Mobilità: titoli conservatorio
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Mobilità: titoli conservatorio
Qualcuno può dirmi se è corretto inserire sia il diploma di conservatorio tradizionale che il diploma accademico di II livello al punto E (TG20)? Il titolo d'accesso è abilitazione specifica conseguita con bi-for-doc.
Grazie
Grazie
ciaoprof- Messaggi : 131
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Re: Mobilità: titoli conservatorio
Non sono valutabili, c'è un'apposita nota nella tabella di valutazione
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Scusami, puoi essere più esplicito?
La mia interpretazione è questa. Il bi-for-doc è un diploma di II livello quindi non va in contrasto con il II livello strumentale. Riguardo invece al diploma tradizionale, la nota dice che non sono valutabili quelli conseguiti prima della legge 508/99 oppure dopo il 31/12/2012: se ne deduce quindi che un diploma tradizionale conseguito tra il 1999 e il 2012 è valutato.
La mia interpretazione è questa. Il bi-for-doc è un diploma di II livello quindi non va in contrasto con il II livello strumentale. Riguardo invece al diploma tradizionale, la nota dice che non sono valutabili quelli conseguiti prima della legge 508/99 oppure dopo il 31/12/2012: se ne deduce quindi che un diploma tradizionale conseguito tra il 1999 e il 2012 è valutato.
ciaoprof- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Non ho il ccni davanti, è una nota alla tabella di valutazione relativa ai titoli valutabili (mi pare che sia la nota 12). Il bifordoc è l'abilitazione, il diploma vecchio ordinamento è titolo di studio, il diploma di II livello non è valutabile per espressa previsione della nota in questione
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Copio-incollo:
"E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)
Nota12 [...] Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99."
Io interpreto così:
Entrambi i titoli (II livello e tradizionale) devono essere titoli ulteriori all'abilitazione, inoltre il diploma tradizionale è valutato SE conseguito entro il 2012. E fino a qui ci siamo. Il diploma di II livello non è valutabile SE conseguito dopo un diploma di I livello (non è il mio caso), oppure SE conseguito dopo un diploma tradizionale con la normativa precedente alla legge 508/99 (non è il mio caso).
Dove sbaglio?
"E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)
Nota12 [...] Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99."
Io interpreto così:
Entrambi i titoli (II livello e tradizionale) devono essere titoli ulteriori all'abilitazione, inoltre il diploma tradizionale è valutato SE conseguito entro il 2012. E fino a qui ci siamo. Il diploma di II livello non è valutabile SE conseguito dopo un diploma di I livello (non è il mio caso), oppure SE conseguito dopo un diploma tradizionale con la normativa precedente alla legge 508/99 (non è il mio caso).
Dove sbaglio?
ciaoprof- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Il diploma tradizionale è titolo d'accesso.
Pirandello- Messaggi : 1210
Data d'iscrizione : 12.07.11
Re: Mobilità: titoli conservatorio
A meno che tu non sia un docente di lettere, matematica.... In tale caso ti vale
Pirandello- Messaggi : 1210
Data d'iscrizione : 12.07.11
Re: Mobilità: titoli conservatorio
L'abilitazione è titolo d'accesso.Pirandello ha scritto:Il diploma tradizionale è titolo d'accesso.
ciaoprof- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Stai tralasciando l'ultima parte della tabella (conseguito oltre il titolo di accesso). Per insegnare una qualunque disciplina servono il titolo di studio e l'abilitazione. Questi sono i titoli di accesso al ruolo di appartenenza. Nel caso di un docente di matematica sono la laurea e l'abitazione (che non sono valutabili) nel nostro caso diploma vecchio ordinamento pre 2012 e bifordoc. Questo per quanto attiene al testo della tabella di valutazione. Poi interviene la nota 12 che esclude dalla valutazione (per accordo contrattuale) il secondo livello. Al punto E è valutabile qualsiasi altro titolo aggiuntivo (altra laurea, altro titolo di conservatorio di un secondo strumento o di altra disciplina ecc.)
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Potresti citare una norma specifica a riguardo? Perché per arrivare all'abilitazione è scontato che servano più titoli di studio...ma ciò non è assolutamente contemplato dalla tabella, essa ha il solo compito di stabilire i titoli valutabili. Stop. C'è da dire che la mia insistenza poggia anche su altre evidenze: esistono alcuni casi in cui titolo di studio e abilitazione coincidono: vedi diplomati magistrali pre2002 (sono abilitati e non hanno neanche una laurea).Gianfranco ha scritto:Per insegnare una qualunque disciplina servono il titolo di studio e l'abilitazione. Questi sono i titoli di accesso al ruolo di appartenenza.
Gianfranco ha scritto: la nota 12 che esclude dalla valutazione (per accordo contrattuale) il secondo livello. Al punto E è valutabile qualsiasi altro titolo aggiuntivo (altra laurea, altro titolo di conservatorio di un secondo strumento o di altra disciplina ecc.)
La nota 12 dice chiaramente che il secondo livello "non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a"[...] Ciò significa che solo in determinate condizioni non è valutabile e lo indica in modo chiaro: se unito al I livello oppure se unito al tradizionale con ordinamento PREVIGENTE alla legge 508/99. Non leggo affatto di secondo strumento o di una esclusione categorica, tanto che alla tabella A, al punto E si parla in modo esplicito di 5 punti per ogni "diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza"
Titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza è e può essere solo l'abilitazione.
Infine: grazie.
Insisto perché nonostante la vostre tesi mi sembrano credibili, io nero su bianco interpreto tutt'altro. E purtroppo non vedo altro.
ciaoprof- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Il titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso lo trovi sia nelle vecchie tabelle del 1998 sia nel regolamento delle nuove classi di concorso. La ratio della norma è che il titolo di studio non si valuta a nessuno, le classi musicali non fanno eccezione. Qualunque docente ha una laurea, si valutano le seconde lauree. Prova a chiedere a qualche collega di italiano o matematica se chiedono la valutazione della laurea per la mobilità. Per il secondo livello mi sembra pacifico, da quello che scrivi, che è in aggiunta al diploma del previgente ordinamento
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Mobilità: titoli conservatorio
io sono laureata in pedagogia ad indirizzo psico sociale vecchio ordinamento, sono di ruolo dal 2007 nella classe a036 non viene valutato il titolo d'accesso ( laurea) nè l'abilitazione a meno che tu non l'abbia presA CON CONCORSO ORDINARIO (+ 12 PUNTI), ma ho anche il diploma di conservatorio vecchio ordinamento ( 1995....SONO UN PO' VECCHIOTTA!!!!), quello mi è stato valutato perchè non è titolo d'accesso alla mia classe di concorso ( 5 PUNTI)
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Colleghi, trovatemi dove sta scritto che il bi-for-doc non è utilizzabile come titolo d'accesso e mi rassegno.
In quanto diploma accademico di secondo livello (abilitante), è utilizzabile sia come titolo d'accesso che come titolo abilitante. Praticamente ho tre titoli utilizzabili come titolo d'accesso...sarò libero di utilizzare quello che mi garantisce un punteggio migliore? Se la ratio della legge avesse come una falla, non sono libero di usarla?
Se una norma esclude questa possibilità per favore citatemela, le chiacchiere da "prova a chiedere ai colleghi di lettere" stanno a zero. Un diploma di secondo livello è titolo d'accesso: postatemi la norma che dimostra il contrario.
In quanto diploma accademico di secondo livello (abilitante), è utilizzabile sia come titolo d'accesso che come titolo abilitante. Praticamente ho tre titoli utilizzabili come titolo d'accesso...sarò libero di utilizzare quello che mi garantisce un punteggio migliore? Se la ratio della legge avesse come una falla, non sono libero di usarla?
Se una norma esclude questa possibilità per favore citatemela, le chiacchiere da "prova a chiedere ai colleghi di lettere" stanno a zero. Un diploma di secondo livello è titolo d'accesso: postatemi la norma che dimostra il contrario.
ciaoprof- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Io sono nella stessa posizione di ciaoprof, ho un diploma vecchio ordinamento (2004), un diploma di secondo livello (2007), un Bi.FOR.DOC. (l'abilitazione del 2009) e un TFA di sostegno (2015).
Il mio problema è che l'Usp di Ancona non mi riconosce i 5 punti del diploma di secondo livello (punto 15 lettere E) a causa di quella maledetta nota 12 che avete citato sopra.
Sono incavolato nero!!
Ci sono corsi on line biennali che valgono 5 punti, i forcom e simili (1500 ore) che ne valgono 1 e un diploma accademico di secondo livello al conservatorio, oltre al titolo di accesso all'insegnamento, che nel mio caso è il diploma tradizionale decennale, non vale niente? Ma stiamo scherzando??
Chiamerò gli altri Usp e mi accerterò che l'interpretazione di questa nota sia quanto meno univoca, poi proverò a contattare il Ministero.
Chiunque avesse notizie più precise in merito è invitato ad intervenire, grazie.
Il mio problema è che l'Usp di Ancona non mi riconosce i 5 punti del diploma di secondo livello (punto 15 lettere E) a causa di quella maledetta nota 12 che avete citato sopra.
Sono incavolato nero!!
Ci sono corsi on line biennali che valgono 5 punti, i forcom e simili (1500 ore) che ne valgono 1 e un diploma accademico di secondo livello al conservatorio, oltre al titolo di accesso all'insegnamento, che nel mio caso è il diploma tradizionale decennale, non vale niente? Ma stiamo scherzando??
Chiamerò gli altri Usp e mi accerterò che l'interpretazione di questa nota sia quanto meno univoca, poi proverò a contattare il Ministero.
Chiunque avesse notizie più precise in merito è invitato ad intervenire, grazie.
fraprecario- Messaggi : 26
Data d'iscrizione : 19.12.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Gianfranco ha scritto:Stai tralasciando l'ultima parte della tabella (conseguito oltre il titolo di accesso). Per insegnare una qualunque disciplina servono il titolo di studio e l'abilitazione. Questi sono i titoli di accesso al ruolo di appartenenza. Nel caso di un docente di matematica sono la laurea e l'abitazione (che non sono valutabili) nel nostro caso diploma vecchio ordinamento pre 2012 e bifordoc. Questo per quanto attiene al testo della tabella di valutazione. Poi interviene la nota 12 che esclude dalla valutazione (per accordo contrattuale) il secondo livello. Al punto E è valutabile qualsiasi altro titolo aggiuntivo (altra laurea, altro titolo di conservatorio di un secondo strumento o di altra disciplina ecc.)
Scusa Gianfranco, io ho la ssis in a032 (educaz musicale) presa nel 2005 e il mio titolo di accesso e' stato il diploma decennale di consevatorio. Poi, dopo 3 anni che insegnavo, nel 2008 ho preso il diploma accademico di II livello in discipline musicali (Pianoforte), quale diploma, oltre il titolo di accesso dell' abilitazione (che nel 2005 quando mi sono abilitato, come titolo di accesso, avevo diploma decennale). Anche perchè nella SSIS in a032 al tempo, il diploma di II livello in discipline musicali - pianoforte non era in alcun modo titolo di accesso e NON esisteva. Quindi, nel 2008 ho deciso di fare questo biennio qUuale titolo aggiuntivo. Nelle gae, in a032, questo titolo aggiuntivo mi è sempre stato valutato quale laurea specialistica. Perché nel.mio caso che ho la SSIS in educazione musicale, questo diploma nn puó essere valutato? Io ho la ssiss in a032.. allora anche la.laurea al dams allora potrebbe dare titolo.di accesso....allora chi ha sia diploma vecchio ordinamento e dams, con la ssiss in a032, nn dovrebbedichiarare nulla?
Ultima modifica di kuky78 il Mer Mag 18, 2016 9:22 am - modificato 3 volte.
kuky78- Messaggi : 1620
Data d'iscrizione : 21.08.10
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Assurdo!fraprecario ha scritto:l'Usp di Ancona non mi riconosce i 5 punti del diploma di secondo livello (punto 15 lettere E) a causa di quella maledetta nota 12 che avete citato sopra.
Sono incavolato nero!!
Chiamerò gli altri Usp e mi accerterò che l'interpretazione di questa nota sia quanto meno univoca, poi proverò a contattare il Ministero.
Attenderò con ansia l'esito delle tue indagini.
ciaoprof- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
kuky78 ha scritto:Gianfranco ha scritto:Stai tralasciando l'ultima parte della tabella (conseguito oltre il titolo di accesso). Per insegnare una qualunque disciplina servono il titolo di studio e l'abilitazione. Questi sono i titoli di accesso al ruolo di appartenenza. Nel caso di un docente di matematica sono la laurea e l'abitazione (che non sono valutabili) nel nostro caso diploma vecchio ordinamento pre 2012 e bifordoc. Questo per quanto attiene al testo della tabella di valutazione. Poi interviene la nota 12 che esclude dalla valutazione (per accordo contrattuale) il secondo livello. Al punto E è valutabile qualsiasi altro titolo aggiuntivo (altra laurea, altro titolo di conservatorio di un secondo strumento o di altra disciplina ecc.)
Scusa Gianfranco, io ho la ssis in a032 (educaz musicale) presa nel 2005 e il mio titolo di accesso e' stato il diploma decennale di consevatorio. Poi, dopo 3 anni che insegnavo, nel 2008 ho preso il diploma accademico di II livello in discipline musicali (Pianoforte), quale diploma, oltre il titolo di accesso dell' abilitazione (che nel 2005 quando mi sono abilitato, come titolo di accesso, avevo diploma decennale). Anche perchè nella SSIS in a032 al tempo, il diploma di II livello in discipline musicali - pianoforte non era in alcun modo titolo di accesso e NON esisteva. Quindi, nel 2008 ho deciso di fare questo biennio qUuale titolo aggiuntivo. Nelle gae, in a032, questo titolo aggiuntivo mi è sempre stato valutato quale laurea specialistica. Perché nel.mio caso che ho la SSIS in educazione musicale, questo diploma nn puó essere valutato? Io ho la ssiss in a032.. allora anche la.laurea al dams allora potrebbe dare titolo.di accesso....allora chi ha sia diploma vecchio ordinamento e dams, con la ssiss in a032, nn dovrebbedichiarare nulla?
Gianfranco, per favore, potresti dirmi il tuo pensiero sulla situazione che ho appena posto?
kuky78- Messaggi : 1620
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Re: Mobilità: titoli conservatorio
La risposta è sempre la stessa: non può essere valutato per la nota 12. Io ho 7 abilitazioni ma nessuna mi può essere valutata. Vengono valutati solo i titoli di studio aggiuntivi. Chi ha sia diploma di conservatorio che laurea dams per avere la valutazione di un titolo (uno solo perché dei due uno è titolo di accesso) deve mettere bene in evidenza la situazione nell'autocertificazione dei titoli. Chi ha un po' di esperienza sa che questa lettera E della tabella di valutazione è sempre stata problematica per la diffusa usanza degli utenti di provare a farsi dichiarare il titolo di studio. Prorio perché tutti hanno il titolo di studio, ritengo che le parti abbiano deciso di escludere la valutazione della laurea a tutti per evitare lavoro inutile. Gli usp spesso non valutano i titoli dichiarati alla lettera E se non è ben evidenziato che si tratta di titoli aggiuntivi. Io nella dichiarazione sottolineo sempre che il titolo che dichiaro è aggiuntivo, e talvolta non è sufficiente a causa di una lettura distratta di chi valuta le domande Per quanto riguarda la "giustezza" della nota 12, bisognerebbe rivolgersi alle parti che hanno sottoscritto la norma pattizia. Io ho una mia idea, ma entriamo nel campo delle opinioni personali e questo campo non è proprio di questo forum che serve principalmente al mutuo aiuto sulla normativa vigentekuky78 ha scritto:Gianfranco ha scritto:Stai tralasciando l'ultima parte della tabella (conseguito oltre il titolo di accesso). Per insegnare una qualunque disciplina servono il titolo di studio e l'abilitazione. Questi sono i titoli di accesso al ruolo di appartenenza. Nel caso di un docente di matematica sono la laurea e l'abitazione (che non sono valutabili) nel nostro caso diploma vecchio ordinamento pre 2012 e bifordoc. Questo per quanto attiene al testo della tabella di valutazione. Poi interviene la nota 12 che esclude dalla valutazione (per accordo contrattuale) il secondo livello. Al punto E è valutabile qualsiasi altro titolo aggiuntivo (altra laurea, altro titolo di conservatorio di un secondo strumento o di altra disciplina ecc.)
Scusa Gianfranco, io ho la ssis in a032 (educaz musicale) presa nel 2005 e il mio titolo di accesso e' stato il diploma decennale di consevatorio. Poi, dopo 3 anni che insegnavo, nel 2008 ho preso il diploma accademico di II livello in discipline musicali (Pianoforte), quale diploma, oltre il titolo di accesso dell' abilitazione (che nel 2005 quando mi sono abilitato, come titolo di accesso, avevo diploma decennale). Anche perchè nella SSIS in a032 al tempo, il diploma di II livello in discipline musicali - pianoforte non era in alcun modo titolo di accesso e NON esisteva. Quindi, nel 2008 ho deciso di fare questo biennio qUuale titolo aggiuntivo. Nelle gae, in a032, questo titolo aggiuntivo mi è sempre stato valutato quale laurea specialistica. Perché nel.mio caso che ho la SSIS in educazione musicale, questo diploma nn puó essere valutato? Io ho la ssiss in a032.. allora anche la.laurea al dams allora potrebbe dare titolo.di accesso....allora chi ha sia diploma vecchio ordinamento e dams, con la ssiss in a032, nn dovrebbedichiarare nulla?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Gianfranco ha scritto:La risposta è sempre la stessa: non può essere valutato per la nota 12. Io ho 7 abilitazioni ma nessuna mi può essere valutata. Vengono valutati solo i titoli di studio aggiuntivi. Chi ha sia diploma di conservatorio che laurea dams per avere la valutazione di un titolo (uno solo perché dei due uno è titolo di accesso) deve mettere bene in evidenza la situazione nell'autocertificazione dei titoli. Chi ha un po' di esperienza sa che questa lettera E della tabella di valutazione è sempre stata problematica per la diffusa usanza degli utenti di provare a farsi dichiarare il titolo di studio. Prorio perché tutti hanno il titolo di studio, ritengo che le parti abbiano deciso di escludere la valutazione della laurea a tutti per evitare lavoro inutile. Gli usp spesso non valutano i titoli dichiarati alla lettera E se non è ben evidenziato che si tratta di titoli aggiuntivi. Io nella dichiarazione sottolineo sempre che il titolo che dichiaro è aggiuntivo, e talvolta non è sufficiente a causa di una lettura distratta di chi valuta le domande Per quanto riguarda la "giustezza" della nota 12, bisognerebbe rivolgersi alle parti che hanno sottoscritto la norma pattizia. Io ho una mia idea, ma entriamo nel campo delle opinioni personali e questo campo non è proprio di questo forum che serve principalmente al mutuo aiuto sulla normativa vigentekuky78 ha scritto:Gianfranco ha scritto:Stai tralasciando l'ultima parte della tabella (conseguito oltre il titolo di accesso). Per insegnare una qualunque disciplina servono il titolo di studio e l'abilitazione. Questi sono i titoli di accesso al ruolo di appartenenza. Nel caso di un docente di matematica sono la laurea e l'abitazione (che non sono valutabili) nel nostro caso diploma vecchio ordinamento pre 2012 e bifordoc. Questo per quanto attiene al testo della tabella di valutazione. Poi interviene la nota 12 che esclude dalla valutazione (per accordo contrattuale) il secondo livello. Al punto E è valutabile qualsiasi altro titolo aggiuntivo (altra laurea, altro titolo di conservatorio di un secondo strumento o di altra disciplina ecc.)
Scusa Gianfranco, io ho la ssis in a032 (educaz musicale) presa nel 2005 e il mio titolo di accesso e' stato il diploma decennale di consevatorio. Poi, dopo 3 anni che insegnavo, nel 2008 ho preso il diploma accademico di II livello in discipline musicali (Pianoforte), quale diploma, oltre il titolo di accesso dell' abilitazione (che nel 2005 quando mi sono abilitato, come titolo di accesso, avevo diploma decennale). Anche perchè nella SSIS in a032 al tempo, il diploma di II livello in discipline musicali - pianoforte non era in alcun modo titolo di accesso e NON esisteva. Quindi, nel 2008 ho deciso di fare questo biennio qUuale titolo aggiuntivo. Nelle gae, in a032, questo titolo aggiuntivo mi è sempre stato valutato quale laurea specialistica. Perché nel.mio caso che ho la SSIS in educazione musicale, questo diploma nn puó essere valutato? Io ho la ssiss in a032.. allora anche la.laurea al dams allora potrebbe dare titolo.di accesso....allora chi ha sia diploma vecchio ordinamento e dams, con la ssiss in a032, nn dovrebbedichiarare nulla?
Ti ringrazio per il tuo riscontro.
Obiettivamente, però, concorderei con te se parlassimo di abilitazioni AJ77 (che tra l'altro ho, oltre alla a032)...però mi hanno assunto sulla A032 e con una SSIS il cui titolo di accesso era il diploma decennale conseguito nel 2000. Nel 2005, per la SSIS, potevo usare solo quel titolo anche perchè diploma di II livello perchè non esisteva. Nelle gae, è sempre stato specificato che il diploma di II livello poteva essere valutato solo se veniva DOPO un diploma di conservatorio vecchio ordinamento! Se invece, si univa al diploma di conservatorio di I livello (laurea triennale), il biennio di II livello non poteva essere valutato (giustamente e sono d'accordo con la nota).
Ma invece, considerando il diploma vecchio ordinamento, il diploma di II livello è sempre stata considerata laurea specialistica, aggiuntiva.
Se tu vedi la tabella titoli aggiuntivi per aggiornamento GAE, questa specifica era bene evidenziata sia nella tabella di strumento musicale sia in quella delle classi comuni.
Non comprendo quindi perchè tu attribuisci questa interpretazione così stretta della nota 12. Se uno avesse il diploma di conservatorio di I livello, concorderei in pieno con quello che dici, ma trattandosi di diploma vecchio ordinamente conseguito nel 2000 non capisco la tua interpretazione alla luce di quanto presente nelle tabelle MIUR di aggiornamento GAE e, se vuoi, di quanto presente nella tabella di mobilità.
kuky78- Messaggi : 1620
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Re: Mobilità: titoli conservatorio
USP Macerata valuta diploma accademico di II livello in aggiunta al diploma vecchio ordinamento SOLO SE DI STRUMENTO DIVERSO DA QUELLO DEL VECCHIO DIPLOMA, un'altra interpretazione...
fraprecario- Messaggi : 26
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Re: Mobilità: titoli conservatorio
fraprecario ha scritto:USP Macerata valuta diploma accademico di II livello in aggiunta al diploma vecchio ordinamento SOLO SE DI STRUMENTO DIVERSO A QUELLO DEL VECCHIO DIPLOMA, un'altra interpretazione...
Scusa, ma io ho la SSIS in educazione musicale (classe A032)...e sono stato immesso in ruolo in A032.
Poi ho il diploma di II livello in discipline musicale - biennio di II livello...
Cosa dovrei dichiarare?
kuky78- Messaggi : 1620
Data d'iscrizione : 21.08.10
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Naturalmente non sto ponendo mie interpretazioni ma sto riportando i comportamenti diffusi degli USP, che derivano dalla lettura della nota. Poi è anche capitato che qualche usp valutasse il titolo in questione ma, a fronte di reclami dei controinteressati, la valutazione viene negata. Non sto dicendo che è giusto, sto solo dicendo cosa accade. Visto che stai cercando di estorcermi la mia opinione personale, ebbene la espongo (con l'avvertenza che questa è solo un'opinione): credo che tale norma sia figlia della (voluta) ambiguità che ha circondato per anni il titolo di secondo livello. Tutti ricorderanno che con la riforma dell'Afam e con la "apparizione" dei titoli di secondo livello, i diplomati col vecchio ordinamento per tanti anni si sono visti "declassare" il valore del vecchio diploma (fino a qualche anno fa quando ci fu l'equiparazione del diploma col titolo di secondo livello a determinate condizioni). Da massimo titolo conseguibile, il vecchio diploma divenne equiparato al primo livello e, in quegli anni ognuno scelse liberamente se intraprendere un nuovo percorso di studi per avere in titolo completo. Pertanto appare naturale l'obiezione: ma io perché ho fatto questa fatica per nulla, se poi non mi viene valutato un titolo aggiuntivo? Naturalmente nella vita si fanno tante scelte, a volte si sbaglia a volte no, non è possibile sapere prima se la scelta intrapresa sarà efficace. Si sceglie di fare un percorso di studi per 2 motivi: la validità formativa e/o la validità giuridica del titolo. Sulla validità formativa ognuno fa le proprie considerazioni, sulla validità giuridica è sempre stato abbastanza chiaro (a dispetto di ciò che affermava chi vendeva i corsi), che la mancanza del titolo in questione non avrebbe tolto alcuna validità al vecchio diploma. Sappiamo tutti poi come è intervenuta la normativa recente (equiparazione del vecchio diploma al secondo livello). Per farla breve credo (ma posso sbagliarmi) che la nota 12 sia stata partorita per la diffusa ambiguità del valore legale attribuibile ai titoli del previgente ordinamento rispetto al nuovo.
Ora probabilmente ho espresso male il mio pensiero perché sono di fretta e la complessità del pensiero richiederebbe un discorso più articolato ma, indipendentemente dalle opinioni personali, la norma resta, che piaccia o no. E' sempre possibile chiederne la valutazione, farsela negare e, nel caso si ritenga di averne comunque diritto, rivolgersi al giudice. In questa sede però mi appare più corretto ragionare in termini generali attenendoci alla norma, senza personalizzare le discussioni. Io sono uno dei tanti che tra enorme svantaggio dalla mancata valutazione di titoli non valutabili. Tuttavia le norme valgono per tutti e le norme sono l'unica garanzia che ancora per poco ci rimane (considerata l'ampia discrezionalità cui saremo sottoposti in futuro su varie materie grazie alla legge 107). La critica delle norme va rivolta al potere legislativo per le norme pubblicistiche e ai rappresentanti sindacali per le norme pattizie.
Ora probabilmente ho espresso male il mio pensiero perché sono di fretta e la complessità del pensiero richiederebbe un discorso più articolato ma, indipendentemente dalle opinioni personali, la norma resta, che piaccia o no. E' sempre possibile chiederne la valutazione, farsela negare e, nel caso si ritenga di averne comunque diritto, rivolgersi al giudice. In questa sede però mi appare più corretto ragionare in termini generali attenendoci alla norma, senza personalizzare le discussioni. Io sono uno dei tanti che tra enorme svantaggio dalla mancata valutazione di titoli non valutabili. Tuttavia le norme valgono per tutti e le norme sono l'unica garanzia che ancora per poco ci rimane (considerata l'ampia discrezionalità cui saremo sottoposti in futuro su varie materie grazie alla legge 107). La critica delle norme va rivolta al potere legislativo per le norme pubblicistiche e ai rappresentanti sindacali per le norme pattizie.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Gianfranco ha scritto:Naturalmente non sto ponendo mie interpretazioni ma sto riportando i comportamenti diffusi degli USP, che derivano dalla lettura della nota. Poi è anche capitato che qualche usp valutasse il titolo in questione ma, a fronte di reclami dei controinteressati, la valutazione viene negata. Non sto dicendo che è giusto, sto solo dicendo cosa accade. Visto che stai cercando di estorcermi la mia opinione personale, ebbene la espongo (con l'avvertenza che questa è solo un'opinione): credo che tale norma sia figlia della (voluta) ambiguità che ha circondato per anni il titolo di secondo livello. Tutti ricorderanno che con la riforma dell'Afam e con la "apparizione" dei titoli di secondo livello, i diplomati col vecchio ordinamento per tanti anni si sono visti "declassare" il valore del vecchio diploma (fino a qualche anno fa quando ci fu l'equiparazione del diploma col titolo di secondo livello a determinate condizioni). Da massimo titolo conseguibile, il vecchio diploma divenne equiparato al primo livello e, in quegli anni ognuno scelse liberamente se intraprendere un nuovo percorso di studi per avere in titolo completo. Pertanto appare naturale l'obiezione: ma io perché ho fatto questa fatica per nulla, se poi non mi viene valutato un titolo aggiuntivo? Naturalmente nella vita si fanno tante scelte, a volte si sbaglia a volte no, non è possibile sapere prima se la scelta intrapresa sarà efficace. Si sceglie di fare un percorso di studi per 2 motivi: la validità formativa e/o la validità giuridica del titolo. Sulla validità formativa ognuno fa le proprie considerazioni, sulla validità giuridica è sempre stato abbastanza chiaro (a dispetto di ciò che affermava chi vendeva i corsi), che la mancanza del titolo in questione non avrebbe tolto alcuna validità al vecchio diploma. Sappiamo tutti poi come è intervenuta la normativa recente (equiparazione del vecchio diploma al secondo livello). Per farla breve credo (ma posso sbagliarmi) che la nota 12 sia stata partorita per la diffusa ambiguità del valore legale attribuibile ai titoli del previgente ordinamento rispetto al nuovo.
Ora probabilmente ho espresso male il mio pensiero perché sono di fretta e la complessità del pensiero richiederebbe un discorso più articolato ma, indipendentemente dalle opinioni personali, la norma resta, che piaccia o no. E' sempre possibile chiederne la valutazione, farsela negare e, nel caso si ritenga di averne comunque diritto, rivolgersi al giudice. In questa sede però mi appare più corretto ragionare in termini generali attenendoci alla norma, senza personalizzare le discussioni. Io sono uno dei tanti che tra enorme svantaggio dalla mancata valutazione di titoli non valutabili. Tuttavia le norme valgono per tutti e le norme sono l'unica garanzia che ancora per poco ci rimane (considerata l'ampia discrezionalità cui saremo sottoposti in futuro su varie materie grazie alla legge 107). La critica delle norme va rivolta al potere legislativo per le norme pubblicistiche e ai rappresentanti sindacali per le norme pattizie.
Ho letto con attenzione il tuo pensiero e ti ringrazio. Resta il fatto che nelle tabelle di aggiornamento GAE il titolo viene valutato e ciò è espressamente indicato nelle tabelle. Non viene valutato se accompagnato dal diploma di I livello, ma in presenza di diploma di vecchio ordinamento, viene valutato, proprio per significare quale titolo aggiuntivo al titolo di accesso. Poi ognuno farà ciò che vuole..ma per me l'interpretazione del valore di questo titolo deve assimilarsi a quanto indicato in merito al valore di titolo aggiuntivo.
Infatti nella tabella aggiornamento GAE è specificato:
altri titoli: .1)
Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che
danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e,
relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria
e alla laurea in lingue strani
ere, in alternativa a quanto
previsto ai punti C.9 e C10 (7),
sono attribuiti 3 punti
mentre nella tabella aggiornamento GAE di strumento musicale è riportato che il diploma di II livello unito al diploma vecchio ordinamento da diritto a 3 punti (unito al diplome di I livello, invece non viene valutato)
Se in queste interpretazioni il diploma di II livello è considerato titolo aggiuntivo e superiore a quello di accesso, perchè l'interpretazione della nota 12 deve considerarsi diversa?
A me il dubbio non viene proprio...poi ognuno faccia ciò che vuole
kuky78- Messaggi : 1620
Data d'iscrizione : 21.08.10
Re: Mobilità: titoli conservatorio
Certo, uno che si specializza in un altro strumento ha diritto a più punti rispetto a chi si specializza nel proprio...Ma qui siamo alle barzellette!fraprecario ha scritto:USP Macerata valuta diploma accademico di II livello in aggiunta al diploma vecchio ordinamento SOLO SE DI STRUMENTO DIVERSO DA QUELLO DEL VECCHIO DIPLOMA, un'altra interpretazione...
Concordo con Kuky78: la nota 12 va letta fino in fondo. Ed è estremamente chiaro ciò che dice.
Ma aggiungo di più: in quanto titolo di studio di secondo livello credo non sia censurabile il fatto di attribuire al bifordoc valore di titolo d'accesso.
ciaoprof- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: Mobilità: titoli conservatorio
ciaoprof ha scritto:Certo, uno che si specializza in un altro strumento ha diritto a più punti rispetto a chi si specializza nel proprio...Ma qui siamo alle barzellette!fraprecario ha scritto:USP Macerata valuta diploma accademico di II livello in aggiunta al diploma vecchio ordinamento SOLO SE DI STRUMENTO DIVERSO DA QUELLO DEL VECCHIO DIPLOMA, un'altra interpretazione...
Concordo con Kuky78: la nota 12 va letta fino in fondo. Ed è estremamente chiaro ciò che dice.
Ma aggiungo di più: in quanto titolo di studio di secondo livello credo non sia censurabile il fatto di attribuire al bifordoc valore di titolo d'accesso.
Ma anche io aggiungo di piu...se leggiamo in maniera letterale la nota della tabella dice: "...per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza", io capisco che tra i diplomi di secondo livello vengono inclusi anche i diplomi vecchi ordinamento conseguiti entro 31.12.2012 e che quindi, di fatto, io avrei due titoli ricompresi nella lettera E...(uno quello decennale in piano conseguito nel 2000 e il diploma II livello in discipline musicali conseguiti nel 2008), solo che uno non può essere valutato perchè è titolo di accesso (per la SSIS del 2005 nel mio caso diploma vecchio ordin), mentre l'altro può essere valutato in quanto la nota 12 esclude dalla valutazione il diploma di I livello e i diplomi conservatorio fino alla legge del 99. La legge 508/99 di fatto dovrebbe equiparare i diplomi con ordinamento vigente fino all'entrata della legge con quelli di I livello.
Ma siccome nella lettera E si fa rifeirmento ai diplomi vecchio ordinamento ottenuti al 31.12.2012, non avrei alcun dubbio a mettere tra i titoli valutabili il diploma di secondo livello in discipline musicali ottenuto nel 2008.
Certo, se il nostro diploma vecchio ordinamento fosse stato ottenuto entro la data della legge 508/99, potrei concordare con Gianfranco e sulla interpretazione della nota 12.
La nota 12 esclude dal punteggio i diplomi di primo livello e quelli ottenuti fino alla legge 508/99. Ma la tabella alla lettera E dice che sono valutabili i diplomi di secondo livello ivi inclusi i diplomi di conservatorio vecchio ordinamento ottenuti entro 31.12.2012. Io l'ho ottenuto nel 2000 (vecchio ordinamento) e il diploma di II livello in discipline musicali nel 2008....ma perchè mai non dovrebbe essere valutato il diploma di II livello?
Capisco il diploma di conservatorio vecchio ordinamento (perchè è mio titolo accesso alla SSIS), ma nn ricevere la valutazione per il II livello discipline musicali sarebbe assurdo. La nota infatti nn dice questo.
Certo, se invece il diploma vecchio ordinamento è ottenuto prima della legge 508/99, la nota mi sembra molto chiaro.
kuky78- Messaggi : 1620
Data d'iscrizione : 21.08.10
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