Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
Vorrei un chiarimento cortesemente:
L'USP pubblica, in prima battuta, poi rettificata, una graduatoria dove mi si attribuiscono contemporaneamente le sedi di assegnazione provvisoria sia su posto comune (dove ero primo in graduatoria) che su sostegno! (avendo richiesto in domanda anche l'attribuzione su sostegno oltre che su posto comune).
Premetto anche, che nella provincia di assegnazione per il posto comune in oggetto è disponibile solo una cattedra piena (17h).
Qualche giorno dopo, l'usp, dice di essersi accorta dell'errato "doppione" (non possono assegnarmi due scuole da 18 ore) e pubblica una parziale rettifica, "depennandomi" dalla posizione su posto comune, dove risulto primo, e conferendomi attribuzione provvisoria su sostegno, in via prioritaria ma, così facendo, favorendo il secondo in graduatoria, che ha solo richiesto l'ass.provv. su posto comune, il quale altrimenti non avrebbe conseguito incarico.
Consapevole del fatto che esiste una certa discrezionalità da parte dell'usp, e che la stessa deve attenersi al CCNL specifico, io non vedo comunque un nesso di concorrenza come previsto al punto 41 del citato contratto, tale da far decidere, senza consultarmi, l'usp a sollevarmi dall'attribuzione su posto comune dando priorità al sostegno come recita l'art. 9 comma 1 del suddetto CCNL.
Mi chiedo, e vi chiedo soprattutto, se sussistano nel mio caso gli estremi per ricorrere.
Grazie.
L'USP pubblica, in prima battuta, poi rettificata, una graduatoria dove mi si attribuiscono contemporaneamente le sedi di assegnazione provvisoria sia su posto comune (dove ero primo in graduatoria) che su sostegno! (avendo richiesto in domanda anche l'attribuzione su sostegno oltre che su posto comune).
Premetto anche, che nella provincia di assegnazione per il posto comune in oggetto è disponibile solo una cattedra piena (17h).
Qualche giorno dopo, l'usp, dice di essersi accorta dell'errato "doppione" (non possono assegnarmi due scuole da 18 ore) e pubblica una parziale rettifica, "depennandomi" dalla posizione su posto comune, dove risulto primo, e conferendomi attribuzione provvisoria su sostegno, in via prioritaria ma, così facendo, favorendo il secondo in graduatoria, che ha solo richiesto l'ass.provv. su posto comune, il quale altrimenti non avrebbe conseguito incarico.
Consapevole del fatto che esiste una certa discrezionalità da parte dell'usp, e che la stessa deve attenersi al CCNL specifico, io non vedo comunque un nesso di concorrenza come previsto al punto 41 del citato contratto, tale da far decidere, senza consultarmi, l'usp a sollevarmi dall'attribuzione su posto comune dando priorità al sostegno come recita l'art. 9 comma 1 del suddetto CCNL.
Mi chiedo, e vi chiedo soprattutto, se sussistano nel mio caso gli estremi per ricorrere.
Grazie.
Ultima modifica di Descartes11 il Ven Ago 07, 2015 1:12 pm - modificato 4 volte.
Descartes11- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 18.06.12
Età : 58
Re: Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
Occorre capire la motivazione dell'esclusione. L'atp deve renderla pubblica
scromo- Messaggi : 982
Data d'iscrizione : 15.07.11
Re: Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
Forse mi sono spiegato male, non sono stato "depennato", ma mi hanno tolto (in base ad una lettura secondo me sommaria ed errata dell'art. 9 CCNL delle AP) la cattedra su posto comune per attribuirmi quella su sostegno, senza in alcun modo interpellarmi.
L'ATP non ha dato alcuna spiegazione scritta dell'errore compiuto e della decisione presa. Ho chiesto convocazione e mi hanno risposto seccamente e senza alcun dialogo costruttivo che hanno optato (loro) l'assegnazione su sostegno perchè prioritaria su posto comune.
In realtà l'art. 9 comma 1, così riporta:
"Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive."
Mi pare evidente che se decade "il fine" nell'articolo, non si deve procedere a dare priorità al sostegno ma dare l'AP su posto comune, ommeglio, per assimilazione alle procedure delle assegnazioni cattedre da provveditorato, interpellando il docente che ne ha dirirtto. Dico bene?
L'ATP non ha dato alcuna spiegazione scritta dell'errore compiuto e della decisione presa. Ho chiesto convocazione e mi hanno risposto seccamente e senza alcun dialogo costruttivo che hanno optato (loro) l'assegnazione su sostegno perchè prioritaria su posto comune.
In realtà l'art. 9 comma 1, così riporta:
"Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive."
Mi pare evidente che se decade "il fine" nell'articolo, non si deve procedere a dare priorità al sostegno ma dare l'AP su posto comune, ommeglio, per assimilazione alle procedure delle assegnazioni cattedre da provveditorato, interpellando il docente che ne ha dirirtto. Dico bene?
Descartes11- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 18.06.12
Età : 58
Re: Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
Se nella domanda di AP hai chiesto prioritariamednte posto comune e secondariamente sostegno, avevi diritto alla cattedra su posto comune inizialmente assegnata e avrebbero dovuto annullare la doppia AP, ma quella sul sostegno. Poco importa se il collega (secondo in graduatoria), avendo richiesto solo posto comune, sarebbe rimasto senza AP, pazienza, ma il tuo diritto come primo in graduatoria era quello di essere sistemato in base alle tue richieste e, mi pare di capire che la tua richiesta principale fosse su posto comune e non su sostegno.
La risposta data dall'ATP è, a parer mio, un modo per "arrampicarsi sugli specchi" cercando di giustificare un errore sul quale non vogliono porre rimedio.
L'art. 9 del contratto si riferisce alle utilizzazioni e non alle AP che vengono "lavorate" dopo, infatti rileggendolo insieme:
"Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione (l'obiettivo è quindi quello di liberare cattedre di posto comune per le utilizzazioni dei docenti soprannumerari, DOP o titolari in provincia e siamo ancora nella fase di mobilità annuale dove le AP non vengono ancora prese in considerazione) e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive."
Non mi pare che ci sia scritto che per consentire l'AP di tutti i docenti che la richiedono bisogna penalizzare il docente primo in graduatoria non considerando le sue priorità di scelta.
A parer mio ci sono le motivazioni per fare ricorso
La risposta data dall'ATP è, a parer mio, un modo per "arrampicarsi sugli specchi" cercando di giustificare un errore sul quale non vogliono porre rimedio.
L'art. 9 del contratto si riferisce alle utilizzazioni e non alle AP che vengono "lavorate" dopo, infatti rileggendolo insieme:
"Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione (l'obiettivo è quindi quello di liberare cattedre di posto comune per le utilizzazioni dei docenti soprannumerari, DOP o titolari in provincia e siamo ancora nella fase di mobilità annuale dove le AP non vengono ancora prese in considerazione) e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive."
Non mi pare che ci sia scritto che per consentire l'AP di tutti i docenti che la richiedono bisogna penalizzare il docente primo in graduatoria non considerando le sue priorità di scelta.
A parer mio ci sono le motivazioni per fare ricorso
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
Come al solito, Giovanna, sei stata chiara ed illuminante.
Ho solo un ultimo dubbio, quando ti riferisci al fatto di aver dato priorità al posto comune piuttosto che al sostegno....
Come ben sai, quest'anno le AP si richiedevano esclusivamente (tranne eccezioni) "on-line".
Ebbene, io non ho trovato nel modello, una sezione che consentisse di esprimere preferenze...
Nella sezione I: “Tipi di posto” ai quali il docente intende partecipare ipse dixit, (e non ai quali il docente vuole dare preferenza!) al punto 33 non è consentito (e non ha la funzione) di esprimere preferenza prioritaria su posto comune o sostegno, ma solo ed esclusivamente l’intenzione di partecipare (quindi implicitamente subordinando il sostegno al posto comune!) e che, d’altronde, la subalternità della preferenza non è esprimibile in nessuna delle altre sezioni del modulo.
[/url]
Viceversa, se, ipoteticamente e per assurdo, tale sezione avesse avuto funzione implicita di “priorità”, ci si sarebbe aspettati un ordinamento cardinale delle opzioni da barrare, il chè non è!
Pertanto la natura del modello on line al punto 33 non consentendo in alcun modo di poter esprimere preferenza, dà per assunto che la preferenza sia connaturata nella richiesta su posto comune e, secondariamente anche su sostegno.
Concordi?
Ho solo un ultimo dubbio, quando ti riferisci al fatto di aver dato priorità al posto comune piuttosto che al sostegno....
Come ben sai, quest'anno le AP si richiedevano esclusivamente (tranne eccezioni) "on-line".
Ebbene, io non ho trovato nel modello, una sezione che consentisse di esprimere preferenze...
Nella sezione I: “Tipi di posto” ai quali il docente intende partecipare ipse dixit, (e non ai quali il docente vuole dare preferenza!) al punto 33 non è consentito (e non ha la funzione) di esprimere preferenza prioritaria su posto comune o sostegno, ma solo ed esclusivamente l’intenzione di partecipare (quindi implicitamente subordinando il sostegno al posto comune!) e che, d’altronde, la subalternità della preferenza non è esprimibile in nessuna delle altre sezioni del modulo.
[/url]
Viceversa, se, ipoteticamente e per assurdo, tale sezione avesse avuto funzione implicita di “priorità”, ci si sarebbe aspettati un ordinamento cardinale delle opzioni da barrare, il chè non è!
Pertanto la natura del modello on line al punto 33 non consentendo in alcun modo di poter esprimere preferenza, dà per assunto che la preferenza sia connaturata nella richiesta su posto comune e, secondariamente anche su sostegno.
Concordi?
Ultima modifica di Descartes11 il Sab Ago 08, 2015 8:37 am - modificato 1 volta.
Descartes11- Messaggi : 55
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Descartes11- Messaggi : 55
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Età : 58
Re: Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
Ricordavo, sbagliando, che ci fosse la possibilità di inserire l'ordine di gradimento sulla tipologia di posto (comune o sostegno), mentre, come giustamente mi fai notare, non è così.
La mia memoria mi ha ingannato e ho confuso con la casella 26 della SEZIONE G1 - RICHIESTA ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE
26. Ordine di gradimento della presente domanda di assegnazione provvisoria (1°, 2°, 3°)
Tu, invece parli di posto comune e sostegno nello stesso grado che è quello di titolarità
Il fatto che non puoi esprimere priorità per posto comune rispetto al sostegno e l'analisi della sequenza operativa (allegato 3 del CCNI) dove nella fase 20bis rientra "l'Assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare di posto comune nella provincia", fase che precede le AP su posto comune, mi fa concludere che l'AT non abbia commesso errori, ma sono io ad aver sbagliato la precedente risposta dando per scontata l'indicazione di priorità nella domanda che invece non c'è.
Diverso sarebbe stato se avessi richiesto altra cdc e in questo caso sarebbe stata automatica la priorità sulla cdc di titolarità e la richiesta per altra cdc sarebbe stata considerata aggiuntiva.
Scusami per l'errore nella risposta del precedente post
La mia memoria mi ha ingannato e ho confuso con la casella 26 della SEZIONE G1 - RICHIESTA ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE
26. Ordine di gradimento della presente domanda di assegnazione provvisoria (1°, 2°, 3°)
Tu, invece parli di posto comune e sostegno nello stesso grado che è quello di titolarità
Il fatto che non puoi esprimere priorità per posto comune rispetto al sostegno e l'analisi della sequenza operativa (allegato 3 del CCNI) dove nella fase 20bis rientra "l'Assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare di posto comune nella provincia", fase che precede le AP su posto comune, mi fa concludere che l'AT non abbia commesso errori, ma sono io ad aver sbagliato la precedente risposta dando per scontata l'indicazione di priorità nella domanda che invece non c'è.
Diverso sarebbe stato se avessi richiesto altra cdc e in questo caso sarebbe stata automatica la priorità sulla cdc di titolarità e la richiesta per altra cdc sarebbe stata considerata aggiuntiva.
Scusami per l'errore nella risposta del precedente post
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Chiarimento sull'ordine dell'attribuzione dell'assegnazione provvisoria
ok, grazie ancora. Comunque sia, l'APT non poteva darmi, quale giustificazione dell'attribuzione su sostegno, l'applicazione dell'art 9 comma1. Io, però, un vizietto di forma nel modello da compilare ce lo vedrei...
Descartes11- Messaggi : 55
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Età : 58
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