Da sostegno a comune
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Da sostegno a comune
Buongiorno a tutti!
In vista delle convocazioni prossime che ci saranno ho bisogno di un'informazione.
E' possibile accettare l'incarico su sostegno, per poi in una successiva convocazione rifiutarlo e accettare incarico su posto comune? In particolare faccio riferimento alla primaria.
Chiedo perché nell'allegato A del Miur ci sono due articoli che fanno riferimento all'argomento, in particolare:
A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei
corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1,
comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di
specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato
360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del
D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di
sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.12, 1° e 2° cpv.
A.12 L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di
assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello
stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva
proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra
graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 3°
cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito
territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta
a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di
posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di
immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza
di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra
regione).
Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita
l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo
indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare
un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o
per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nel medesimo ambito
territoriale ovvero in altro ambito territoriale della medesima o diversa provincia.
E’ inoltre consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo
indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto
comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di
immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di
candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente
punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su
posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.
Da questi articoli sembra venire fuori l'obbligo di stipulare il contratto sul sostegno, mentre molti sostengono che si può poi rinunciare ad esso. Mi aiutate a risolvere questo mio dubbio?
In vista delle convocazioni prossime che ci saranno ho bisogno di un'informazione.
E' possibile accettare l'incarico su sostegno, per poi in una successiva convocazione rifiutarlo e accettare incarico su posto comune? In particolare faccio riferimento alla primaria.
Chiedo perché nell'allegato A del Miur ci sono due articoli che fanno riferimento all'argomento, in particolare:
A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei
corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1,
comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di
specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato
360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del
D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di
sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.12, 1° e 2° cpv.
A.12 L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di
assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello
stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva
proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra
graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 3°
cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito
territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta
a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di
posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di
immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza
di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra
regione).
Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita
l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo
indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare
un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o
per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nel medesimo ambito
territoriale ovvero in altro ambito territoriale della medesima o diversa provincia.
E’ inoltre consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo
indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto
comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di
immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di
candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente
punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su
posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.
Da questi articoli sembra venire fuori l'obbligo di stipulare il contratto sul sostegno, mentre molti sostengono che si può poi rinunciare ad esso. Mi aiutate a risolvere questo mio dubbio?
doza_14- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: Da sostegno a comune
Il punto 9 si riferisce solo a chi ha conseguito la specializzazione con i corsi riservati del 2005, per i quali era previsto questo obbligo.
Il punto 12 chiarisce che, eccetto questi casi particolari, "l’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra
graduatoria".
Mi sembra ababstanza chiaro che si può cambiare, purché nello stesso anno scolastico (per le Gae; per le Gm credo che il discorso sia diverso, visto che la Gm del sostegno non aveva nessun legame con quella della classe comune, ma erano due concorsi distinti).
Il punto 12 chiarisce che, eccetto questi casi particolari, "l’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra
graduatoria".
Mi sembra ababstanza chiaro che si può cambiare, purché nello stesso anno scolastico (per le Gae; per le Gm credo che il discorso sia diverso, visto che la Gm del sostegno non aveva nessun legame con quella della classe comune, ma erano due concorsi distinti).
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Da sostegno a comune
Alcune colleghe mi riferiscono che i sindacati hanno detto loro che, in caso si volesse accettare il ruolo su posto comune da GM, dopo aver superato l'anno di prova sul sostegno sempre da GM (stesso ordine di scuola), bisogna sostenere di nuovo l'anno di prova, visto che non si tratta di un passaggio, ma di una rinuncia al vecchio ruolo e di una nuova immissione, come se si fossi immessi per la prima volta. Davvero è così?
Mairu- Messaggi : 544
Data d'iscrizione : 14.03.16
Re: Da sostegno a comune
Mairu ha scritto:Alcune colleghe mi riferiscono che i sindacati hanno detto loro che, in caso si volesse accettare il ruolo su posto comune da GM, dopo aver superato l'anno di prova sul sostegno sempre da GM (stesso ordine di scuola), bisogna sostenere di nuovo l'anno di prova, visto che non si tratta di un passaggio, ma di una rinuncia al vecchio ruolo e di una nuova immissione, come se si fossi immessi per la prima volta. Davvero è così?
Da un sindacato al quale ho posto la stessa domanda, sostengono invece che, trattandosi di stesso ordine di scuola (io mi rifersico a passaggio da sostegno primaria a posto comune primaria), non sussiterebbe tale obbligo.
Sussiste invece certamente per i passaggi ad ordini di scuola diversi (es. primaria-secondaria di primo grado).
Ad ogni modo cerchiamo di monitorare la situazione e per favore chi sa qualcosa di preciso lo posti.
Grazie!
lauralala- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 29.11.12
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