PART-TIME/ATTIVITA' COLLEGIALI
PART-TIME/ATTIVITA' COLLEGIALI
Part-ime al 50% scuola secondaria primo grado. Fatto tutti i collegi docenti e le riunioni a inizio anno. Il ds non mi ha mai chiamata per concordare la partecipazione alle attività collegiali.
Credo di essere vicina al monte ore che mi spetta.
Mi dite il calcolo esatto che bisogna fare?
Vorrei fare semplice e indolore comunicazione al ds:
considerato che ad oggi la scrivente ha partecipato a tot ore di attività collegali previste dal piano annuale
COMUNICA di aver raggiunte il monte ore spettante in base al part time e quindi di essere assente giustificata per i prossimi collegi docenti.
Aspetto vostra risposta GRAZIE
Credo di essere vicina al monte ore che mi spetta.
Mi dite il calcolo esatto che bisogna fare?
Vorrei fare semplice e indolore comunicazione al ds:
considerato che ad oggi la scrivente ha partecipato a tot ore di attività collegali previste dal piano annuale
COMUNICA di aver raggiunte il monte ore spettante in base al part time e quindi di essere assente giustificata per i prossimi collegi docenti.
Aspetto vostra risposta GRAZIE
Ospite- Ospite
Re: PART-TIME/ATTIVITA' COLLEGIALI
Ho letto altri post di Paolo sull'argomento e pare che i collegi docenti non godano della proporzionalità anche se ho part time. Mi dite con precisione? Non vorrei andare contra legem. O sollevare vespai con ds, già poso simpatico.
Ospite- Ospite
Re: PART-TIME/ATTIVITA' COLLEGIALI
Paolo, ho trovato questo. Spero sia valido.
Monte ore delle attività funzionali: è riconosciuta la proporzionalità
Vexata quaestio quella del monte ore delle attività funzionali dovute dal docente a part time.
Le attività funzionali all’insegnamento sono regolate dall’articolo 29 del CCNL del 2007.
Il comma 3, lettera a, stabilisce quali sono le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti “fino a 40 ore annue”.
Il comma 3, alla lettera b, riguarda i consigli di classe, sempre con un impegno “fino a 40 ore annue”.
Il comma 3, alla lettera c, riguarda scrutini ed esami.
Le controversie interpretative derivano da un passaggio dell’O.M. 446/1997. Il comma 7 riconosceva esplicitamente la proporzionalità solo per i consigli di classe, suscitando infinite controversie e richieste di chiarimenti applicativi.
Come già detto però, l’O.M. 446/1997 riguardava la “prima applicazione” del part time. La norma fondamentale è oggi il D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61, che stabilisce il principio di non discriminazione, col divieto di qualsiasi trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, e il principio di proporzionalità.
Sull’annosa questione si è espresso con chiarezza l’USR Veneto in una Nota del 13 dicembre 2010, a firma dell’allora direttore generale Carmela Palumbo, oggi a capo della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
La Nota riconosce il principio di proporzionalità: “si ritiene che la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito”, con riferimento all’articolo 29, comma 3, lettere a) e b) del CCNL vigente, ovvero alle attività sia del Collegio sia dei Consigli di classe.
Di conseguenza, “dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Il Dirigente Scolastico dovrà quindi fornire al docente part time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo”. “Quanto sopra -conclude la Nota- in coerenza con la ratio della norma che presuppone una stretta correlazione tra monte di insegnamento e partecipazione alle attività a carattere collegiale”.
Anche la sentenza n.322 del 08/02/2008 del Tribunale di Ferrara assume il principio di proporzionalità nella quantificazione delle attività di carattere collegiale di cui al comma 3, lettera a.
Monte ore delle attività funzionali: è riconosciuta la proporzionalità
Vexata quaestio quella del monte ore delle attività funzionali dovute dal docente a part time.
Le attività funzionali all’insegnamento sono regolate dall’articolo 29 del CCNL del 2007.
Il comma 3, lettera a, stabilisce quali sono le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti “fino a 40 ore annue”.
Il comma 3, alla lettera b, riguarda i consigli di classe, sempre con un impegno “fino a 40 ore annue”.
Il comma 3, alla lettera c, riguarda scrutini ed esami.
Le controversie interpretative derivano da un passaggio dell’O.M. 446/1997. Il comma 7 riconosceva esplicitamente la proporzionalità solo per i consigli di classe, suscitando infinite controversie e richieste di chiarimenti applicativi.
Come già detto però, l’O.M. 446/1997 riguardava la “prima applicazione” del part time. La norma fondamentale è oggi il D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61, che stabilisce il principio di non discriminazione, col divieto di qualsiasi trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, e il principio di proporzionalità.
Sull’annosa questione si è espresso con chiarezza l’USR Veneto in una Nota del 13 dicembre 2010, a firma dell’allora direttore generale Carmela Palumbo, oggi a capo della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
La Nota riconosce il principio di proporzionalità: “si ritiene che la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito”, con riferimento all’articolo 29, comma 3, lettere a) e b) del CCNL vigente, ovvero alle attività sia del Collegio sia dei Consigli di classe.
Di conseguenza, “dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. Il Dirigente Scolastico dovrà quindi fornire al docente part time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo”. “Quanto sopra -conclude la Nota- in coerenza con la ratio della norma che presuppone una stretta correlazione tra monte di insegnamento e partecipazione alle attività a carattere collegiale”.
Anche la sentenza n.322 del 08/02/2008 del Tribunale di Ferrara assume il principio di proporzionalità nella quantificazione delle attività di carattere collegiale di cui al comma 3, lettera a.
Ospite- Ospite
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