supplenza su intera classe più caso grave
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supplenza su intera classe più caso grave
Sono docente di sostegno su caso grave, ragazzina con disturbo oppositivo provocatorio. Stamane si è assentata la docente curricolare e quindi è stato chiesto a me di sostituirla. Sono insegnante contitolare a tutti gli effetti e su questo non si discute, tuttavia ho fatto notare che trattandosi di un caso grave non era normale chiedermi di occuparmi dell'intera classe più l'alunna Dva contemporaneamente, e infatti è stato molto pesante gestire entrambi.
Per fare il punto sulla gravità del caso aggiungo che da poco la ragazza ha ottenuto ben diciotto ore di sostegno (che svolgo interamente io, e già questo mi sembra abbastanza).
Per oggi ho accondisceso, ma qualora la cosa dovesse ripetersi posso oppormi?
Grazie in anticipo.
Per fare il punto sulla gravità del caso aggiungo che da poco la ragazza ha ottenuto ben diciotto ore di sostegno (che svolgo interamente io, e già questo mi sembra abbastanza).
Per oggi ho accondisceso, ma qualora la cosa dovesse ripetersi posso oppormi?
Grazie in anticipo.
Marechiaro- Messaggi : 2428
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: supplenza su intera classe più caso grave
Come da numerose sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92.
Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l’insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell’ora il ragazzo in pratica la perde.
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 – ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.
Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare. La contitolarità della classe, per come circostanziato dall’art. 13, comma 6, legge n. 104/1992, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nell’ambito della programmazione dell’azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre precisato: “Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.
Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l’insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell’ora il ragazzo in pratica la perde.
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 – ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.
Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare. La contitolarità della classe, per come circostanziato dall’art. 13, comma 6, legge n. 104/1992, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nell’ambito della programmazione dell’azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre precisato: “Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.
Ospite- Ospite
Re: supplenza su intera classe più caso grave
Ovviamente concordo con giobbe.
Ma avendo lavorato come sostegno e come materia. .. Una domanda sorge spontanea: in tua assenza il caso grave vien lasciato, solo, in classe con la sola presenza del docente di materia o viene mandato un sostituto di sostegno al tuo posto?
Lo dico anche con tono polemico... Lo dichiaro, troppe volte mi son ritrovata da sola con 29 alunni e in più il ragazzino autistico oppositivo violento "tanto è solo arte ecchessaràmai al massimo disegnano tutti e pace" mentre i colleghi di sostegno soli con lui in classe in caso di assenza di un qualsiasi docente di materia... Non ci stavano mai...
Crea un precedente, scrivi al ds che dato il caso gravissimo tu, sola in classe, non ti senti di assicurare la sicurezza di tutti. O una qualche frase simile...
Ma avendo lavorato come sostegno e come materia. .. Una domanda sorge spontanea: in tua assenza il caso grave vien lasciato, solo, in classe con la sola presenza del docente di materia o viene mandato un sostituto di sostegno al tuo posto?
Lo dico anche con tono polemico... Lo dichiaro, troppe volte mi son ritrovata da sola con 29 alunni e in più il ragazzino autistico oppositivo violento "tanto è solo arte ecchessaràmai al massimo disegnano tutti e pace" mentre i colleghi di sostegno soli con lui in classe in caso di assenza di un qualsiasi docente di materia... Non ci stavano mai...
Crea un precedente, scrivi al ds che dato il caso gravissimo tu, sola in classe, non ti senti di assicurare la sicurezza di tutti. O una qualche frase simile...
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: supplenza su intera classe più caso grave
Finora mi sono assentata un paio di giorni per malattia e non ho stupidamente domandato come si siano arrangiati in mia assenza: lo farò. Grazie mille a te per l'osservazione e a Giobbe per la normativa che voglio assolutamente imparare a memoria.
Marechiaro- Messaggi : 2428
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: supplenza su intera classe più caso grave
Chiedi... Chiedi...
Se ti hanno sostituita... Con che coraggio chiedono a te di gestire tutto e tutti?!
Se ti hanno sostituita... Con che coraggio chiedono a te di gestire tutto e tutti?!
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: supplenza su intera classe più caso grave
giusto...se te lo dovessero chiedere ancora, comunica, per iscritto, che rimandi alla scuola ogni responsabilità nella contestuale gestione sia della classe che dell'alunna H per questioni legate alla sicurezza. Vedrai che non te lo chiedono piu.
Beatrice80- Messaggi : 954
Data d'iscrizione : 16.06.14
Re: supplenza su intera classe più caso grave
si anche a me è successo, ho chiesto subito di mandare un altro docente sulla classe, poichè impossibile gestire il ragazzo autistico e una classe di 30 scalmanati insieme!
LetiziaF- Messaggi : 1492
Data d'iscrizione : 28.05.14
Re: supplenza su intera classe più caso grave
Anche a me è sembrata la cosa più naturale del mondo farlo notare.LetiziaF ha scritto:si anche a me è successo, ho chiesto subito di mandare un altro docente sulla classe, poichè impossibile gestire il ragazzo autistico e una classe di 30 scalmanati insieme!
Le bidelle mi hanno guardata facendo tanto d'occhi come a dire "questa non sa gestire la classe".
Marechiaro- Messaggi : 2428
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: supplenza su intera classe più caso grave
vabbè a sto punto chi se ne importa delle bidelle, viene prima la sicurezza del ragazzo e nostra... poi tutto il resto, almeno io la penso così
LetiziaF- Messaggi : 1492
Data d'iscrizione : 28.05.14
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