anno di prova in gravidanza
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anno di prova in gravidanza
Chiedo scusa, se forse riapro un topic già presente, con il cellulare non mi fa cercare. In breve, secondo voi, iniziando la maternità obbligatoria ad aprile riesco a fare i 180g e i 120 di attività didattiche? Frequentando i corsi e svolgendo tutte le attivitá, si può rimandare solo la discussione finale perché la dpp è a fine giugno? Premetto che lo scorso anno ho rimandato anno di prova per maternità obbligatoria e poi congedo. Non vorrei rimandare ancora visto che il prossimo anno mi ritrovo con due bimbi piccoli e tocca prendere congedo e permessi vari. Grazie a chi risponderà
Laura- Messaggi : 298
Data d'iscrizione : 31.08.10
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Re: anno di prova in gravidanza
Beh fai due conti:)
180 giorni ci sono: da settembre a marzo (compresi) sono 7 mesi, quindi 180 giorni ci sono.
Sui 120 giorni di attività.. da verificare un po'.
Piuttosto da capire per i laboratori dell'anno di prova, non è detto che si concludano entro aprile, quindi ci sono da valutare assenze.
Se non erro il colloquio finale deve comunque svolgersi entro l'anno scolastico.
180 giorni ci sono: da settembre a marzo (compresi) sono 7 mesi, quindi 180 giorni ci sono.
Sui 120 giorni di attività.. da verificare un po'.
Piuttosto da capire per i laboratori dell'anno di prova, non è detto che si concludano entro aprile, quindi ci sono da valutare assenze.
Se non erro il colloquio finale deve comunque svolgersi entro l'anno scolastico.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: anno di prova in gravidanza
Se comincio e non finisco e il prossimo anno nemmeno riesco... Quante volte posso rimandare? Mi conviene parlare col dirigente allora...
Laura- Messaggi : 298
Data d'iscrizione : 31.08.10
Località : Pesaro
Re: anno di prova in gravidanza
Non c'è limite, che mi risulti.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: anno di prova in gravidanza
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Anno di prova per le docenti collocate in maternità obbligatoria
di paolopizzo
Veronica – sono un’insegnante di scuola primaria entrata in ruolo quest’anno. Ad aprile entrerò in astensione obbligatoria per maternità (maggio se la mia dottoressa me lo consentirà: la data presunta del parto infatti è prevista per l’8 giugno). Perciò, se non ci saranno complicazioni, dovrei sia riuscire a frequentare tutti i corsi (obbligatori ed opzionali) sia effettuare i 180 gg di servizio. La dirigente mi proponeva di sostenere la discussione del mio lavoro ad Aprile (o Maggio) per non farmi rientrare a fine giugno quando avrò da poco partorito. Si può fare? La sua era una proposta, ma nemmeno lei è sicura che questa possibilità sia contemplata dalla legge. Grazie del tuo prezioso servizio.
Paolo Pizzo – Gentilissima Veronica,
le possibilità previste per le docenti collocate in maternità e che contemporaneamente svolgono l’anno di prova sono contenute nella circolare Ministeriale n. 267/1991 e sono sostanzialmente 3:
La docente che abbia raggiunto i 180 giorni ma che a causa della gravidanza (congedo di maternità/interdizione) è impossibilitata a seguire i corsi di formazione, può essere esonerata in tutto o in parte all’attività in parola e avere comunque l’opportunità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.
Dovrà essere presentata al coordinatore del corso idonea documentazione medica che attesti il proprio status.
La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali ma che a causa della gravidanza non ha compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto, nell’anno scolastico successivo (anno in cui avrà prorogato il periodo di prova) non dovrà ripetere le attività seminariali.
La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale, rinvierà quest’ultima all’anno successivo senza dover ripetere l’anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.
Già nel 1984, con telex n. 385, il Ministero, per le docenti che avevano portato a termine la prova, aveva previsto che:
“La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto”.
Pertanto, nel momento in cui avrai raggiunto i 180 giorni della prova e portato a termine anche i corsi di formazione (nel caso questi si svolgessero durante il tuo periodo di obbligatoria potrai anche essere esonerata nello svolgimento, soprattutto per ciò che riguarda la parte in presenza) nulla preclude che tu non possa sostenere la discussione della tesi con il comitato di valutazione anche essendo in congedo di maternità obbligatoria.
Sinceramente dubito fortemente che ciò possa avvenire in aprile, visto che difficilmente già in questo mese saranno terminati i corsi di formazione.
Inoltre, bisogna tenere presente sempre quanto riportato nella circolare ministeriale n. 267 a proposito dell’arco di tempo dell’anno di formazione:
“Al riguardo va rilevato che mentre l’art. 2 della Legge n. 270 individua nella “fine delle lezioni” il termine conclusivo dell’anno di formazione, l’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la prova “ha la durata di un anno scolastico”, con ciò ricomprendendo anche i periodi successivi al termine delle lezioni.
Invero, la succitata antinomia normativa è solo apparente.
Nella previsione della Legge n. 270/1982, infatti, l’anno di formazione si caratterizza esclusivamente per l’esigenza di affinare le competenze professionali dei neo-vincitori di concorso, affiancando alla normale prestazione delle attività di istituto, la partecipazione ad iniziative di formazione.
Le due tipologie di attività (attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono entrambe nel periodo di durata delle lezioni.
Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Ne consegue, quindi, che il termine della “fine delle lezioni” fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell’anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell’anno scolastico.
Siffatta interpretazione, del resto, è confortata proprio dal fatto che la Legge n. 270, introducendo l’anno di formazione, non ha fatto venir meno la vigenza dell’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 in ordine alla generale validità dei servizi per il superamento della prova.”
Potete quindi fare riferimento alla normativa sopra riportata e a questo link in cui abbiamo affrontato in modo più approfondito l’argomento.
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31 dicembre 2012 - 12:04 - paolopizzo
© Orizzontescuola.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ragusa - Proprietario OrizzonteScuola SRL - Via J. A. Spataro 97100 Ragusa
Società iscritta al registro delle imprese di Ragusa - P. IVA 01492590888 - Iscrizione al ROC 25083 - Capitale sociale 10.000 euro i.v.
Direttore responsabile Eleonora Fortunato - Web content manager Paolo Damanti - Development Giovanni Scala
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Anno di prova per le docenti collocate in maternità obbligatoria
di paolopizzo
Veronica – sono un’insegnante di scuola primaria entrata in ruolo quest’anno. Ad aprile entrerò in astensione obbligatoria per maternità (maggio se la mia dottoressa me lo consentirà: la data presunta del parto infatti è prevista per l’8 giugno). Perciò, se non ci saranno complicazioni, dovrei sia riuscire a frequentare tutti i corsi (obbligatori ed opzionali) sia effettuare i 180 gg di servizio. La dirigente mi proponeva di sostenere la discussione del mio lavoro ad Aprile (o Maggio) per non farmi rientrare a fine giugno quando avrò da poco partorito. Si può fare? La sua era una proposta, ma nemmeno lei è sicura che questa possibilità sia contemplata dalla legge. Grazie del tuo prezioso servizio.
Paolo Pizzo – Gentilissima Veronica,
le possibilità previste per le docenti collocate in maternità e che contemporaneamente svolgono l’anno di prova sono contenute nella circolare Ministeriale n. 267/1991 e sono sostanzialmente 3:
La docente che abbia raggiunto i 180 giorni ma che a causa della gravidanza (congedo di maternità/interdizione) è impossibilitata a seguire i corsi di formazione, può essere esonerata in tutto o in parte all’attività in parola e avere comunque l’opportunità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.
Dovrà essere presentata al coordinatore del corso idonea documentazione medica che attesti il proprio status.
La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali ma che a causa della gravidanza non ha compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto, nell’anno scolastico successivo (anno in cui avrà prorogato il periodo di prova) non dovrà ripetere le attività seminariali.
La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale, rinvierà quest’ultima all’anno successivo senza dover ripetere l’anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.
Già nel 1984, con telex n. 385, il Ministero, per le docenti che avevano portato a termine la prova, aveva previsto che:
“La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto”.
Pertanto, nel momento in cui avrai raggiunto i 180 giorni della prova e portato a termine anche i corsi di formazione (nel caso questi si svolgessero durante il tuo periodo di obbligatoria potrai anche essere esonerata nello svolgimento, soprattutto per ciò che riguarda la parte in presenza) nulla preclude che tu non possa sostenere la discussione della tesi con il comitato di valutazione anche essendo in congedo di maternità obbligatoria.
Sinceramente dubito fortemente che ciò possa avvenire in aprile, visto che difficilmente già in questo mese saranno terminati i corsi di formazione.
Inoltre, bisogna tenere presente sempre quanto riportato nella circolare ministeriale n. 267 a proposito dell’arco di tempo dell’anno di formazione:
“Al riguardo va rilevato che mentre l’art. 2 della Legge n. 270 individua nella “fine delle lezioni” il termine conclusivo dell’anno di formazione, l’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la prova “ha la durata di un anno scolastico”, con ciò ricomprendendo anche i periodi successivi al termine delle lezioni.
Invero, la succitata antinomia normativa è solo apparente.
Nella previsione della Legge n. 270/1982, infatti, l’anno di formazione si caratterizza esclusivamente per l’esigenza di affinare le competenze professionali dei neo-vincitori di concorso, affiancando alla normale prestazione delle attività di istituto, la partecipazione ad iniziative di formazione.
Le due tipologie di attività (attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono entrambe nel periodo di durata delle lezioni.
Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Ne consegue, quindi, che il termine della “fine delle lezioni” fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell’anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell’anno scolastico.
Siffatta interpretazione, del resto, è confortata proprio dal fatto che la Legge n. 270, introducendo l’anno di formazione, non ha fatto venir meno la vigenza dell’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 in ordine alla generale validità dei servizi per il superamento della prova.”
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31 dicembre 2012 - 12:04 - paolopizzo
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Laura- Messaggi : 298
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Località : Pesaro
Re: anno di prova in gravidanza
Da quello che leggo se non mi assento posso fare l'esame l'anno successivo. Quindi se faccio 180g ma non i 120 si rimanda giusto? Se seguo le attività seminariali ( leggo che qualche assenza per gravidanza si puó fare) non devo ripeterle il prossimo anno? Altrimenti farò in modo di non fare i 180g
Laura- Messaggi : 298
Data d'iscrizione : 31.08.10
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Re: anno di prova in gravidanza
Se rimandi devi rifare tutto.
arrubiu- Moderatore
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Località : Casteddu70
Laura- Messaggi : 298
Data d'iscrizione : 31.08.10
Località : Pesaro
Re: anno di prova in gravidanza
Da noi molti colleghi si ritrovarono a fare tutti i laboratori obbligatori da aprile a maggio...
Rischiosetto far tutto sul filo del rasoio...
Rischiosetto far tutto sul filo del rasoio...
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: anno di prova in gravidanza
Se sto bene e posso chiedere di far cominciare l'obbligatoria a maggio? Ovviamente son tutte ipotesi. Ho fatto due conti e se nei 120 giorni comprendo anche i giorni dei collegi e interclasse iniziali, li raggiungo a marzo. Altrimenti chiedo se posso discutere prima del 23 giugno oppure dopo il parto. Se nessuno mi fa il foglio di gravidanza a rischio come faccio a non lavorare?
Laura- Messaggi : 298
Data d'iscrizione : 31.08.10
Località : Pesaro
Re: anno di prova in gravidanza
Se stai bene, puoi entrare in maternità un mese dopo.
Non capisco perché ti preoccupi di non lavorare: tu fa quello che devi fino all'inizio dell'obbligatoria se non ci saranno le condizioni per chiedere di lavorare anche l'ottavo mese (o se non te la senti tu) né per essere messa in interdizione.
Se dovrai rinviare l'anno di prova, lo rinvierai.
Intanto prova a vedere se ce la fai; se avrai problemi con la gravidanza, l'anno di prova sarà l'ultima delle tue preoccupazioni.
Non capisco perché ti preoccupi di non lavorare: tu fa quello che devi fino all'inizio dell'obbligatoria se non ci saranno le condizioni per chiedere di lavorare anche l'ottavo mese (o se non te la senti tu) né per essere messa in interdizione.
Se dovrai rinviare l'anno di prova, lo rinvierai.
Intanto prova a vedere se ce la fai; se avrai problemi con la gravidanza, l'anno di prova sarà l'ultima delle tue preoccupazioni.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: anno di prova in gravidanza
Mi dispiace far lavorare tutti: Preside, tutor e poi devo rifare tutto il prossimo anno...lo so mi preoccupo troppo ma vorrei riuscire a fare ciò che avevo previsto...grazie a tutti per le risposte
Laura- Messaggi : 298
Data d'iscrizione : 31.08.10
Località : Pesaro
Re: anno di prova in gravidanza
Non ti preoccupare: loro non devono fare niente di particolare:-)
E comunque se hanno un po' di buon senso capiranno la situazione e che non è certo colpa tua.
E comunque se hanno un po' di buon senso capiranno la situazione e che non è certo colpa tua.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
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