Presidente rifiuta prove equipollenti per disabile
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Presidente rifiuta prove equipollenti per disabile
Cari colleghi del forum, non so se è capitato anche a voi ma oggi in riunione plenaria il Presidente di commissione affermava che le prove equipollenti non danno all' alunno la Licenza Media ma un Certificato di Credito Formativo. Visto che questa scuola è una vera babilonia.... come devo comportarmi...domani abbiamo la prova scritta di italiano scuola media. Da premettere che la referente del sostegno ha insistito ma invano, a questo punto chiedo ma lo Stato che ci manda a fare nelle scuole se poi le leggi non vengono attuate per i disabili.
eva78- Messaggi : 144
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: Presidente rifiuta prove equipollenti per disabile
eva78 ha scritto:Cari colleghi del forum, non so se è capitato anche a voi ma oggi in riunione plenaria il Presidente di commissione affermava che le prove equipollenti non danno all' alunno la Licenza Media ma un Certificato di Credito Formativo. Visto che questa scuola è una vera babilonia.... come devo comportarmi...domani abbiamo la prova scritta di italiano scuola media. Da premettere che la referente del sostegno ha insistito ma invano, a questo punto chiedo ma lo Stato che ci manda a fare nelle scuole se poi le leggi non vengono attuate per i disabili.
Intanto nella scuola secondaria di I grado non è corretto parlare di prove "equipollenti", dicitura che appartiene al II grado.
Questa la normativa:
DPR 122/09
Articolo 9
Valutazione degli alunni con disabilita’
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla
base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le
modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a
carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e
successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le
prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei
docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro
necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui
diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini
del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione
e formazione.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Presidente rifiuta prove equipollenti per disabile
e nel caso dell'esame della scuola di II grado? il presidente può fare storie per le prove equipollenti (obiettivi minimi)? è la commissione a decidere se adattare le prove ministeriali o preparare prove diverse ma equipollenti?
in concreto, l'insegnante di sostegno che ruolo ha? può prestare assistenza? può essere invece negata la sua presenza?
in concreto, l'insegnante di sostegno che ruolo ha? può prestare assistenza? può essere invece negata la sua presenza?
Puccina- Messaggi : 1538
Data d'iscrizione : 05.05.11
Re: Presidente rifiuta prove equipollenti per disabile
Paolo ma quando si parla di "’esame conclusivo del primo ciclo" si intende l'esame di terza media?Paolo1974 ha scritto:eva78 ha scritto:Cari colleghi del forum, non so se è capitato anche a voi ma oggi in riunione plenaria il Presidente di commissione affermava che le prove equipollenti non danno all' alunno la Licenza Media ma un Certificato di Credito Formativo. Visto che questa scuola è una vera babilonia.... come devo comportarmi...domani abbiamo la prova scritta di italiano scuola media. Da premettere che la referente del sostegno ha insistito ma invano, a questo punto chiedo ma lo Stato che ci manda a fare nelle scuole se poi le leggi non vengono attuate per i disabili.
Intanto nella scuola secondaria di I grado non è corretto parlare di prove "equipollenti", dicitura che appartiene al II grado.
Questa la normativa:
DPR 122/09
Articolo 9
Valutazione degli alunni con disabilita’
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla
base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le
modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a
carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e
successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le
prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei
docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro
necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui
diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini
del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione
e formazione.
siamesedream- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 10.09.11
Re: Presidente rifiuta prove equipollenti per disabile
Mi sono risposta da sola: si! :-))
siamesedream- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 10.09.11
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