riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio
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riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio
Salve, sono un insegnante a tempo determinato, svolgo il mio servizio in due istituti superiori: in uno A) 7/18 di cattedra e nell’altro B) 8/18.
Il 18/12/2016 è nata mia figlia, poiché mia moglie non usufruisce della riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del bambino, in quanto disoccupata, ho inoltrato la richiesta di ROL a mio nome.
A causa di un sfortunata combinazione pur avendo solo 15 h, ho in carico 7 classi.
1 D Istituto A 4 ore, 3 A Istituto A 1 ora, 3 B Istituto A 1 ora , 3 C Istituto A 1 ora
1 D Istituto B 3 ore , 1 E Istituto B 3 ore, 1 Periodo Serale Istituto B 2 Ore
È utile sottolineare che in tutti i giorni effettuo meno di 6 h giornaliere.
Dato l’orario di servizio attribuitomi, se chiedessi la fruizione della ROL un’ora al giorno, per un totale di 5 h settimanali, nella migliore delle ipotesi, andrei ad interessare da 3 a 5 classi.
Così facendo, in tutte le classi coinvolte, si concretizzerebbe la necessità di avere due insegnanti per la stessa cattedra, con conseguenti disagi per le attività didattiche.
Volevo sapere se, per scongiurare tale ipotesi, è possibile richiedere la fruizione della ROL esonerandomi dal servizio solo per la classe 1 D Istituto A 4 ore.
Tale alternativa farebbe si che, in tale classe io venga sostituito per tutte le 4 ore, e nelle altre classi continuerei a garantire il servizio e soprattutto verrebbe garantita la continuità didattica in tutte le classi.
Poiché l’orario nella classe 1 D Istituto A , è così articolato:
2 h lunedì , 1 h venerdì, 1 h sabato
In pratica una delle ore non fruite il martedì, mercoledì o il giovedì verrebbe fruita il lunedì con conseguenti vantaggi per la didattica.
La dirigente dell’istituto A, esprime delle riserve a tale scelta in quanto afferma che le ROL non siano cumulabili.
In virtù di
• Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210, e
• del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278,
Sembrerebbe esserci uno spiraglio per scongiurare la frantumazione della cattedra fra due docenti.
Potreste darmi delle delucidazioni in merito ?
In alternativa, potete indicarmi se vi è una strada, legalmente percorribile, che permetta la fruizione della riduzione dell’orario di lavoro e allo stesso tempo scongiuri agli allievi la presenza di diversi docenti nella stessa disciplina.
Il 18/12/2016 è nata mia figlia, poiché mia moglie non usufruisce della riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del bambino, in quanto disoccupata, ho inoltrato la richiesta di ROL a mio nome.
A causa di un sfortunata combinazione pur avendo solo 15 h, ho in carico 7 classi.
1 D Istituto A 4 ore, 3 A Istituto A 1 ora, 3 B Istituto A 1 ora , 3 C Istituto A 1 ora
1 D Istituto B 3 ore , 1 E Istituto B 3 ore, 1 Periodo Serale Istituto B 2 Ore
È utile sottolineare che in tutti i giorni effettuo meno di 6 h giornaliere.
Dato l’orario di servizio attribuitomi, se chiedessi la fruizione della ROL un’ora al giorno, per un totale di 5 h settimanali, nella migliore delle ipotesi, andrei ad interessare da 3 a 5 classi.
Così facendo, in tutte le classi coinvolte, si concretizzerebbe la necessità di avere due insegnanti per la stessa cattedra, con conseguenti disagi per le attività didattiche.
Volevo sapere se, per scongiurare tale ipotesi, è possibile richiedere la fruizione della ROL esonerandomi dal servizio solo per la classe 1 D Istituto A 4 ore.
Tale alternativa farebbe si che, in tale classe io venga sostituito per tutte le 4 ore, e nelle altre classi continuerei a garantire il servizio e soprattutto verrebbe garantita la continuità didattica in tutte le classi.
Poiché l’orario nella classe 1 D Istituto A , è così articolato:
2 h lunedì , 1 h venerdì, 1 h sabato
In pratica una delle ore non fruite il martedì, mercoledì o il giovedì verrebbe fruita il lunedì con conseguenti vantaggi per la didattica.
La dirigente dell’istituto A, esprime delle riserve a tale scelta in quanto afferma che le ROL non siano cumulabili.
In virtù di
• Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210, e
• del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278,
Sembrerebbe esserci uno spiraglio per scongiurare la frantumazione della cattedra fra due docenti.
Potreste darmi delle delucidazioni in merito ?
In alternativa, potete indicarmi se vi è una strada, legalmente percorribile, che permetta la fruizione della riduzione dell’orario di lavoro e allo stesso tempo scongiuri agli allievi la presenza di diversi docenti nella stessa disciplina.
Giuseppe7372- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio
E' fuori discussione che la riduzione interessi le classi in modo casuale; in nessun caso una classe può avere due insegnanti per la stessa disciplina.
Ti tolgono 5 ore (se lavori 5 giorni), per esempio una classe da 2 ore settimanali e una da 3, oppure una da 4 e una da 1, o ancora una da 2 e tre da 1 ora.
Devi concordare con il DS quali classi, visto che hai l'imbarazzo della scelta.
Non ho capito l'obiezione della DS.
Qui c'è una disamina della questione
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/09/allattamento-indicazioni-utili-per-le-scuole-su-come-adottare-la-riduzione-oraria/
Ti tolgono 5 ore (se lavori 5 giorni), per esempio una classe da 2 ore settimanali e una da 3, oppure una da 4 e una da 1, o ancora una da 2 e tre da 1 ora.
Devi concordare con il DS quali classi, visto che hai l'imbarazzo della scelta.
Non ho capito l'obiezione della DS.
Qui c'è una disamina della questione
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/09/allattamento-indicazioni-utili-per-le-scuole-su-come-adottare-la-riduzione-oraria/
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio
La dirigente obietta il fatto che il lunedì prenderei due ore di ROL, mentre, a detta sua è possibile concederne solo una visto che lavoro meno di sei ore!!!
Giuseppe7372- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio
Posto che i riposi sono un diritto, allora la DS decida autonomamente come distribuire i tuoi, rispettando alla lettera la norma di un'ora al giorno e quella dell'unitarietà dell'insegnamento.
Se ce la fa....
Se ce la fa....
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio
Giusto ora ho ricevuto anche questa comunicazione.
La dirigente afferma che il venerdì, poiché in orario ho solo un'ora di servizio, non è possibile usufruire della riduzione orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio, perchè, a detta sua, tale riduzione è da erogare al massimo per la metà delle ore di servizio. Essendo impossibile dividere un'ora di lezione io non usufruirò in tale giorno della ROL.
Vi risulta?
La dirigente afferma che il venerdì, poiché in orario ho solo un'ora di servizio, non è possibile usufruire della riduzione orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio, perchè, a detta sua, tale riduzione è da erogare al massimo per la metà delle ore di servizio. Essendo impossibile dividere un'ora di lezione io non usufruirò in tale giorno della ROL.
Vi risulta?
Giuseppe7372- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: riduzione dell’orario di lavoro per il primo anno di vita del figlio
A me sembra che la tua DS, detto con tutto il rispetto, sia un po' di coccio.
Non è scritto da nessuna parte nel TU sulla maternità che l'orario minmo di lavoro giornaliero debba essere di due ore, per poter fruire dei riposi.
Nello specifico puoi leggere quest'articolo, dal punto che ti copio in poi,
Successivamente con telex del 21 gennaio 1984 riconosceva il diritto ai riposi anche al supplente temporaneo con spezzone orario. Precisava però, che il riposo non spetta nel caso il numero ore di insegnamento per cui la nomina è stata conferita è talmente ridotto che di fatto si risolverebbe in esonero totale dall’insegnamento.
con particolare riferimento anche alla circolare dell'INPS che cita proprio la mancata prescrizione di un orario minimo giornaliero.
Non è scritto da nessuna parte nel TU sulla maternità che l'orario minmo di lavoro giornaliero debba essere di due ore, per poter fruire dei riposi.
Nello specifico puoi leggere quest'articolo, dal punto che ti copio in poi,
Successivamente con telex del 21 gennaio 1984 riconosceva il diritto ai riposi anche al supplente temporaneo con spezzone orario. Precisava però, che il riposo non spetta nel caso il numero ore di insegnamento per cui la nomina è stata conferita è talmente ridotto che di fatto si risolverebbe in esonero totale dall’insegnamento.
con particolare riferimento anche alla circolare dell'INPS che cita proprio la mancata prescrizione di un orario minimo giornaliero.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
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