I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Promemoria primo messaggio :
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Questa la nota dell'Unicobas, che CONDIVIDO IN TOTO, pubblicata stamane su OS.
La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.
Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.
Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Il dirigente può chiedere all’insegnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto (per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).
Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola.
Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.
Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!
Personalmente aggiungo che in fase di mobilità i docenti titolari di cattedra DOVREBBERO avere il trasferimento sempre su scuola e la precedenza nei trasferimenti su posto comune e rimanere, quindi, ancora titolari di cattedra nella nuova scuola. I docenti del potenziamento possono diventare titolari di cattedra in caso di ulteriore disponibilità di posti (turn over).
La differenza tra i posti comuni e la relativa titolarità di cattedra e quelli sul potenziamento sta proprio in questo.
L'Organico dell'Autonomia è un'altra storia.
Ultima modifica di giobbe il Mer Set 28, 2016 11:56 am - modificato 2 volte.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
arrubiu ha scritto:Ribadisco: non mi conosci, quindi ti invito a non inventarti miei eventuali pareri politici.
Vai da un avvocato con la tua lettura della 107, poi ne parliamo.
Il che non vuole dire che mi piaccia la 107 ma semplicemente che quello che sostieni non si giustifica con quello che dice appunto la legge (che non condivido).
E' esattamente come scrivi. Inutile buttare denaro dall'avvocato è palese che il DS sposta sul potenziamento come meglio crede .
Poi sul condividere o meno quanto la norma afferma in questa specifica situazione è personale, visto che il legislatore ha voluto l'autonomia "ampia" non vedo proprio perché il DS non possa prendere una vecchia cariatide magari anche scassa ba..e e farle fare un po' di tappa buchi
Non ti nego molta soddisfazione rispetto gli anziani di ruolo che si credevano "intoccabili" solamente perché per un po' ancora sarebbero rimasti titolari su scuola ed invece ora si accorgono che la titolarità sulla scuola non è solamente almeno incerta ma anche il cosa faranno in futuro lo è, il potenziamento è dietro l'angolo per tutti.
Certo qualche DS per ora ha lasciato i "vecchi" sulla classe ed i nuovi sul potenziamento, ma non tutti. Sono certo che pian piano quando i DS capiranno che potranno togliersi qualche sassolino dalla scarpa utilizzando il nuovo strumento, magari anche in modo improprio, lo useranno. In questo modo inoltre magari invoglieranno la cariatide a cercarsi nuovi lidi più sereni, finendo negli ambiti definitivamente.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Fossi il DS di un simil giobbe gli farei fare subito un giro hehehe
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Il mio ragionamento, finora, è stato improntato su considerazioni personali sulla legge 107 e su alcuni aspetti normativi che ritengo degni di considerazione. Non ho mai fatto apprezzamenti sulle persone,basta leggere i miei interventi.lucetta10 ha scritto:giobbe ha scritto:Grazie per il tuo intervento, infatti il tuo silenzio mi pareva strano.giovanna onnis ha scritto:Perchè non rispondi a quanto ti sta chiedendo con cortesia Arrubiu. Non mi pare sia una provocazione la sua, ma solo una richiesta di chiarimento. Trovo la richiesta sacrosanta considerando che condivido pienamente le sue "perplessità" poichè non mi pare che la normativa sia in sontonia con le parti da te postate in neretto.
Oggi OS.it ha pubblicato una serie di FAQ in questo articolo
http://www.orizzontescuola.it/docenti-del-potenziamento-in-classe-e-docenti-titolari-su-potenziamento-assenze-ore-aggiuntive-fino-a-sei-faq-uil/
Ti copio quelle che a parer mio corrispondono a quanto stabilisce la normativa:
C’è distinzione tra i docenti curricolari e i docenti del potenziamento?
No. Non c’è nessuna distinzione contrattuale perché tutto il corpo docente fa parte dell’organico dell’autonomia.
Possono i docenti nominati sul potenziamento insegnare in classi curricolari?
Sì. I docenti nominati in ruolo sul potenziamento possono svolgere attività di insegnamento, sia integrate ad altre attività progettuali che curricolari secondo il piano dell’offerta formativa.
E i docenti utilizzati in passato sul curricolare possono essere utilizzati sul potenziamento? Sì.
Detti docenti possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le proprie competenze professionali.
Se non concordi potresti indicare esattamente in quale parte della 107 viene stabilito quanto da te indicato? Ti ringrazio
Non ho nessuna intenzione citare per l'ennesima volta normative che ho già citato. Come altri hanno citato le loro. Posso sollevare i miei dubbi o è vietato? Faccio disinformazione? La fanno tutti quelli che sono in contrasto con altri, però stabilire quali dei due...
Comunque non ho intenzione di proseguire anche perché è lapalissiano che prima o dopo tutti saranno sull'ambito. Svenarsi per uno status giuridico destinato a sparire naturalmente, in breve tempo, non ne vale proprio la pena.
Io sono in pensione, a detta di qualcuno mezzo rincoglionito, fuori dal gioco e non a passo coi tempi.
Nella scuola, grazie alla 107, uno vale uno è il DS può fare quello che vuole dei suoi docenti...
Per i docenti sarà una vita lavorativa fatta di lecchinaggio e umiliazioni.
Questa è la scuola che vi piace o quanto meno accettate supinamente? Bene, tenetevela. Io mi godo in pace la mia pensione come ho vissuto con dignità e rispetto da parte di tutti la mia vita scolastica.
Questa posa da paladino degli oppressi e cavaliere della dignità della categoria è completamente fuori luogo.
Stai difendendo una interpretazione che, se avesse come non ha fondamento normativo, umilierebbe una parte di docenti per mantenere presunti diritti acquisiti di altri entrati in ruolo magari l'anno prima. Meglio il lecchinaggio del cane morde cane
Non quello di Silver76, che ha avuto una dialettica più ortodossa, ma il tuo è quello di qualche altro imbecille che si ritrova a fare l docente, è stato quasi esclusivamente un attacco alla mia persona.
Chi avrà la curiosità e la pazienza di leggerli avrà modo di farsene un'idea.
Avete ragione, io sono un docente in pensione, portatore di una cultura e di un'educazione di altri tempi. Per questo chiudo qua i miei interventi e vi lascio argomentare tra di voi, poiché io non mi sento e non voglio essere pari vostro.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Non ho letto una sola riga argomentativa sull'oggetto del thread, da parte tua.
Starei ancora aspettando i riferimenti normativi a quanto chiesto nei miei primi messaggi.
Se non li inserisci non posso che pensare che non ci sono (o non li vuoi scrivere e mi chiedo che senso ha aprire un thread), dato che quanto dici non è scritto nella legge.
Mi devo tenere questa curiosità?
Starei ancora aspettando i riferimenti normativi a quanto chiesto nei miei primi messaggi.
Se non li inserisci non posso che pensare che non ci sono (o non li vuoi scrivere e mi chiedo che senso ha aprire un thread), dato che quanto dici non è scritto nella legge.
Mi devo tenere questa curiosità?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
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Località : Casteddu70
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento.....
Invece si se mostrano segni di squilibrio mentale e palese incompetenza e incapacità. Il mio dirigente ha tolto loro metà classi e la loro risposta è stata " e io mi metto in permesso!". Naturalmente sparlano dei nuovi arrivati come di " ladri di classi che dovevano rifiutarsi per rispetto di noi che siamo primi in graduatoria".
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Luett1 ha scritto:
I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento.....
Invece si se mostrano segni di squilibrio mentale e palese incompetenza e incapacità. Il mio dirigente ha tolto loro metà classi e la loro risposta è stata " e io mi metto in permesso!". Naturalmente sparlano dei nuovi arrivati come di " ladri di classi che dovevano rifiutarsi per rispetto di noi che siamo primi in graduatoria".
Bravo DS! Al posto suo a quelli che si è metteranno in permesso, che prima o poi finirà, li metterei 80% a far da tappa buchi e poi tanto così per gradire le restanti ore un bel progettino pomeridiano verso il serale un paio di volte a settimana, magari anche il sabato !
Ovviamente anche un paio di visite fiscali a certificato sono d'obbligo.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
potenziatore vendicatore ? hahaha questa è buona. direi di più vecchia cariatide incapace incompetente scassa bal.. trom..ta dal DS. Che bel sassolino si toglie il dirigente ! : ))
Una piccola cosa buona dalla 107 ne viene in fin dei conti! "mi metto in permesso" pappappero pappappa! Ma sai chi se ne importa se ne andassero in pensione.
Una piccola cosa buona dalla 107 ne viene in fin dei conti! "mi metto in permesso" pappappero pappappa! Ma sai chi se ne importa se ne andassero in pensione.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
oooo e tu devi essere la mia bisnonna sto in un forum e scrivo da un cellulare dovrei impegnarmi di più ? per gente come te è più che adeguato il livello non serve di più.
E' ora che si svecchi un po' l'ambiente con gente che ha voglia di fare! non con nonni truffatori che si mettono in malattia perché sono trattati male. poverelli! ma scoppiassero tutti. Fosse per me avrebbero due visite fiscali al giorno. ladri!
E' ora che si svecchi un po' l'ambiente con gente che ha voglia di fare! non con nonni truffatori che si mettono in malattia perché sono trattati male. poverelli! ma scoppiassero tutti. Fosse per me avrebbero due visite fiscali al giorno. ladri!
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Guarda per gente che come te difende l'atteggiamento da ladro di una cariatide la parlata da bar è anche troppa cortesia se mi fossi davanti ti direi ben altre parole e con ben altri toni.
Per le cariatidi con atteggiamenti da nonnismo di caserma è anche troppo poco finire sul potenziamento a far da tappa buchi.
Per le cariatidi con atteggiamenti da nonnismo di caserma è anche troppo poco finire sul potenziamento a far da tappa buchi.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Sarebbe opportuno leggere bene tutti gli interventi, prima di attribuire posizioni a casaccio a persone che, come lucetta10, invece sono molto chiare. E magari abbassare i toni, così ci alleniamo a essere buoni esempi per i nostri studenti.
Neuromante- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 24.07.15
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
http://www.ilgiornale.it/static/fuori_dal_coro/annalisa_chirico.html?utm_source=Facebook&utm_medium=CPC&utm_content=Cari+insegnanti&utm_campaign=Chirico
Se il mondo del lavoro italiano somiglia a una giungla, certi insegnanti della scuola pubblica somigliano a quei guerriglieri che ancora si ostinano a combattere una battaglia finita da decenni: quella per il posto fisso. Annalisa Chirico racconta la surreale ribellione dei professori meridionali al trasferimento al nord, paradigma di un Paese diviso su tutto, tranne che sulle pretese. Perché il posto fisso resta sacro, anche se non esiste più. Solo che i samurai dell’immobilità, gli ultimi alfieri inconsapevoli del clientelismo e degli stipendifici della Prima Repubblica, non se ne sono accorti.
Se il mondo del lavoro italiano somiglia a una giungla, certi insegnanti della scuola pubblica somigliano a quei guerriglieri che ancora si ostinano a combattere una battaglia finita da decenni: quella per il posto fisso. Annalisa Chirico racconta la surreale ribellione dei professori meridionali al trasferimento al nord, paradigma di un Paese diviso su tutto, tranne che sulle pretese. Perché il posto fisso resta sacro, anche se non esiste più. Solo che i samurai dell’immobilità, gli ultimi alfieri inconsapevoli del clientelismo e degli stipendifici della Prima Repubblica, non se ne sono accorti.
miky73- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 19.08.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Premesso che i docenti sono tutti sullo stesso livello e non esistono insegnanti di serie A e di serie B, i "titolari di cattedra" non sono per niente inferiori ai docenti di potenziamento! Ormai con la L.107 scompare ogni distinzione tra organico di diritto e organico potenziato poichè entrambi si fondono nell'organico dell'autonomia. Orbene non si comprende di cosa si stia parlando, questa polemica è ormai superata. Nelle varie scuole in cui vi è un cospicuo numero di docenti potenziatori il DS ha costituito anche cattedre miste con alcune ore da fare in classe e altre ore utilizzate per le sostituzioni, progetti, corsi di recupero, attività di sostegno e potenziamento dell'offerta formativa. Questa è la prassi che deve seguire ogni DS secondo la normativa vigente.
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Continua la crociata personale dell'irriducibile Giobbe.
La Uil che conta di più come rappresentatività dell'Unicobas dice il contrario invece:
http://www.orizzontescuola.it/docenti-del-potenziamento-in-classe-e-docenti-titolari-su-potenziamento-assenze-ore-aggiuntive-fino-a-sei-faq-uil/
La Uil che conta di più come rappresentatività dell'Unicobas dice il contrario invece:
http://www.orizzontescuola.it/docenti-del-potenziamento-in-classe-e-docenti-titolari-su-potenziamento-assenze-ore-aggiuntive-fino-a-sei-faq-uil/
spillo16- Messaggi : 1141
Data d'iscrizione : 27.06.15
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia (organico di diritto + organico di potenziamento) contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. A proposito dell'attività di coordinamento la L.107 ha eliminato l’esonero del collaboratore vicario (vicepreside) rinviando la soluzione del problema proprio all’organico dell’autonomia. Quindi il DS può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti collaboratori che lo aiutano in attività di supporto organizzativo e didattico.
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Mi ero ripromesso di non partecipare più a questa discussione perché, a parte qualche accenno di solidarietà da parte di qualcuno, sono stato letteralmente rintuzzato, anche in modo scomposto, da numerosi docenti presunti esperti di legislazione scolastica. Questi docenti mi hanno chiesto in modo veramente asfissiante “pezze di appoggio” che potessero avallare le mie convinzioni giuridiche.
Le mie “pezze di appoggio” sono state le stesse che oggi riporto sotto..ma anche di più.
Lo faccio per dimostrare che non sono l’unico vecchio, rimbambito docente in pensione, come qualcuno mi ha definito a poter fare simili affermazioni. Ma che sono anche in buona compagnia dei GIOVANI parlamentari della Commissione Cultura del M5S. Cioè di quelle persone che la 107 l’hanno scritta assieme ad altri parlamentari…ma che forse non l’hanno capita…
Dalla Tecnica della Scuola:
Docenti titolari spostati su potenziamento, M5S: possono perdere la titolarità. Facciamo chiarezza
Alessandro Giuliani, Giovedì, 29 Settembre 2016
“È illecito sottrarre ad un docente titolare delle ore di cattedra alle quali ha diritto e spostarlo, imponendolo come diktat del dirigente scolastico sui posti del potenziamento”.
A sostenerlo sono i parlamentari del M5S delle Commissioni Cultura, che sul tema dell’organico dell’autonomia hanno presentato, il 29 settembre, un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini a prima firma Enza Blundo.
Secondo i grillini, “con la nota del 5 settembre scorso, il Miur ha creato una situazione paradossale all’interno delle scuole: in nome di una ‘gestione flessibile’ tutta nelle mani del dirigente scolastico, i docenti di ruolo assunti prima dell’entrata in vigore della legge 107 rischiano di perdere la titolarità della sede qualora accettino di spostarsi, su richiesta del preside, sui posti del potenziamento”.
I parlamentari pentastellati ricordano che “il Miur ha esplicitamente affermato che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento - spiegano -, ma questo contrasta con la riforma della scuola approvata da questo stesso governo, laddove si prevede che ‘il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza’. I docenti a tempo indeterminato conservano la titolarità e decadono solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto ed è illecito e pericoloso far dipendere dalle decisioni del dirigente lo slittamento nell'organico del potenziamento”.
Per il M5S, quindi, "emerge, dunque, una chiara contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge 107, a seconda della fase in cui sono stati assunti, e quanto invece indicato dal Ministero nella nota del 5 settembre. Chiediamo al ministro Giannini - concludono - di fare chiarezza sulla questione e di intervenire per rimuovere queste illegittimità generate dalla nota del Miur”.
Silver76, è quello che ho sempre sostenuto io, in tempi non sospetti ovvero ancor prima di questo comunicato.
Mi piace anche riportare il parere dell’avvocato Barone, molto accreditato su OS.
Demansionamento organico potenziato, si può chiedere risarcimento del danno professionale
di Avv. Marco Barone, OrizzonteScuola 30 settembre 2916
"In un primo tempo si era maturata la convinzione che al potenziamento dovesse essere destinato un sedicente organico del potenziamento.
E ciò sembrava essere chiaro anche dal tenore della Legge 107 del 2015, quando suddivideva e suddivide l’organico dell’autonomia in diverse fattispecie autonome, salvo per qualche specifico ed espresso caso.
Poi arriva la nota dei MIUR, sollecitata anche da forze esterne dal MIUR, e tutto magicamente diventa organico dell’autonomia, non esiste più l’organico del potenziamento, non esiste più la discriminante di chi proviene dall’ambito territoriale, tutti son diventati docenti di serie B e tutti possono tutto nel nome della parolina magica quale la flessibilità.
Questo è quello che il sistema vorrebbe, cosa che non condivido né eticamente, né giuridicamente. Il comma 85 è quello certamente più significativo nel contesto della Legge 107 del 2015. Significativo nel senso che il può pare essere diventato si deve."
Anche questo asserito da me.
Questo invece è quello che mi avete detto:
Giovanna Onnis: “Perchè non rispondi a quanto ti sta chiedendo con cortesia Arrubiu. Non mi pare sia una provocazione la sua, ma solo una richiesta di chiarimento. Trovo la richiesta sacrosanta considerando che condivido pienamente le sue "perplessità" poichè non mi pare che la normativa sia in sontonia con le parti da te postate in neretto” – “Questa chiarezza che trovi nella 107 potresti esternarla per renderla comprensibile anche a noi? Dove risulta scritto quanto sostieni?” - "E' il secondo topic nel quale ti faccio la stessa domanda"
Arribu: “Non ho letto una sola riga argomentativa sull'oggetto del thread, da parte tua.” – “Io nell'altro thread sto aspettando una risposta.”
Lucetta10: “Questa posa da paladino degli oppressi e cavaliere della dignità della categoria è completamente fuori luogo.” – “giobbe, la tua sta diventando una scorretta azione di disinformazione. Stai platealmente seminando zizzania contro i potenziatori, azione che immagino orchestrata dai sindacati.” – “e basta!!!! stai diffondendo questa falsa credenza per tutto il forum.” – “Concordo in tutto con silver76. L'interpretazione di giobbe non è convincente non solo dal punto di vista della normativa, ma anche della necessaria interpretazione della norma.”
Spillo16, “La Uil che conta di più come rappresentatività dell'Unicobas dice il contrario invece:” – “Giobbe è proprio ossessionato, ripete come un disco rotto sempre le stesse infondate cose...i suoi 40anni di servizo si fanno sentire....” – “Giobbe insiste arrampicandosi veramente sugli specchi, forse dopo "quarantanni" di servizio come lui ha affermato sia il caso di andare in pensione e fare largo ai giovani”
Silver76: “sei pregato di argomentare quel che dici, con sostegni concreti che derivino dalla normativa vigente e non da tue personali deduzioni. In alternativa sei pregato di non fare opera di disinformazione.” – (Rivolto a lucetta10) “vediamo se chiesta da te questa famosa norma esce fuori. se sì non scappare: ho giusto un paio di altre norma da fargli cacciare...” – “Puoi, per favore, indicarmi gli estremi dei riferimenti normativi per queste affermazioni, che di solito esterni in maniera apodittica?”
Antalia: “Giobbe, il tuo discorso e continua rivendicazione della tua titolarità mi pare pretestuoso e inizia anche a urtare...”.
Mustang: “ma dove le hai lette ste cose?” – “stai parlando di cose che non conosci.”
Ogni altro commento è superfluo.
Le mie “pezze di appoggio” sono state le stesse che oggi riporto sotto..ma anche di più.
Lo faccio per dimostrare che non sono l’unico vecchio, rimbambito docente in pensione, come qualcuno mi ha definito a poter fare simili affermazioni. Ma che sono anche in buona compagnia dei GIOVANI parlamentari della Commissione Cultura del M5S. Cioè di quelle persone che la 107 l’hanno scritta assieme ad altri parlamentari…ma che forse non l’hanno capita…
Dalla Tecnica della Scuola:
Docenti titolari spostati su potenziamento, M5S: possono perdere la titolarità. Facciamo chiarezza
Alessandro Giuliani, Giovedì, 29 Settembre 2016
“È illecito sottrarre ad un docente titolare delle ore di cattedra alle quali ha diritto e spostarlo, imponendolo come diktat del dirigente scolastico sui posti del potenziamento”.
A sostenerlo sono i parlamentari del M5S delle Commissioni Cultura, che sul tema dell’organico dell’autonomia hanno presentato, il 29 settembre, un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini a prima firma Enza Blundo.
Secondo i grillini, “con la nota del 5 settembre scorso, il Miur ha creato una situazione paradossale all’interno delle scuole: in nome di una ‘gestione flessibile’ tutta nelle mani del dirigente scolastico, i docenti di ruolo assunti prima dell’entrata in vigore della legge 107 rischiano di perdere la titolarità della sede qualora accettino di spostarsi, su richiesta del preside, sui posti del potenziamento”.
I parlamentari pentastellati ricordano che “il Miur ha esplicitamente affermato che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento - spiegano -, ma questo contrasta con la riforma della scuola approvata da questo stesso governo, laddove si prevede che ‘il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza’. I docenti a tempo indeterminato conservano la titolarità e decadono solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto ed è illecito e pericoloso far dipendere dalle decisioni del dirigente lo slittamento nell'organico del potenziamento”.
Per il M5S, quindi, "emerge, dunque, una chiara contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge 107, a seconda della fase in cui sono stati assunti, e quanto invece indicato dal Ministero nella nota del 5 settembre. Chiediamo al ministro Giannini - concludono - di fare chiarezza sulla questione e di intervenire per rimuovere queste illegittimità generate dalla nota del Miur”.
Silver76, è quello che ho sempre sostenuto io, in tempi non sospetti ovvero ancor prima di questo comunicato.
Mi piace anche riportare il parere dell’avvocato Barone, molto accreditato su OS.
Demansionamento organico potenziato, si può chiedere risarcimento del danno professionale
di Avv. Marco Barone, OrizzonteScuola 30 settembre 2916
"In un primo tempo si era maturata la convinzione che al potenziamento dovesse essere destinato un sedicente organico del potenziamento.
E ciò sembrava essere chiaro anche dal tenore della Legge 107 del 2015, quando suddivideva e suddivide l’organico dell’autonomia in diverse fattispecie autonome, salvo per qualche specifico ed espresso caso.
Poi arriva la nota dei MIUR, sollecitata anche da forze esterne dal MIUR, e tutto magicamente diventa organico dell’autonomia, non esiste più l’organico del potenziamento, non esiste più la discriminante di chi proviene dall’ambito territoriale, tutti son diventati docenti di serie B e tutti possono tutto nel nome della parolina magica quale la flessibilità.
Questo è quello che il sistema vorrebbe, cosa che non condivido né eticamente, né giuridicamente. Il comma 85 è quello certamente più significativo nel contesto della Legge 107 del 2015. Significativo nel senso che il può pare essere diventato si deve."
Anche questo asserito da me.
Questo invece è quello che mi avete detto:
Giovanna Onnis: “Perchè non rispondi a quanto ti sta chiedendo con cortesia Arrubiu. Non mi pare sia una provocazione la sua, ma solo una richiesta di chiarimento. Trovo la richiesta sacrosanta considerando che condivido pienamente le sue "perplessità" poichè non mi pare che la normativa sia in sontonia con le parti da te postate in neretto” – “Questa chiarezza che trovi nella 107 potresti esternarla per renderla comprensibile anche a noi? Dove risulta scritto quanto sostieni?” - "E' il secondo topic nel quale ti faccio la stessa domanda"
Arribu: “Non ho letto una sola riga argomentativa sull'oggetto del thread, da parte tua.” – “Io nell'altro thread sto aspettando una risposta.”
Lucetta10: “Questa posa da paladino degli oppressi e cavaliere della dignità della categoria è completamente fuori luogo.” – “giobbe, la tua sta diventando una scorretta azione di disinformazione. Stai platealmente seminando zizzania contro i potenziatori, azione che immagino orchestrata dai sindacati.” – “e basta!!!! stai diffondendo questa falsa credenza per tutto il forum.” – “Concordo in tutto con silver76. L'interpretazione di giobbe non è convincente non solo dal punto di vista della normativa, ma anche della necessaria interpretazione della norma.”
Spillo16, “La Uil che conta di più come rappresentatività dell'Unicobas dice il contrario invece:” – “Giobbe è proprio ossessionato, ripete come un disco rotto sempre le stesse infondate cose...i suoi 40anni di servizo si fanno sentire....” – “Giobbe insiste arrampicandosi veramente sugli specchi, forse dopo "quarantanni" di servizio come lui ha affermato sia il caso di andare in pensione e fare largo ai giovani”
Silver76: “sei pregato di argomentare quel che dici, con sostegni concreti che derivino dalla normativa vigente e non da tue personali deduzioni. In alternativa sei pregato di non fare opera di disinformazione.” – (Rivolto a lucetta10) “vediamo se chiesta da te questa famosa norma esce fuori. se sì non scappare: ho giusto un paio di altre norma da fargli cacciare...” – “Puoi, per favore, indicarmi gli estremi dei riferimenti normativi per queste affermazioni, che di solito esterni in maniera apodittica?”
Antalia: “Giobbe, il tuo discorso e continua rivendicazione della tua titolarità mi pare pretestuoso e inizia anche a urtare...”.
Mustang: “ma dove le hai lette ste cose?” – “stai parlando di cose che non conosci.”
Ogni altro commento è superfluo.
Ospite- Ospite
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
"il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza".
Secondo me qui non si intende cattedra nel senso di una singola cattedra anche perchè sappiamo bene che, anche se potenziamento, è il DS che decide in quali classi si insegna. Quindi nessuno è legato a una "cattedra".
La titolarità su cattedra è il sinonimo di quella che, almeno qui nel forum, chiamiamo "titolarità su scuola" (per differenziarla dalla "titolarità su ambito").
Inoltre, sempre sul pezzo del M5S non condivido questo:
Da dove si deduce questa distinzione di stato giuridico?
emerge, dunque, una chiara contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge 107, a seconda della fase in cui sono stati assunti
Si parla solo di posti di potenziamento, "normali" e di sostegno. O sbaglio?
Per quanto riguarda non ho capito il punto dell'avvocato Barone. Cita il comma 85 che recita:
Cosa c'entra questo con la questione di cui stiamo discutendo?
"Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza."
Di tutto quello che hai scritto, l'unica cosa che ha un senso, per me, è la questione della "titolarità su cattedra".
Ma se la si prende letteralmente già non ha senso perché nessuno è titolare di una cattedra, al massimo si è titolari in una scuola per una classe di concorso, dato che le cattedre (e quindi i posti) sono assegnati dal DS, non sono legati indissolubilmente a un docente.
PS: come vedi, se si argomenta, si discute senza problemi. Siccome si parla di interpretazione della legge, allora di commentano gli articoli di legge. Poi certo, non ho fatto studi giuridici, ma mi sembra neanche tu, quindi siamo pari:)
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Interpreto come arrubiu. "Titolarità su cattedra" anche in passato ha sempre significato "titolarità su scuola" non su singola classe. Questo vuol dire che chi ha titolarità su cattedra sarà costretto a mobilità solo in caso di contrazione di organico (secondo la graduatoria di punteggio interna all'istituto), mentre chi ha titolarità su ambito sarà costretto a mobilità in caso che il ptof, dopo tre anni, non preveda più quello specifico potenziamento. Per quanto riguarda invece la vera e propria distribuzione delle classi e del potenziamento all'interno dell'istituto, il potere decisionale spetta al singolo dirigente: alcuni hanno spalmato cattedre e potenziamento su tutti, altri hanno preferito lasciare le classi ai pre-2015 e il potenziamento ai post-2015. Nel primo caso si tratta di scelte su cui si può discutere, chi non le condivide ha tutti i diritti di contrastarle con mezzi leciti, ma non sono comunque illegittime.
Neuromante- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 24.07.15
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Sono d'accordo con Neuromante.
gianniesposit- Messaggi : 1208
Data d'iscrizione : 26.03.16
Re: I titolari di cattedra non possono essere obbligati sul potenziamento
Lascio perdere il tema di questa discussione per seguire una parte del tuo ragionamento.Neuromante ha scritto: "Titolarità su cattedra" anche in passato ha sempre significato "titolarità su scuola" non su singola classe. Questo vuol dire che chi ha titolarità su cattedra sarà costretto a mobilità solo in caso di contrazione di organico (secondo la graduatoria di punteggio interna all'istituto), mentre chi ha titolarità su ambito sarà costretto a mobilità in caso che il ptof, dopo tre anni, non preveda più quello specifico potenziamento.
L'anno prossimo nella scuola X arriveranno due docenti perché ci sono due posti disponibili: una cattedra comune e un posto di potenziamento. I due docenti sono: uno ante legge 107, già titolare nella scuola di provenienza, e uno dall'ambito. Il primo per trasferimento volontario o perché perdente posto è andato a finire nell'ambito. A questo punto entreranno nella scuola tutti e due per chiamata diretta ed il DS potrà dare il potenziamento al secondo (quello vecchio quasi quanto me...) e il curriculare a quello post legge 107.
Ora, se successivamente in quella scuola ci sarà una contrazione di cattedra, il posto lo perderà uno dei due, secondo la loro graduatori interna; mentre gli altri già titolari interni conserveranno il loro posto. Stante così le cose va da sé che nel giro di pochi anni moltissimi docenti ante legge 107 si ritroveranno coinvolti nella chiamata diretta e con contratto triennale, a prescindere dalla tipologia del posto. Praticamente i primi e i dopo la legge 107 saranno alla pari.
Questo è quello che ho capito io dalla legge. La domanda è: ti pare normale che la legge 107 possa annullare i diritti dei docenti ante 107? Lo trovi Costituzionale? In verità la tua risposta non mi interessa perché ognuno ha i suoi punti di vista quindi te la faccio solo come riflessione personale.
Il mio pensiero, ripeto il mio pensiero ricalca pari pari quello riportato da un gruppo di docenti ante 107 pubblicato su Tecnica della Scuola, e che ti riporto.
"Con la presente, noi docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, lamentiamo profili di incostituzionalità della legge 107/2015.
Contestiamo il valore retroattivo della legge 107/2015, con particolare riferimento all'art. 1 comma 73, che recita: 'Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. [..] Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali'.
L’applicazione del provvedimento in questione a chi è stato assunto ante legem costituirebbe un atto che contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (tempus regit actum).
Il valore retroattivo delle norme contenute in suddetta legge stravolge lo stato giuridico di chi è stato assunto prima dell'entrata in vigore di suddetta legge 107/2015, privandolo di importanti diritti acquisiti. L'art. 1 comma 73 comporta, infatti, per il personale di ruolo assunto prima dell'entrata in vigore della legge, se sovrannumerario o richiedente mobilità, la perdita della titolarità di cattedra su posto/sede in organico di diritto, con l'ingresso in ambiti territoriali regionali e l'individuazione da parte di un Dirigente Scolastico per la stipula di un contratto di durata triennale rinnovabile oppure, in assenza d'incarico, l’assegnazione d'ufficio da parte dell'ufficio scolastico regionale di competenza (art. 1, commi 66, 79, 80 e 82).
Il succitato comma 73 dell'art.1 è, inoltre, profondamente discriminatorio, contravvenendo al rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza, in quanto introduce una pesante disparità di trattamento in relazione alla posizione di lavoro, considerata l'illegittima distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato ante legem alle medesime condizioni.
La predetta legge introduce anche una grave violazione della libera circolazione dei lavoratori, diritto sancito e ribadito da una solida giurisprudenza in sede U.E., la quale implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione.
La mobilità, secondo quanto prevede il già citato comma 73 art. 1, comporta automaticamente l'ingresso dei docenti nel nuovo sistema di ambiti territoriali, con conseguente perdita di diritti per chi assunto ante legem 107/2015.
Inoltre, la mobilità viene subordinata alla proposta d’un incarico triennale da parte dei dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di competenza (art.1, comma n.14, paragrafo 4 e comma n.80 di suddetta legge).
La mobilità d'ufficio, di converso, comporta il rischio, per i docenti interessati (art.1, comma 66) di transitare forzatamente tra ambiti territoriali regionali anziché tra sedi/scuole dello stesso comune o di comuni viciniori compresi nella provincia di competenza.
Per tali motivi,chiediamo:
che, dall’anno scolastico 2016/2017, vengano salvaguardate le posizioni giuridiche maturate fino alla data di pubblicazione della suddetta legge per tutto il personale docente di ruolo assunto ante legem, ivi compreso quello in esubero o soprannumerario e/o in mobilità territoriale e professionale.
Quindi, per l'anno scolastico 2016/2017 e successivi, chiediamo che il personale docente assunto a tempo indeterminato sino all'anno scolastico 2014/15 continui a partecipare alle operazioni di mobilità professionale e territoriale, anche interprovinciale, mantenendo, ove prevista, la titolarità di cattedra/posto in organico di diritto su sede/scuola di assegnazione, nel comune ed, in subordine, in comuni viciniori afferenti alla provincia o all’ambito territoriale provinciale di competenza.
Chiediamo, altresì, il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti ante legem 107/2015 per il personale docente in esubero o soprannumerario, ivi compreso il diritto al rientro entro l’ottennio nella scuola di precedente titolarità nonché il rispetto delle tutele in materia del diritto di famiglia.
Inoltre, considerato che le operazioni di mobilità nella P.A. precedono di norma le assunzioni (art. 1 comma 4 del CCNL), e che il piano straordinario di mobilità, inizialmente previsto per l'A.S. 2015/16 su tutti i posti disponibili in organico di diritto secondo la rispettiva titolarità di cattedra prima del piano di assunzioni e dell'entrata in vigore della legge 107/2015, è stato rinviato all'A.S. 2016/17 per cause non imputabili ai diretti interessati, chiediamo, per l'anno scolastico 2016/2017, di partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, anche interprovinciale, forzata, ed, in subordine, volontaria, nel rispetto delle posizioni giuridiche maturate ante legem, su tutti i posti/cattedre disponibili nell'organico di diritto provinciale prima delle assunzioni a tempo indeterminato destinate ai docenti neoassunti ai sensi del comma 98, lettera a), della legge 107/2015, e con diritto di precedenza su costoro, oltre che sul personale docente neoassunto ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma.
Le richieste qui avanzate costituiscono il presupposto di un contenzioso legale, qualora questa prima istanza fosse rigettata, con ogni riserva di tutelare nelle sedi proprie diritti ed interessi che fossero violati.
di Vecchi docenti di ruolo con le vecchie regole
Le motivazioni sono sacrosante, anche se non condivisibili per i post 107. Quello che bisogna asolutamente combattere è il disegno luciferino di questa Buona S(cu)ola, quello di rendere TUTTI gli insegnanti precari.
Ritengo di aver detto proprio tutto quello che avevo da dire, vi ringrazio per la discussione e vi lascio discutere tra di voi .
Ospite- Ospite
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