PROROGA supplenza breve
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PROROGA supplenza breve
In caso di supplenza breve, per congedo parentale (soggetta dunque a possibili proroghe), quali sono, se ci sono, le sanzioni per chi non accettasse l'eventuale proroga?
E possono essere considerabili come "giustificati motivi" per non prorogare il fatto di avere difficoltà a trovare sistemazione nel luogo in cui si lavora?
Grazie
E possono essere considerabili come "giustificati motivi" per non prorogare il fatto di avere difficoltà a trovare sistemazione nel luogo in cui si lavora?
Grazie
sempreconfusa1- Messaggi : 6338
Data d'iscrizione : 05.08.11
Località : MA COSA E' SUCCESSO AL FORUM??????
Re: PROROGA supplenza breve
La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso:
La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita alla stessa scuola e deve essere stata effettuata per 2 volte (il primo rifiuto non comporterà quindi alcuna sanzione);
La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, ma solo la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo anno scolastico in corso).
NOTA BENE:
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
La sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD). Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n. AOODGPER. 21992.
http://www.orizzontescuola.it/supplenze-201617-rinunce-mancata-accettazione-o-abbandono-della-supplenza-le-faq/
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso:
La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita alla stessa scuola e deve essere stata effettuata per 2 volte (il primo rifiuto non comporterà quindi alcuna sanzione);
La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, ma solo la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo anno scolastico in corso).
NOTA BENE:
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
La sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD). Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n. AOODGPER. 21992.
http://www.orizzontescuola.it/supplenze-201617-rinunce-mancata-accettazione-o-abbandono-della-supplenza-le-faq/
Ciope1981- Messaggi : 3540
Data d'iscrizione : 13.02.14
Re: PROROGA supplenza breve
sempreconfusa1 ha scritto:E possono essere considerabili come "giustificati motivi" per non prorogare il fatto di avere difficoltà a trovare sistemazione nel luogo in cui si lavora?
A mio parere, no. Il docente doveva saperlo prima di inserire quella scuola tra le 20 delle Gi e comunque, se ha queste difficoltà adesso, le avrebbe anche in seguito, quindi la messa in coda dopo il secondo rifiuto non lo danneggia più di tanto. Vorrà dire che lavorerà in una delle altre 19 scuole.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: PROROGA supplenza breve
Grazie mille a entrambi per la chiarezza.
A volte si valutano collegamenti e trasporti, e localizzazione ma si riesce a conoscere la "realtà" del luogo soltanto vivendoci... purtroppo
A volte si valutano collegamenti e trasporti, e localizzazione ma si riesce a conoscere la "realtà" del luogo soltanto vivendoci... purtroppo
sempreconfusa1- Messaggi : 6338
Data d'iscrizione : 05.08.11
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