I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
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I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Promemoria primo messaggio :
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Ultima modifica di giobbe il Mer Set 28, 2016 11:56 am - modificato 2 volte.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Su questo aspetto le regole devono essere ancora stabilite in relazione alla titolarità su ambito ed eventuali esuberi. A suo tempo ho espresso tutti i miei interrogativi inquesto articolo dove auspico precisi chiarimenti ministeriali in merito che non sono ancora arrivatigiobbe ha scritto:Questo mi è chiaro. Ma la domanda che sta sollevando dubbi è un'altra.giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima poisizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
Esempio: in una scuola sono presenti tre titolari su A051 e ci sono altre 2 cattedre disponibili sempre A051, una su posto comune e una sul potenziamento. Arrivano due docenti della stessa provincia che hanno cambiato ambito a causa del trasferimento a domanda. Dopo due anni si perde una cattedra. Se ho capito bene la dovrebbe perdere uno dei due arrivati da ambito, secondo la loro graduatoria dei perdenti posto.
Ma anche quest'ultima ipotesi non è sicura perché hanno ricevuto tutti e due la chiamata diretta e, con i poteri dati al DS, questi potrebbe anche individuare autonomamente il perdente posto, senza fare alcuna graduatoria.
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Dall'anno prossimo tutta la mobilità, se il CCNI non stabilirà ulteriori deroghe, sarà su ambito. Quindi. in assenza di disposizini specifiche, anche il soprannumerario che parteciperà alla mobilità perderà la titolarità su scuolagianniesposit ha scritto:Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Ieri, con un suo post delle 7:39, miky73 ha detto che la legge è chiara come è certa la sua risposta a questo interrogativo.giovanna onnis ha scritto:Su questo aspetto le regole devono essere ancora stabilite in relazione alla titolarità su ambito ed eventuali esuberi. A suo tempo ho espresso tutti i miei interrogativi inquesto articolo dove auspico precisi chiarimenti ministeriali in merito che non sono ancora arrivatigiobbe ha scritto:Questo mi è chiaro. Ma la domanda che sta sollevando dubbi è un'altra.giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima poisizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
Esempio: in una scuola sono presenti tre titolari su A051 e ci sono altre 2 cattedre disponibili sempre A051, una su posto comune e una sul potenziamento. Arrivano due docenti della stessa provincia che hanno cambiato ambito a causa del trasferimento a domanda. Dopo due anni si perde una cattedra. Se ho capito bene la dovrebbe perdere uno dei due arrivati da ambito, secondo la loro graduatoria dei perdenti posto.
Ma anche quest'ultima ipotesi non è sicura perché hanno ricevuto tutti e due la chiamata diretta e, con i poteri dati al DS, questi potrebbe anche individuare autonomamente il perdente posto, senza fare alcuna graduatoria.
Poiché ti riconosco da sempre la tua preparazione perché non hai replicato pure a lui visto che i tuoi dubbi sono anche i miei dubbi?
Strategia di comunicazione...;-)
P.S. La probabile risposta, perché tu mi hai fatto una domanda diretta, non convince.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
giobbe ha scritto:Ieri, con un suo post delle 7:39, miky73 ha detto che la legge è chiara come è certa la sua risposta a questo interrogativo.giovanna onnis ha scritto:Su questo aspetto le regole devono essere ancora stabilite in relazione alla titolarità su ambito ed eventuali esuberi. A suo tempo ho espresso tutti i miei interrogativi inquesto articolo dove auspico precisi chiarimenti ministeriali in merito che non sono ancora arrivatigiobbe ha scritto:Questo mi è chiaro. Ma la domanda che sta sollevando dubbi è un'altra.giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima poisizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
Esempio: in una scuola sono presenti tre titolari su A051 e ci sono altre 2 cattedre disponibili sempre A051, una su posto comune e una sul potenziamento. Arrivano due docenti della stessa provincia che hanno cambiato ambito a causa del trasferimento a domanda. Dopo due anni si perde una cattedra. Se ho capito bene la dovrebbe perdere uno dei due arrivati da ambito, secondo la loro graduatoria dei perdenti posto.
Ma anche quest'ultima ipotesi non è sicura perché hanno ricevuto tutti e due la chiamata diretta e, con i poteri dati al DS, questi potrebbe anche individuare autonomamente il perdente posto, senza fare alcuna graduatoria.
Poiché ti riconosco da sempre la tua preparazione perché non hai replicato pure a lui visto che i tuoi dubbi sono anche i miei dubbi?
Strategia di comunicazione...;-)
P.S. La probabile risposta, perché tu mi hai fatto una domanda diretta, non convince.
ma cosa vuoi che ci sia da replicare ? : ) Allo stato attuale la risposta che si può dare alla mia lettura esclusivamente tecnica è al massimo che il ministero non si è pronunciato, come già si è scritto poco sopra.
Ma se anche il ministero disponesse diversamente e facesse quello che meglio gli aggrada (lo può fare sino a quando qualcuno non impugna) questo non vuol dire che la lettura della legge che ho dato è errata. In poche parole il ministero in quanto organo tecnico è chiamato ad applicare la legge senza interpretazioni, ma questo non avviene quasi mai al giorno d'oggi, anzi negli ultimi anni tutti gli organi tecnici hanno la brutta abitudine di non seguire la legge e di fare un come che gli pare.
Le mie affermazioni sono il puro richiamo alla legge.
1) la legge dispone incarico triennale
2) la legge non prevede la cessazione anticipata di tale incarico
3) la legge non delega l'organo tecnico sul tema
4) Ove la legge non dispone sul tema si è costretti a ricadere sulle disposizioni generali del codice civile come ho scritto sopra.
5) sulla recessione anticipata di contratti a termine c'è l'infinito di giurisprudenza consolidata
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Penso anche io che la legge non preveda la cessazione anticipata dell' incarico triennale
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
e ti dirò di più non solo non lo prevede, ma la cessazione anticipata darebbe diritto ad una richiesta di risarcimento ; ) ove nell'eventualità subissi un danno e fossi costretto ad allontanarmi molto dalla sede di servizio o magari anche dall'ambito.
Ultima modifica di miky73 il Dom Ott 02, 2016 6:19 pm - modificato 1 volta.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Allora ci sei, non sei sparito? ;-)miky73 ha scritto:e ti dirò di più non sono non lo prevede, ma la cessazione anticipata darebbe diritto ad una richiesta di risarcimento ; ) ove nell'eventualità subissi un danno e fossi costretto ad allontanarmi molto dalla sede di servizio o magari anche dall'ambito.
Grazie per il sorrisetto, che mi lascia intendere che hai capito lo spirito del mio post.
Per quanto riguarda il contratto triennale, pur non essendo un ferrato in giurisprudenza, condivido il tuo pensiero.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
ci sono ma qualche volta non mi si collega il telefonino ad internet in particolare nel fine settimana
Ultima modifica di miky73 il Dom Ott 02, 2016 6:36 pm - modificato 1 volta.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Sul fatto che che un incarico triennale nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato si possa considerare un contratto a tempo determinato triennale la cui risoluzione anticipata prevederebbe addirittura una penale avrei seri dubbi, per il semplice fatto che non è vero che si tratti di un contratto a termine con risoluzione anticipata, il contratto è a tempo indeterminato e non si risolve col cambio di incarico. Condivido ogni parola dell'articolo di Giovanna, ci sono molti punti da chiarire. Credo che l'incarico dei docenti sia assimilabile all'incarico dei dirigenti. Se un dirigente è incaricato per 3 anni in una scuola e nel corso del triennio la scuola perde l'autonomia, salta pure il dirigente prima dei 3 anni poiché non c'è più nulla da dirigere. Allo stesso modo se salta una cattedra salta pure prematuramente il docente prima del triennio. Il nodo è capire quali saranno i criteri che permetteranno di individuare il docente soprannumerario, tanto più che la condizione di soprannumerario è relativo a contesti diversi (il saldo negativo tra posti e titolari nella scuola e il saldo negativo tra posti e titolari nell'ambito).
Tutto questo dovrebbe essere materia di contrattazione, non può essere certo il Miur a decidere
Tutto questo dovrebbe essere materia di contrattazione, non può essere certo il Miur a decidere
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
non hai letto bene quanto ho scritto sopra cosa vuoi dire un contratto a tempo determinato? Chi ha parlato di contratto a tempo determinato, io parlo di contratti e di codice civile che sono altra cosa, alla stessa normativa dei contratti ricade anche "il contratto a tempo determinato" non applicandosi a questi ultimi le disposizioni della legge 604/1966 . Ci sono similitudini tra i casi, ovvero nel concetto, ma sono situazioni distinte.
1) la legge dispone incarico triennale
2) la legge non prevede la cessazione anticipata di tale incarico
3) la legge non delega l'organo tecnico sul tema
4) Ove la legge non dispone sul tema si è costretti a ricadere sulle disposizioni generali del codice civile come ho scritto sopra.
5) sulla recessione anticipata di contratti a termine c'è l'infinito di giurisprudenza consolidata
1) la legge dispone incarico triennale
2) la legge non prevede la cessazione anticipata di tale incarico
3) la legge non delega l'organo tecnico sul tema
4) Ove la legge non dispone sul tema si è costretti a ricadere sulle disposizioni generali del codice civile come ho scritto sopra.
5) sulla recessione anticipata di contratti a termine c'è l'infinito di giurisprudenza consolidata
Ultima modifica di miky73 il Dom Ott 02, 2016 6:45 pm - modificato 1 volta.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Mi sembra che ne parli al punto 5. Cosa c'entrano i contratti a termine?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
ancora ma tu capisci di legge ? io parlo di contratti e non di contratti a tempo determinato riferiti ad un rapporto di lavoro
CONTRATTI
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_(diritto_italiano)
e se segui i punti ho spiegato perché si ricade nella generica disposizione dei CONTRATTI e del codice civile in questo specifico caso degli incarichi triennali.
Lo stesso si applica ai CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO perché non c'è come in questo caso una specifica disposizione che ne prevede la cessazione anticipata. Ma è un caso che sia così.
CONTRATTI
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_(diritto_italiano)
e se segui i punti ho spiegato perché si ricade nella generica disposizione dei CONTRATTI e del codice civile in questo specifico caso degli incarichi triennali.
Lo stesso si applica ai CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO perché non c'è come in questo caso una specifica disposizione che ne prevede la cessazione anticipata. Ma è un caso che sia così.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
No, in effetti non conosco il principio della gerarchia delle fonti, la differenza tra una norma pubblicistica ed una pattizia, ignoro il quadro normativo pubblicistico e pattizio, sconosco la differenza tra contratto e incarico, non so che il rapporto di lavoro e la mobilità sono regolati da accordi contrattuali di natura privatistica. Per questo parlo di ciò che non conosco.miky73 ha scritto:ancora ma tu capisci di legge o no ? io parlo di contratti e non di contratti a tempo determinato riferiti ad un rapporto di lavoro
CONTRATTI
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_(diritto_italiano)
e se segui i punti ho spiegato perché si ricade nella generica disposizione dei CONTRATTI del codice civile in questo specifico caso degli incarichi triennali.
Lo stesso si applica ai CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO perché non c'è come in questo caso una specifica disposizione che ne prevede la cessazione anticipata. Ma è un caso che sia così.
Se parli di contratti e non di contratti abbiamo poca possibilità di capirci. Mi era parso che la discussione riguardasse la mobilità in generale e l'individuazione del soprannumerario in particolare. Nulla di tutto ciò altera il contratto a tempo indeterminato. Se poi sei convinto che contratto e incarico siano la stessa cosa o comunque assimilabili, sarebbe interessante sentirne l'argomentazione e non la semplice enunciazione supportata da un link di wikipedia. Se conosci le norme che regolano il rapporto di lavoro nel pubblico impiego sai bene che questa è materia di contrattazione integrativa
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
si ignori molto se fai commenti come quello sopra se hai bisogno di spiegazioni per quello che ho scritto è chiaro che non hai la cultura adeguata per discute con me sul tema, ti lascio alle tue sciocche affermazioni non ho interesse a farti cambiare idea fatti tuoi.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
insomma gianfrà...dgtato in parole povere: scansateeeeeeeeeeee
ehehhehehehehe
ehehhehehehehe
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
se le argomentazioni sono così povere direi che è il caso
assimilabile ai dirigenti che fantasia!
Leggi ancora in Internet qualche FAQ o compra qualche manuale "l'avvocato per tutti" più aggiornato ; )
Io mi tengo il mio dottorato in IUS 21 ed i miei master di secondo livello in diritto amministrativo, pubblico e dell'unione europea e son contento così.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2415jra&s=9#.V_FBA_CLSUl
assimilabile ai dirigenti che fantasia!
Leggi ancora in Internet qualche FAQ o compra qualche manuale "l'avvocato per tutti" più aggiornato ; )
Io mi tengo il mio dottorato in IUS 21 ed i miei master di secondo livello in diritto amministrativo, pubblico e dell'unione europea e son contento così.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2415jra&s=9#.V_FBA_CLSUl
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Se vuoi ragionare nel merito ragioniamo, se vuoi divagare va bene lo stesso. Come sai bene esiste il ruolo dirigenziale e l'incarico dirigenziale. Il ruolo dirigenziale è a tempo indeterminato, l'incarico dirigenziale è a termine. Anche il ruolo di docente è a tempo indeterminato e l'incarico è a termine. Cosa non ti convince nel parallelismo che ho fatto prima rispetto alla perdita di autonomia dalla scuola per il dirigente?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Quando in una scuola si troveranno tutti docenti provenienti dall'ambito, tutti con contratti triennali ancora in corso, se si perde una cattedra chi sarà costretto a lasciare? Si farà una graduatoria interna o sarà a discrezione del DS?
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
La graduatoria interna è una tutela prevista dal contratto per i titolari sulla scuola. Bisogna vedere se nella prossima contrattazione sarà prevista un'analoga forma di tutela per i titolari su ambito per l'individuazione del soprannumerario nell'ambito. Per quanto riguarda l'incarico con la scuola, dalla legge sappiamo solo che viene attribuito dal dirigente in seguito ad un atto discrezionale. In assenza di titolarità su scuola potrebbe non trovare applicazione la graduatoria interna, con le conseguenze del caso. Questo è uno dei motivi che ha portato la scuola alla mobilitazione durante la discussione parlamentare della legge 107
perfetto.
perfetto.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Abbiamo le stesse perplessità. Bolle ancora molta roba in pentola.Gianfranco ha scritto:La graduatoria interna è una tutela prevista dal contratto per i titolari sulla scuola. Bisogna vedere se nella prossima contrattazione sarà prevista un'analoga forma di tutela per i titolari su ambito per l'individuazione del soprannumerario nell'ambito. Per quanto riguarda l'incarico con la scuola, dalla legge sappiamo solo che viene attribuito dal dirigente in seguito ad un atto discrezionale. In assenza di titolarità su scuola potrebbe non trovare applicazione la graduatoria interna, con le conseguenze del caso. Questo è uno dei motivi che ha portato la scuola alla mobilitazione durante la discussione parlamentare della legge 107
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Gianfranco ha scritto:Sul fatto che che un incarico triennale nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato si possa considerare un contratto a tempo determinato triennale la cui risoluzione anticipata prevederebbe addirittura una penale avrei seri dubbi, per il semplice fatto che non è vero che si tratti di un contratto a termine con risoluzione anticipata, il contratto è a tempo indeterminato e non si risolve col cambio di incarico. Condivido ogni parola dell'articolo di Giovanna, ci sono molti punti da chiarire. Credo che l'incarico dei docenti sia assimilabile all'incarico dei dirigenti. Se un dirigente è incaricato per 3 anni in una scuola e nel corso del triennio la scuola perde l'autonomia, salta pure il dirigente prima dei 3 anni poiché non c'è più nulla da dirigere. Allo stesso modo se salta una cattedra salta pure prematuramente il docente prima del triennio. Il nodo è capire quali saranno i criteri che permetteranno di individuare il docente soprannumerario, tanto più che la condizione di soprannumerario è relativo a contesti diversi (il saldo negativo tra posti e titolari nella scuola e il saldo negativo tra posti e titolari nell'ambito).
Tutto questo dovrebbe essere materia di contrattazione, non può essere certo il Miur a decidere
Perfetto.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Gianfranco ha scritto:La graduatoria interna è una tutela prevista dal contratto per i titolari sulla scuola. Bisogna vedere se nella prossima contrattazione sarà prevista un'analoga forma di tutela per i titolari su ambito per l'individuazione del soprannumerario nell'ambito. Per quanto riguarda l'incarico con la scuola, dalla legge sappiamo solo che viene attribuito dal dirigente in seguito ad un atto discrezionale. In assenza di titolarità su scuola potrebbe non trovare applicazione la graduatoria interna, con le conseguenze del caso. Questo è uno dei motivi che ha portato la scuola alla mobilitazione durante la discussione parlamentare della legge 107
perfetto.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Grazie Giovanna. Alcuni sindacati mormorano che l'anno prossimo forse per i titolari su scuola sovrannumerari e costretti loro malgrado a fare domanda di trasferimento condizionata ci sarà la mobilità su scuola e non su ambito. Inoltre si dovrebbe trovare la soluzione anche per eventuali soprannumerari su ambito costituendo per loro apposite graduatorie di ambito. Staremo a vedere l'evoluzione della vicenda e se il CCNI subirà deroghe in tale direzione.giovanna onnis ha scritto:Dall'anno prossimo tutta la mobilità, se il CCNI non stabilirà ulteriori deroghe, sarà su ambito. Quindi. in assenza di disposizini specifiche, anche il soprannumerario che parteciperà alla mobilità perderà la titolarità su scuolagianniesposit ha scritto:Ma alla fine di quest'anno scolastico in caso di contrazione di organico il titolare su scuola che è l'ultimo in graduatoria interna e che perciò è costretto a fare domanda di mobilità condizionata diventerà titolare su ambito o potrà ancora scegliere le scuole a lui più vicine restando così titolare su scuola?giovanna onnis ha scritto:Per chiarire la mia posizione sulla soprannumerarietà i docenti titolari su scuola hanno titolarità nell'organico dell'autonomia e saranno inseriti con gli stessi criteri nella graduatoria d'istituto a prescindere dal fatto che prestino servizio su una cattedra di diritto o su una di potenziamento. Saranno collocati in graduatoria in base al punteggio e , in caso di contrazione nell'organico dell'autonomia, diventerà soprannumerario il docente in ultima posizione, quindi con minor punteggio a prescindere dalla cattedra occupata (OP o Organico potenziamento).
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
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Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
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Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark