Ruolo tempo pieno e VOUCHER
3 partecipanti
Ruolo tempo pieno e VOUCHER
Buonasera, sono in ruolo a tempo pieno ed ho avuto autorizzazione dalla mia scuola a svolgere lavoro occasionale.
Ora mi si presenta il problema della modalità di pagamento. Vorrebbero pagarmi con Voucher, ma il sindacato sostiene che non è possibile e che dovrei ricorrere alla prestazione d'opera, mentre invece l'avvocato del mio committente sostiene che non c'è incompatibilità tra essere dipendente pubblico e svolgere lavoro accessorio autorizzato.
I moderatori hanno notizie in merito?
Per quale motivo il voucher (che è un modo per pagare lavoro occasionale disincentivando l'evasione fiscale) non potrebbe essere usato?
Grazie!
Ora mi si presenta il problema della modalità di pagamento. Vorrebbero pagarmi con Voucher, ma il sindacato sostiene che non è possibile e che dovrei ricorrere alla prestazione d'opera, mentre invece l'avvocato del mio committente sostiene che non c'è incompatibilità tra essere dipendente pubblico e svolgere lavoro accessorio autorizzato.
I moderatori hanno notizie in merito?
Per quale motivo il voucher (che è un modo per pagare lavoro occasionale disincentivando l'evasione fiscale) non potrebbe essere usato?
Grazie!
AAA_new- Messaggi : 26
Data d'iscrizione : 04.03.15
Re: Ruolo tempo pieno e VOUCHER
nei giorni scorsi su os sono usciti due articoli sull'incompatibilità con altri lavori, non so se si parlasse anche dele modalità di pagamento
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Ruolo tempo pieno e VOUCHER
Da questa circolare Inps deduco che sia possibile il ricorso ai voucher.
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2029-03-2013.htm&iIDDalPortale=5482
2. Tipologie di prestatori e attività
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2029-03-2013.htm&iIDDalPortale=5482
2. Tipologie di prestatori e attività
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
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