TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
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TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Se avessi saputo prima che nei 5 anni necessari per il trasferimento si contano anche quelli da precari nella provincia,mi sarei regolata diversamente nella domanda di aggiornamento.Ma vi pare giusto che abbiamo dovuto fare le domande di aggiornamento senza conoscere le regole????
speranza- Messaggi : 1491
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
speranza ha scritto:Se avessi saputo prima che nei 5 anni necessari per il trasferimento si contano anche quelli da precari nella provincia,mi sarei regolata diversamente nella domanda di aggiornamento?Ma vi pare giusto che abbiamo dovuto fare le domande di aggiornamento senza conoscere le regole????
si sapeva dei cinque anni, nero su bianco post ruolo non era scritto, era una specie di leggenda metropolitana che saltò fuori sul forum
FRANCY2- Messaggi : 2477
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
si può avere la fonte di questa notizia???? è pazzesco... anche se ormai non mi stupsco più di nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Keisha1- Messaggi : 270
Data d'iscrizione : 30.05.11
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
speranza ha scritto:Se avessi saputo prima che nei 5 anni necessari per il trasferimento si contano anche quelli da precari nella provincia,mi sarei regolata diversamente nella domanda di aggiornamento.Ma vi pare giusto che abbiamo dovuto fare le domande di aggiornamento senza conoscere le regole????
in che senso si contano qlli da precari ? cioè , non si puo chied trasferim dopo 5 anni in cui si è ottenuto il ruolo?
malibustacy- Messaggi : 3014
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Pare che il Dl sviluppo contempli la possibilità di trasferirsi anche se i 5 anni sono di pre-ruolo e poi di ruolo nella stessa provincia....Ma non dovevamo saperlo prima??Io avrei fatto un'altra scelta!!!!Quando abbiamo fatto la domanda i 5 anni dovevano essere dopo il ruolo ed io,come tanti altri,ho preso una decisione importantissima basandomi su quelle regole.
speranza- Messaggi : 1491
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
speranza ha scritto:Pare che il Dl sviluppo contempli la possibilità di trasferirsi anche se i 5 anni sono di pre-ruolo e poi di ruolo nella stessa provincia....Ma non dovevamo saperlo prima??Io avrei fatto un'altra scelta!!!!Quando abbiamo fatto la domanda i 5 anni dovevano essere dopo il ruolo ed io,come tanti altri,ho preso una decisione importantissima basandomi su quelle regole.
Bisogna capire cosa vuol dire: "saperlo prima". perchè a saperlo prima lo sapevamo, ne abbiamo discusso molto e sul forum la notizia era data per certa. Ovviamente dal punto di vista legale, nel sendo della legge, il discorso cambia di molto.
Ospite- Ospite
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
del post ruolo sapevamo è vero... ma degli anni da precari non mi pare.... non l'ho mai letto questo....
Juxy73- Messaggi : 299
Data d'iscrizione : 21.09.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
speranza ha scritto:Se avessi saputo prima che nei 5 anni necessari per il trasferimento si contano anche quelli da precari nella provincia,mi sarei regolata diversamente nella domanda di aggiornamento.Ma vi pare giusto che abbiamo dovuto fare le domande di aggiornamento senza conoscere le regole????
Cosa intendi?? 5 anni da precariopiù 5 anni di ruolo?
Farfalla- Messaggi : 842
Data d'iscrizione : 25.08.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Ma i 5 anni pre-ruolo dovevano essere fatti nella provincia dove si sarebbe preso il ruolo?
docentebmw- Messaggi : 3691
Data d'iscrizione : 08.10.09
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
debole ha scritto:speranza ha scritto:Pare che il Dl sviluppo contempli la possibilità di trasferirsi anche se i 5 anni sono di pre-ruolo e poi di ruolo nella stessa provincia....Ma non dovevamo saperlo prima??Io avrei fatto un'altra scelta!!!!Quando abbiamo fatto la domanda i 5 anni dovevano essere dopo il ruolo ed io,come tanti altri,ho preso una decisione importantissima basandomi su quelle regole.
Bisogna capire cosa vuol dire: "saperlo prima". perchè a saperlo prima lo sapevamo, ne abbiamo discusso molto e sul forum la notizia era data per certa. Ovviamente dal punto di vista legale, nel sendo della legge, il discorso cambia di molto.
Sapevamo prima che i 5 anni sarebbero stati comprensivi anche del pre-ruolo?Boh,io non lo sapevo
speranza- Messaggi : 1491
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Quindi, secondo voi, il generico '5 anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità' include anche gli anni pre-ruolo in quella provincia? Ma è una supposizione basata sul fatto che il testo del DL appare su questo punto (volutamente?) generico, oppure ci sono delle fonti a conforto di questa tesi?
Disgraceman- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 20.03.11
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
questo il nuovo
questa è la legge del 1994 testo unico modificata da quella del 99
Art. 399 - Accesso ai ruoli
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove nomine, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministero della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministero della pubblica istruzione può indire concorsi su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
4. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero della pubblica istruzione. I Provveditori agli studi curano l'espletamento dei concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
5. I bandi relativi al personale educativo, al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda..
la parte in rosso è stata cassata e sostituita con questa
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annulamente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed asami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed asami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
questa è la legge del 99 che ha modificato l'articolo che ho sottolineato del testo unico
. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
nessun testo vecchio parla di assegnazione o di utilizzo, ma solo di trasferimento, e tutti parlano di ruolo; il ddl sviluppo modifica l'articolo del TU del 94, cioè il primo che ho postato; successivamente, con la contrattazione sindacale si sono aggiunte altre precedenze o trasformazioni; vedremo cosa faranno i sindacati poi, anche se non possono modificare una legge più di tanto
questo il nuovo
questa è la legge del 1994 testo unico modificata da quella del 99
Art. 399 - Accesso ai ruoli
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove nomine, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministero della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministero della pubblica istruzione può indire concorsi su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
4. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero della pubblica istruzione. I Provveditori agli studi curano l'espletamento dei concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
5. I bandi relativi al personale educativo, al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda..
la parte in rosso è stata cassata e sostituita con questa
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annulamente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed asami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed asami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
questa è la legge del 99 che ha modificato l'articolo che ho sottolineato del testo unico
. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
nessun testo vecchio parla di assegnazione o di utilizzo, ma solo di trasferimento, e tutti parlano di ruolo; il ddl sviluppo modifica l'articolo del TU del 94, cioè il primo che ho postato; successivamente, con la contrattazione sindacale si sono aggiunte altre precedenze o trasformazioni; vedremo cosa faranno i sindacati poi, anche se non possono modificare una legge più di tanto
giulia boffa- Admin
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
giulia boffa ha scritto:21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
successivamente, con la contrattazione sindacale si sono aggiunte altre precedenze o trasformazioni; vedremo cosa faranno i sindacati poi, anche se non possono modificare una legge più di tanto
D'accordo Giulia, però la norma, così com'è scritta, a mio avviso risulta ambigua. Si dice che chi è immesso in ruolo dal 2011/2012 potrà chiedere trasferimento e a.p in altra provincia dopo 5 anni di effettivo servizio nella stessa provincia...ma non specifica che questi anni di effettivo servizio debbano essere 'di ruolo'... Forse mi sto arrampicando sugli specchi (anche se, effettivamente, questa norma non mi riguarda così da vicino), ma vorrei saperne di più...
Disgraceman- Messaggi : 149
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Disgraceman ha scritto:giulia boffa ha scritto:21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
successivamente, con la contrattazione sindacale si sono aggiunte altre precedenze o trasformazioni; vedremo cosa faranno i sindacati poi, anche se non possono modificare una legge più di tanto
D'accordo Giulia, però la norma, così com'è scritta, a mio avviso risulta ambigua. Si dice che chi è immesso in ruolo dal 2011/2012 potrà chiedere trasferimento e a.p in altra provincia dopo 5 anni di effettivo servizio nella stessa provincia...ma non specifica che questi anni di effettivo servizio debbano essere 'di ruolo'... Forse mi sto arrampicando sugli specchi (anche se, effettivamente, questa norma non mi riguarda così da vicino), ma vorrei saperne di più...
dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
Quando si parla di titolarità, si parla di ruolo, nessun precario è titolare di niente
giulia boffa- Admin
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
giulia boffa ha scritto:
dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
Quando si parla di titolarità, si parla di ruolo, nessun precario è titolare di niente
D'accordo, ma io lo interpreto così: 5 anni di servizio effettivo (pre-ruolo o ruolo) nella provincia in cui (a partire dal 2011/12 o anni successivi) si è divenuti titolare di un contratto a tempo indeterminato...non viene specificato che i 5 anni debbano essere 'da titolare'...forse è un cavillo insignificante, ma secondo me, al di là dei macro-discorsi sulla libera circolazione, già così com'è l'articolo si presta a dubbi interpretativi e a contestazioni...
Disgraceman- Messaggi : 149
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
non avrebbero scritto di titolarità, avrebbero scritto "servizio effettivo nella provincia in cui si presta servizio continuativo da 5 anni"; titolarità è un termine tecnico ben preciso non si presta a fraintendimenti, titolare è il personale di ruolo. Es: DOP è dotazione Organica Provinciale e significa essere titolari della provincia , DOS è Dotazione Organica di Sostegno e significa essere titolari della provincia per il sostegno; nessun precario è titolare sulla provincia, altrimenti sarebbe considerato DOP e DOS, ma non lo è
giulia boffa- Admin
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
giulia boffa ha scritto:non avrebbero scritto di titolarità, avrebbero scritto "servizio effettivo nella provincia in cui si presta servizio continuativo da 5 anni"; titolarità è un termine tecnico ben preciso non si presta a fraintendimenti, titolare è il personale di ruolo. Es: DOP è dotazione Organica Provinciale e significa essere titolari della provincia , DOS è Dotazione Organica di Sostegno e significa essere titolari della provincia per il sostegno; nessun precario è titolare sulla provincia, altrimenti sarebbe considerato DOP e DOS, ma non lo è
Giulia, cerco di spiegarmi meglio, dato che non sono ancora convinto... Sicuramente hai ragione tu e a logica non ci sono dubbi che quella da te indicata sia la giusta interpretazione... Però ti chiedo...se volevano davvero essere chiari, avrebbero potuto formulare il testo in modo diverso. Quel 'di titolarità' messo in quella posizione sembra riferirsi alla provincia...e non ai '5 anni'... Mi spiego meglio, avrebbero potuto scrivere 'dopo 5 anni di titolarità nella provincia...' Dire nella provincia di titolarità' cambia tutto, a mio modo di vedere... 5 anni di servizio (non specificato se di ruolo o meno) nella provincia (magari Milano), di titolarità (in cui si è titolare di contratto a t.i. mettiamo dal 2011). mi fa capire solo che devo prestare 5 anni di servizio effettivo in quella provincia in cui (da una certa data) sono titolare... Ben diverso era '5 anni di tiolarità nella provincia' che partivano senza dubbio dalla data di immissione in ruolo. Senza dubbio l'interpretazione di chi ha steso il testo è quella di far restare 5 anni dopo il ruolo nella stessa provincia, ma, secondo me, è stato volutamente lasciato un minimo margine di ambiguità... Poi, sicuro al 99,99%, mi sto sbagliando e inoltre, ovviamente, questa norma è hic et nunc, non si può neanche sapere cosa cambierà tra 6 mesi, un anno o due...
Disgraceman- Messaggi : 149
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
io non ci vedo margini, l'articolo di legge riguarda il personale di ruolo, non si fa accenno alcuno ai precari in nessuna parola del testo: le parole sono a "Tempo indeterminato" e "titolarità" , il blocco va dall'anno di ruolo ai 5 anni successivi, non si prevede blocco da precario come da GE, quindi se vogliamo solo sognare, e dico purtroppo, sogniamo
giulia boffa- Admin
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Giulia una curiosità. Ma se dopo essere entrati in ruolo si volesse passare a un'altra classe di concorso, in cui si è ovviamente abilitati, quanto tempo deve passare? E si deve fare nella stessa provincia o anche in altra diversa? Grazie sempre di tutti i chiarimenti : )
Juxy73- Messaggi : 299
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
la normativa attuale prevede dopo l'anno di prova e l'attribuzione della sede definitiva, quindi due anni dopo il ruolo; attualemente si può richiedere per qualunque provincia secondo CCNI; quando sarà attivo il blocco , solo nell'ambito nella stessa provincia, a meno che i sindacati non riescano a far confermare questa possibilità, come per le altre precedenze, che nel testo del DL non sono menzionate e che quindi non ci saranno, se il contratto confermeràJuxy73 ha scritto:Giulia una curiosità. Ma se dopo essere entrati in ruolo si volesse passare a un'altra classe di concorso, in cui si è ovviamente abilitati, quanto tempo deve passare? E si deve fare nella stessa provincia o anche in altra diversa? Grazie sempre di tutti i chiarimenti : )
giulia boffa- Admin
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Data d'iscrizione : 28.09.09
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Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
ah ok quindi anche per questo bisogna aspettare la "contrattazione sindacale" per la conferma definitiva. Grazie
Juxy73- Messaggi : 299
Data d'iscrizione : 21.09.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Juxy73 ha scritto:ah ok quindi anche per questo bisogna aspettare la "contrattazione sindacale" per la conferma definitiva. Grazie
Scusami Juxy73, sono fuori luogo ma nel post "immissioni in ruolo retrodatate" cercavi colleghi con commissariamento non attivo per scambiare in privato informazioni.Come posso contattarti? I messaggi privati sul forum sono stati disabilitati
alice2007- Messaggi : 1800
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Anch'io ho commissariamento non attivo.....
docentebmw- Messaggi : 3691
Data d'iscrizione : 08.10.09
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
Disgraceman ha scritto:giulia boffa ha scritto:
dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
Quando si parla di titolarità, si parla di ruolo, nessun precario è titolare di niente
D'accordo, ma io lo interpreto così: 5 anni di servizio effettivo (pre-ruolo o ruolo) nella provincia in cui (a partire dal 2011/12 o anni successivi) si è divenuti titolare di un contratto a tempo indeterminato...non viene specificato che i 5 anni debbano essere 'da titolare'...forse è un cavillo insignificante, ma secondo me, al di là dei macro-discorsi sulla libera circolazione, già così com'è l'articolo si presta a dubbi interpretativi e a contestazioni...
Il testo è chiarissimo: provincia di titolarità significa di ruolo, nessuna altra possibile interpretazione, come ha detto Giulia.
Non è che ti stai confondendo col bonus dei 40 punti, che non è passato, che prevedeva l'attribuzione anche a chi avesse 5 anni di precariato nella provincia richiesta per le prossime GE?
Snowflake- Messaggi : 316
Data d'iscrizione : 04.06.11
Re: TRASFERIMENTO DOPO 5 ANNI
clarinettokr ha scritto:Anch'io ho commissariamento non attivo.....
Tu che notizie hai a tal proposito?
alice2007- Messaggi : 1800
Data d'iscrizione : 20.08.10
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