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organico dell'autonomia a scelta?

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Messaggio Da dennis37 Lun Nov 30, 2015 3:33 pm

Salve a tutti , mi chiedevo se si potrà optare per l'organico dell'autonomia o meno nella prossima mobilità. Chi è in ruolo da anni e non vuole finire nell'organico dell'autonomia potrà farlo? Mi sorge il dubbio dato che leggo che i già immessi in ruolo avrebbero (quanto pare) la precedenza su tutti i posti liberi.

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Messaggio Da Ospite Lun Nov 30, 2015 4:07 pm

dennis37 ha scritto:Salve a tutti , mi chiedevo se si potrà optare per l'organico dell'autonomia o meno nella prossima mobilità. Chi è in ruolo da anni e non vuole finire nell'organico dell'autonomia potrà farlo? Mi sorge il dubbio dato che leggo che i già immessi in ruolo avrebbero (quanto pare) la precedenza su tutti i posti liberi.

A parte il fatto che intravvedo un po' di confusione, puoi citare gli estremi normativi che hai letto?

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Messaggio Da dennis37 Mar Dic 01, 2015 8:11 am

Evidentemente non leggi quantopostato da altri e/o non sei aggiornato caro Giancarlo . Ti riporto un pezzo recente preso proprio da OS.

Di seguito il comma 108:

"Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per TUTTI I POSTI VACANTI E DISPONIBILI INCLUSI QUELLI ASSEGNATI IN VIA PROVVISORIA NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 96, LETTERA B) , ASSUNTI AI SENSI DEL COMMA 98, LETTERE B) E C) .

Giancarlo Dessì ha scritto:
dennis37 ha scritto:Salve a tutti , mi chiedevo se si potrà optare per l'organico dell'autonomia o meno nella prossima mobilità. Chi è in ruolo da anni e non vuole finire nell'organico dell'autonomia potrà farlo? Mi sorge il dubbio dato che leggo che i già immessi in ruolo avrebbero (quanto pare) la precedenza su tutti i posti liberi.

A parte il fatto che intravvedo un po' di confusione, puoi citare gli estremi normativi che hai letto?

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Messaggio Da dennis37 Mar Dic 01, 2015 8:14 am

Noi immessi in ruolo da anni avremmo diritto ad una precedenza (così sembrerebbe) partecipando oltretutto su tutti i posti...la mia domanda era.... e se uno non è interessato all'organico dell'autonomia? Dopo tanti anni veramente non mi sembra giusto che uno debba accontentarsi di fare le sostituzioni -potenzimento o quant'altro senza avere le proprie classi. L'organico dell'autonomia dovrebbe essere, a mio avviso, utilizzato unicamente per i neo assunti a meno che non se ne faccia esplicita richiesta perchè interessati ad entrare in un particolare ambito e/o scuola.

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 9:19 am

dennis37 ha scritto:Evidentemente non leggi quantopostato da altri e/o non sei aggiornato caro Giancarlo . Ti riporto un pezzo recente preso proprio da OS.

Di seguito il comma 108:

Forse non ho letto abbastanza e non sono ancora sufficientemente aggiornato (non si è mai sufficientemente preparati e aggiornati), ma credo di aver letto e fatto le pulci al comma 108 mille mila volte e non solo quello. In merito all'analisi di Paolo Pizzo ci sono alcuni punti sui quali non concordo perché non prende sufficientemente in esame alcune incongruenze che rende difficilmente applicabile - sotto l'aspetto meramente tecnico - un coordinamento tra quanto disposto nel comma 73 e quanto disposto nel comma 108. Concordo però pienamente sul fatto che bisogna attendere il nuovo CCNI per fare congetture più attendibili. Per ora si resta sulla mera ipotesi.

Comunque, se vuoi sapere come la penso e quanto ho letto e su quanto mi sono aggiornato ti invito a leggere i miei contributi in queste discussioni:

1) https://www.orizzontescuolaforum.net/t116891-come-si-concilia-il-concorso-2015-con-la-mobilita-straordinaria

2) https://www.orizzontescuolaforum.net/t116330-importante-interpretazione-del-comma-sulla-mobilita (puoi limitarti anche alle prime due pagine, il resto è in gran parte un tormentone finito in caciara)

3) https://www.orizzontescuolaforum.net/t116919-mobilita-e-richiesta-sede-definitiva-fasi-0-e-a-b-c

Aggiungo che non basta leggersi un comma di una legge per farsi un'opinione. Allo stato attuale le questioni che hai posto coinvolgono una base normativa composita che coinvolge parti del T.U. del 1994, del D.lgs 165 del 2001, della legge 107 del 2015. Per non parlare del CCNL e del CCNI che devono ancora essere scritti.




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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 9:26 am

dennis37 ha scritto:
Noi immessi in ruolo da anni avremmo diritto ad una precedenza (così sembrerebbe) partecipando oltretutto su tutti i posti...
Questa precedenza dovrà comunque fare i conti con l'applicabilità del comma 73 perché è tecnicamente incompatibile. A meno che non si voglia rischiare di arrivare all'inizio dell'anno scolastico con oltre 30 mila docenti di ruolo ancora in attesa di assegnazione definitiva. Ne ho parlato tante volte, non vorrei reiterare perciò mi fermo qui.

la mia domanda era.... e se uno non è interessato all'organico dell'autonomia?
Come si fa a non essere interessati all'organico dell'autonomia? Ci si dimette e si aspetta un incarico a tempo determinato sull'organico di fatto?
Forse volevi scrivere organico di potenziamento, che non è la stessa cosa dell'organico dell'autonomia.

Dopo tanti anni veramente non mi sembra giusto che uno debba accontentarsi di fare le sostituzioni -potenzimento o quant'altro senza avere le proprie classi. L'organico dell'autonomia dovrebbe essere, a mio avviso, utilizzato unicamente per i neo assunti a meno che non se ne faccia esplicita richiesta perchè interessati ad entrare in un particolare ambito e/o scuola.
Vorrei evitare di parlare di ciò che è giusto o non è giusto, si finisce con le solite discussioni inconcludenti. Limitiamoci a interpretare le norme e fare delle ipotesi sui possibili scenari.

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Messaggio Da Neuromante Mar Dic 01, 2015 5:10 pm

Salve a tutti, vorrei fare una domanda - a Giancarlo Dessì che è sempre molto attento o a chiunque voglia gentilmente rispondermi - su un punto che non mi è chiaro (uno dei tanti, in effetti...) Sulla home di OS di ieri 30 novembre ho letto l'articolo sulle varie fasi della mobilità e mi sembra di avere capito che la ratio è di fare prima trasferimenti dei docenti già di ruolo, quindi delle fasi B e C, con però nel mezzo le fasi 0 e A. Quindi l'ordine sarebbe: docenti in ruolo che si spostano in provincia, fasi 0 e A in provincia, docenti di ruolo interprovinciali e quindi fasi B e C. Tutti quanti su tutto l'organico dell'autonomia, quindi sia cattedre di diritto che di potenziamento. Dico giusto?

Ora, il mio dubbio è: ma le fasi 0 e A quindi possono prendere anche su potenziamento? Io sono in fase A e la cosa forse mi farebbe anche comodo, ma come si concilia con il fatto che queste due fasi sono titolari di cattedra fissa mentre il potenziamento è triennale? Ho sbagliato nell'interpretare?

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 5:23 pm

I docenti di ruolo possono passare dall'organico curriculare al potenziamento su domanda. Giustamente Neuromante fa rilevare che i trasferimenti dei docenti sono annuali e quindi mal si conciliano con quelli del potenziamento che sono triennali. La cosa è fattibile solo se la possibilità di passaggio dal curriculare al potenziamento sarà fatta ogni tre anni, in costanza appunto degli incarichi triennali sul potenziamento.

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 8:14 pm

Neuromante ha scritto:Salve a tutti, vorrei fare una domanda - a Giancarlo Dessì che è sempre molto attento o a chiunque voglia gentilmente rispondermi - su un punto che non mi è chiaro (uno dei tanti, in effetti...) Sulla home di OS di ieri 30 novembre ho letto l'articolo sulle varie fasi della mobilità e mi sembra di avere capito che la ratio è di fare prima trasferimenti dei docenti già di ruolo, quindi delle fasi B e C, con però nel mezzo le fasi 0 e A. Quindi l'ordine sarebbe: docenti in ruolo che si spostano in provincia, fasi 0 e A in provincia, docenti di ruolo interprovinciali e quindi fasi B e C.
Questa è l'interpretazione di Paolo Pizzo, ma nella legge 107 non c'è scritto assolutamente che andrà così. Dalla legge si desume solo questo:

Ai sensi del comma 73:
- chi è di ruolo prima del 2015 mantiene la titolarità presso la scuola di appartenenza
- chi chiede il trasferimento o perde la titolarità partecipa alla mobilità per ambiti territoriali
- chi nel 2015 è assunto in fase 0 partecipa alla mobilità per sedi (implicitamente acquisisce una titolarità presso una sede). Si presume che chi è assunto in fase A sia trattato allo stesso modo, ma la legge non lo esplicita.
- chi nel 2015 è assunto in fase B e C partecipa alla mobilità per ambiti territoriali.
Nel comma 73 non si parla assolutamente di fasi cronologiche e di priorità nel trattamento della mobilità

Ai sensi del comma 108:
- l'elaborazione della mobilità straordinaria degli immessi prima del 2015 precede l'elaborazione della mobilità degli immessi nel 2015 in fase B e C.
Il comma 108 è completamente scorporato dal comma 73 e non si capisce bene come i due dispositivi debbano essere collegati, tecnicamente, in una procedura burocratica.

Detto questo, a mio modesto parere, Disporre cronologicamente, secondo un ordine di priorità, l'elaborazione di una fase 1 (mobilità dei pre-2015), di una fase 2 (mobilità dei fase 0 e A) e una fase 3 (mobilità dei fase B e C) è tecnicamente impossibile. Per i seguenti motivi:
- non si capisce dove si collocherebbe la cosiddetta mobilità straordinaria o, più in generale, la mobilità interprovinciale. Questa va trattata necessariamente DOPO la mobilità provinciale dei fase 0 e A, altrimenti si otterrebbe il paradosso di generare condizioni di esubero all'interno della provincia.
- far precedere la mobilità provinciale dei pre-2015 alla mobilità provinciale dei fase 0 e A, implica che questi ultimi potranno essere collocati solo dopo il perfezionamento di TUTTI i trasferimenti per ambiti, ovvero dopo che tutti i trasferiti negli ambiti hanno trovato collocazione in una sede a seguito del conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti scolastici. Infatti, come si può pensare di assegnare una sede ad un fase 0 se questa può essere potenzialmente occupata da una procedura di reclutamento degli ambiti? Ci sono soluzioni a questo dubbio, tuttavia le soluzioni sono solo due: o si elabora il trasferimento dei fase 0 e A PRIMA di tutte le operazioni di trasferimento per ambiti o lo si elabora DOPO il perfezionamento di tutte le operazioni di trasferimento per ambiti (previo accantonamento di un numero di posti a livello provinciale). Entrambe queste soluzioni sono in conflitto con l'ipotetica successione cronologica a cui accenni: nel primo caso la mobilità dei fase 0 e A precederebbe quella di tutti gli immessi in ruolo ante 2015, nel secondo caso sarebbe trattata per ultima dopo anche la mobilità dei fase B e C. Il che equivarrebbe ad un'assegnazione d'ufficio sugli scarti degli scarti!

Tutti quanti su tutto l'organico dell'autonomia, quindi sia cattedre di diritto che di potenziamento. Dico giusto?
Esatto. La legge non dice che chi ottiene un trasferimento lo ottenga su potenziamento o su cattedra. Ogni scuola avrà un budget di posti nell'organico dell'autonomia per ogni classe di concorso (diritto + potenziamento). Questi posti saranno prioritariamente occupati da chi è già titolare di cattedra nella sede di appartenenza (fra cui includiamo anche i fase 0 e A che otterranno l'assegnazione definitiva di una sede). I posti residui saranno occupati da docenti "reclutati" dagli ambiti.
Nell'assegnazione dei posti, il dirigente scolastico deve prioritariamente coprire tutti i posti sull'organico di diritto e poi destinare le risorse umane residue al potenziamento (comma 79).
È implicito che è il dirigente scolastico a decidere chi andrà in aula e chi andrà a coprire altre funzioni (genericamente di potenziamento).

Questa facoltà è sancita in diversi punti della legge 107 e dal comma 4 dell'art. 25 del D.lgs 165 del 2001. Finora la 165 del 2001 è passata in sordina perché esisteva nella scuola un solo organico. Gli "anziani" ricorderanno bene che in passato le cattedre all'interno dell'organico si assegnavano in base ad una graduatoria d'istituto, mentre ora è ordinaria amministrazione che sia il preside ad assegnare i posti. Ebbene, tutto questo a partire dal 2001 in applicazione della 165/01. Con l'istituzione di un unico organico dell'autonomia, comprendente "diritto" e "potenziamento", sarà comunque il dirigente scolastico, ai sensi del dispositivo che ho citato, a decretare chi entrerà in aula a fare didattica frontale e chi ricoprirà altre funzioni.

A mio parere questa facoltà si estenderà anche sui cosiddetti "titolari di cattedra", perché nessuna norma vieta che i titolari di cattedra possano essere spostati su funzioni di potenziamento su decretazione del dirigente scolastico. Anzi, ci sono norme esplicite che sanciscono che il dirigente scolastico gestisca autonomamente le risorse umane di sua competenza.

Ora, il mio dubbio è: ma le fasi 0 e A quindi possono prendere anche su potenziamento? Io sono in fase A e la cosa forse mi farebbe anche comodo, ma come si concilia con il fatto che queste due fasi sono titolari di cattedra fissa mentre il potenziamento è triennale? Ho sbagliato nell'interpretare?

Il potenziamento è triennale. Così pure il piano dell'offerta formativa. Ma tutto questo va interpretato svincolandolo dallo status giuridico del personale, altrimenti la legge è incongruente. Faccio un esempio per spiegarmi.
Ipotizziamo che per la classe di concorso X una scuola abbia tre posti, di cui 2 di diritto (cattedra) e 1 di potenziamento (secondo PTOF). La scuola ha a disposizione un titolare di cattedra e due titolari reclutati dagli ambiti. Il dirigente scolastico deciderà autonomamente - presumo a inizio di ogni anno scolastico - chi andrà in cattedra e chi nel potenziamento. Gli incarichi dagli ambiti saranno automaticamente rinnovati ogni triennio finché non cambia il POF.
Al termine di un triennio, se il posto del potenziamento non è più coerente con il nuovo POF, uno dei tre docenti è evidentemente in esubero. Anche se non è esplicitato dalla normativa, presumo che il titolare di cattedra manterrà il posto nella sede di appartenenza, mentre uno dei due reclutati dagli ambiti tornerà nell'ambito per essere reclutato da un'altra scuola.
Tutto questo, ovviamente, in una situazione di transitorietà che durerà parecchi anni, fino a quando non esisteranno più titolari di cattedra. Perché andati in pensione o finiti prima o poi in mobilità. Ma è evidente, in ogni caso, che all'interno dell'istituzione scolastica non ci siano distinzioni giuridiche tra chi è impiegato nel potenziamento e chi è impiegato nella didattica frontale. Perché l'organico dell'autonomia è UNICO e lo gestisce il dirigente scolastico.

Per rafforzare la mia interpretazione faccio un altro esempio. Attualmente esistono due organici, quello di diritto e quello di fatto. L'organico di diritto è occupato dai titolari di cattedra, quello di fatto è occupato dai trasferimenti annuali (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per intenderci) e da incarichi a tempo determinato.
Ebbene, c'è forse una corrispondenza biunivoca tra insegnamento X nella classe 1 A e tipologia di organico? NO. Chi stabilisce che l'insegnamento nella classe 1 A sia coperto da un titolare di cattedra (organico di diritto) o da un precario (organico di fatto)? Il dirigente scolastico che decreta l'assegnazione dei posti a inizio anno scolastico.
La ratio è molto semplice: fino ad oggi si entrava nell'organico di un'istituzione in vari modi (titolarità di cattedra confermata o ottenuta tramite trasferimento, dotazione organica provinciale, trasferimento annuale, incarico a tempo determinato), ma si otteneva la mansione specifica secondo disposizione del DS. Cosa fa pensare che la ratio sarà cambiata dalla 107 riducendo i poteri di decisione autonoma - sulla gestione del personale - che i DS hanno fin dal 2001?

Se poi ciascuno vuol credere alla realizzazione delle proprie aspettative personali è un altro paio di maniche. Ma le aspettative non collimano necessariamente con quando dispone la normativa vigente.

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 8:29 pm

Ritengo che nei movimenti a domanda ci debba essere (e mi pare che ci sia) una netta distinzione tra movimenti sull'organico dell'autonomia e quelli sull'organico potenziato.
Faccio un esempio: docente di ruolo già da dieci anni chiede il trasferimento in un altro ambito della propria provincia.
Una volta ottenuto tale trasferimento avrà le stesse possibilità di chiamata sull'insegnamento curriculare, da parte del DS, di un altro collega già sul potenziamento di quello stesso ambito. Ovvero se al DS piace di più un insegnante della A049 che si trova sul potenziamento rispetto ad un insegnante già curriculare per la stessa classe di concorso, in quella scuola quello di potenziamento passa sulla cattedra e quello che aveva la cattedra va a finire sul potenziamento.
Almeno questo capisco da quello che dici.
Se così fosse, ma non ci credo, si avrebbero sorprusi che la scuola non ha mai conosciuto prima.

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 8:31 pm

Dimenticavo di specificare che la facoltà del Dirigente Scolastico va intesa come "potere esecutivo", dal momento che le sue disposizioni in merito all'assegnazione delle funzioni devono comunque rispettare i criteri predisposti in sede di delibera da parte degli organi collegiali e di contrattazione con le RSU.

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 8:34 pm

Giancarlo Dessì ha scritto:Dimenticavo di specificare che la facoltà del Dirigente Scolastico va intesa come "potere esecutivo", dal momento che le sue disposizioni in merito all'assegnazione delle funzioni devono comunque rispettare i criteri predisposti in sede di delibera da parte degli organi collegiali e di contrattazione con le RSU.
Non cambia di una virgola il mio intervento.

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Messaggio Da Neuromante Mar Dic 01, 2015 8:37 pm

Giancarlo, ti ringrazio per la risposta dettagliata e il tempo che vi hai dedicato. Non sono sicura di avere capito tutto, ma me la leggerò attentamente più volte fino a fare un po' di luce e non cadere nella tentazione di vederci solo le aspettative personali... In effetti l'ipotesi delle fasi non mi tornava granché, almeno, non rispetto alla legge: vediamo come funzionerà l'applicativo, direi che è davvero troppo presto per fare previsioni, a questo punto. Molto chiara invece la parte sull'organico dell'autonomia, avevo avuto anche io l'impressione che la direzione intrapresa fosse quella che indichi tu. Grazie ancora!

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 8:46 pm

giobbe ha scritto:Ritengo che nei movimenti a domanda ci debba essere (e mi pare che ci sia) una netta distinzione tra movimenti sull'organico dell'autonomia e quelli sull'organico potenziato.
D'accordo, ma per discernere tra disposizioni normative esplicite, interpretazioni e opinioni personali è opportuno fare chiarezza: in base a quale norma fai questa affermazione?

Faccio un esempio: docente di ruolo già da dieci anni chiede il trasferimento in un altro ambito della propria provincia.
Una volta ottenuto tale trasferimento avrà le stesse possibilità di chiamata sull'insegnamento curriculare, da parte del DS, di un altro collega già sul potenziamento di quello stesso ambito. Ovvero se al DS piace di più un insegnante della A049 che si trova sul potenziamento rispetto ad un insegnante già curriculare per la stessa classe di concorso, in quella scuola quello di potenziamento passa sulla cattedra e quello che aveva la cattedra va a finire sul potenziamento.
Almeno questo capisco da quello che dici.
Se così fosse, ma non ci credo, si avrebbero sorprusi che la scuola non ha mai conosciuto prima.

Ribadisco, un conto è il mantenimento e la difesa di una propria idea sul piano concettuale, un altro è il mutamento della realtà de facto a seguito di uno stravolgimento normativo. Soprusi ce ne sono tanti (secondo le nostre personali idee). Che nella ratio della 107 ci fosse l'intento di castrarci sia sul piano giuridico sia sul piano professionale è risaputo fin dallo scorso autunno. Quindi, di cosa ti stupisci? È un sopruso in più che si aggiunge ai tanti capolavori che questo governo sta realizzando. E mi pare che non si faccia scrupoli nel rimuovere quelli che nell'immaginario collettivo sono considerati "tabù".

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 01, 2015 8:48 pm

Neuromante ha scritto:vediamo come funzionerà l'applicativo, direi che è davvero troppo presto per fare previsioni, a questo punto
Pienamente d'accordo. La 107 ha troppe incongruenze e troppi aspetti oscuri per interpretare gli scenari futuri come scontati.

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Messaggio Da Ospite Mer Dic 02, 2015 12:01 pm

La Buona S(cu)ola non specifica alcuna procedura a riuguardo della chiamata dei docenti da parte del DS. Per cui è ipotizzabile che il DS, per la copertura delle cattedre in organico, possa scegliere indifferentemente tra i docenti già titolari e quelli del potenziamento presenti nel proprio ambito territoriale.
Praticamente un insegnante entrato in fase C, caso mai ultimo nelle GaE ma cocco del DS, potrebbe essere preferito ad un vincitore (non idoneo) di concorso, già incluso nelle GaE ai primi posti.
La mobilità deve dare sì la possibilità di passare dal potenziamento al curriculare ma solo in presenza di posti liberi dopo aver occupato quelli che titolari già lo sono. Questo si chiama rispetto della meritocrazia.

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