunzione. La nomina sarà effettuata per i soli giorni d’impegno effettivo per gli esami. Attenzione! Verbalizzare tutto (chi manca, chi sostituisce, ecc.). Se poi un presidente è proprio “sfigato” può capitare (a me è capitato) che sia assente un docente di una determinata materia “rara” (es. Arte), che non c’è altro docente della stessa disciplina nella scuola, che il supplente non si trova, che manca un giorno alla chiusura e occorre reperire comunque qualcuno che sia presente per gli ultimi orali. Tale situazione eccezionale sarà valutata di volta in volta, per cui se si deve garantire il diritto prioritario alla valutazione dei candidati e la conclusione degli esami e tutto ciò non sembra realizzabile in tempi ristrettissimi, il presidente dovrà immediatamente contattare l’U.S.R. di competenza.
E’ utile, a proposito di assenze dei commissari, vedere come si può gestire con equilibrio ed intelligenza una breve ed imprevedibile assenza (per esempio un malore improvviso) di un commissario solo per il primo giorno di riunione della plenaria. Poiché per l’insediamento di quest’ultima non ci saranno votazioni relative alla valutazione dei candidati, quindi non è richiesto un collegio perfetto nella composizione, che sarebbe obbligatorio invece per l’attribuzione del voto finale da parte della sottocommissione o per la ratifica e poiché occorre in ogni caso procedere con gli adempimenti iniziali per non mettere a rischio l’andamento degli stessi esami, al limite si può, nella impossibilità di trovare soluzioni immediate ed alternative, effettuare comunque il primo incontro anche con l’assenza di un commissario. Ciò è legittimo, in quanto non c’è nessuna norma
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che dichiari nullo l’insediamento iniziale se manca un membro della commissione. A conferma di ciò, basta leggere con attenzione l’art. 8 del DPR n. 362 del 14 maggio 1966 (compiti del presidente): “Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della commissione provvede, se necessario, il presidente che affiderà l’incarico…”. Quel “se necessario” vuol dire che il presidente sostituirà solo se si prevede una assenza di una certa durata, soprattutto quando ci sarà bisogno del collegio perfetto; ma una breve assenza non rientra in questa ipotesi, anzi, chiamare un sostituto se non è necessario, sarebbe a questo punto controproducente anche dal punto di vista della gestione ‘didattica’ dell’esame. Ovviamente si dovrà ripristinare subito la normalità: se necessario, si nomina un sostituto con le modalità descritte precedentemente (ripeto solo se si prevede una assenza prolungata che va ad incidere sulla collegialità perfetta di alcune operazioni), altrimenti se l’assenza rimane come fatto eccezionale e limitato al solo giorno della plenaria iniziale o poco oltre, il docente in questione potrà operare a tutti gli effetti nella commissione d’esame, non dimenticando di fargli firmare, appena rientrato, le dichiarazioni relative alle parentele/affinità e alla istruzione privata dei candidati, nonché di fargli prendere visione di tutte le decisioni adottate in plenaria. Identiche considerazioni e modalità di gestione delle operazioni d’esame, valgono qualora si verifichi una assenza improvvisa per la presentazione delle terne delle prove scritte; ciò vuol dire che, poiché è impossibile modificare il calendario, si prenderanno in considerazione i temi proposti da altri docenti di una determinata materia; tanto è comunque compito del presidente scegliere alla fine la terna da sottoporre al sorteggio.
Un’ultima considerazione relativa alla eventuale richiesta, da parte dei docenti che fanno parte della commissione e durante il periodo degli esami, di giorni di permesso per motivi personali o familiari, come da CCNL vigente (art. 15 c2). Va chiarito innanzitutto che la domanda sarà indirizzata al dirigente scolastico della scuola e non al presidente della commissione, poiché quest’ultimo non ha la veste giuridica, in quel contesto, di gestire i permessi. Il D.S., o suo delegato, comunicherà poi il verificarsi di eventuali concessioni di permessi al presidente, il quale adotterà le soluzioni più idonee a garantire il programmato andamento degli esami (sostituzioni, riformulazione del calendario e così via). Comunque il docente in questione dovrà, nei limiti del possibile, adottare tutti gli accorgimenti utili per ridurre il disagio nei confronti dei colleghi e della organizzazione scolastica. Si ricorda che i permessi per usufruire della L. 104/1992 devono essere programmati e richiesti con congruo anticipo, salvo dimostrate situazioni di emergenza; ciò in base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.
E’ utile, a proposito di assenze dei commissari, vedere come si può gestire con equilibrio ed intelligenza una breve ed imprevedibile assenza (per esempio un malore improvviso) di un commissario solo per il primo giorno di riunione della plenaria. Poiché per l’insediamento di quest’ultima non ci saranno votazioni relative alla valutazione dei candidati, quindi non è richiesto un collegio perfetto nella composizione, che sarebbe obbligatorio invece per l’attribuzione del voto finale da parte della sottocommissione o per la ratifica e poiché occorre in ogni caso procedere con gli adempimenti iniziali per non mettere a rischio l’andamento degli stessi esami, al limite si può, nella impossibilità di trovare soluzioni immediate ed alternative, effettuare comunque il primo incontro anche con l’assenza di un commissario. Ciò è legittimo, in quanto non c’è nessuna norma
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che dichiari nullo l’insediamento iniziale se manca un membro della commissione. A conferma di ciò, basta leggere con attenzione l’art. 8 del DPR n. 362 del 14 maggio 1966 (compiti del presidente): “Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della commissione provvede, se necessario, il presidente che affiderà l’incarico…”. Quel “se necessario” vuol dire che il presidente sostituirà solo se si prevede una assenza di una certa durata, soprattutto quando ci sarà bisogno del collegio perfetto; ma una breve assenza non rientra in questa ipotesi, anzi, chiamare un sostituto se non è necessario, sarebbe a questo punto controproducente anche dal punto di vista della gestione ‘didattica’ dell’esame. Ovviamente si dovrà ripristinare subito la normalità: se necessario, si nomina un sostituto con le modalità descritte precedentemente (ripeto solo se si prevede una assenza prolungata che va ad incidere sulla collegialità perfetta di alcune operazioni), altrimenti se l’assenza rimane come fatto eccezionale e limitato al solo giorno della plenaria iniziale o poco oltre, il docente in questione potrà operare a tutti gli effetti nella commissione d’esame, non dimenticando di fargli firmare, appena rientrato, le dichiarazioni relative alle parentele/affinità e alla istruzione privata dei candidati, nonché di fargli prendere visione di tutte le decisioni adottate in plenaria. Identiche considerazioni e modalità di gestione delle operazioni d’esame, valgono qualora si verifichi una assenza improvvisa per la presentazione delle terne delle prove scritte; ciò vuol dire che, poiché è impossibile modificare il calendario, si prenderanno in considerazione i temi proposti da altri docenti di una determinata materia; tanto è comunque compito del presidente scegliere alla fine la terna da sottoporre al sorteggio.
Un’ultima considerazione relativa alla eventuale richiesta, da parte dei docenti che fanno parte della commissione e durante il periodo degli esami, di giorni di permesso per motivi personali o familiari, come da CCNL vigente (art. 15 c2). Va chiarito innanzitutto che la domanda sarà indirizzata al dirigente scolastico della scuola e non al presidente della commissione, poiché quest’ultimo non ha la veste giuridica, in quel contesto, di gestire i permessi. Il D.S., o suo delegato, comunicherà poi il verificarsi di eventuali concessioni di permessi al presidente, il quale adotterà le soluzioni più idonee a garantire il programmato andamento degli esami (sostituzioni, riformulazione del calendario e così via). Comunque il docente in questione dovrà, nei limiti del possibile, adottare tutti gli accorgimenti utili per ridurre il disagio nei confronti dei colleghi e della organizzazione scolastica. Si ricorda che i permessi per usufruire della L. 104/1992 devono essere programmati e richiesti con congruo anticipo, salvo dimostrate situazioni di emergenza; ciò in base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.
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