Riabilitazione della sanzione disciplinare
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Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Miss Scarlett O'Hara Ven Dic 01, 2017 8:48 pm
Qualcuno di voi si è fatto "riabilitare" una sanzione disciplinare inflitta? Se sì, può raccontare com'è la procedura? Grazie!
Miss Scarlett O'Hara- Messaggi : 18
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Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Gianfranco Ven Dic 01, 2017 11:20 pm
La procedura dovrebbe essere quella prevista dall'articolo 501 del T.U.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Sab Giu 12, 2021 5:25 pm
Direzione GeneraleMiss Scarlett O'Hara ha scritto:Qualcuno di voi si è fatto "riabilitare" una sanzione disciplinare inflitta? Se sì, può raccontare com'è la procedura? Grazie!
Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 4026
Milano, 11 aprile 2011
Ai dirigenti responsabili degli Uffici e degli
Ambiti Territoriali dell’USR
Ai dirigenti scolastici della
Regione Lombardia
Oggetto: Applicazione sanzioni disciplinari – Personale amministrativo, della scuola e dirigenziale – Indicazioni operative
Riabilitazione
Circa gli effetti delle sanzioni disciplinari, è bene ricordare come la disciplina posta per il settore pubblico sia anche oggi distinta da quella del settore privato.
Al riguardo, si rileva come il D.Lgs 150/09 abbia eliminato ogni riferimento all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori nella riformulazione dell’art. 55 del D.Lgs 165/01, mentre a ciò non si è accompagnata una nuova regolamentazione legislativa.
Da ciò può farsi discendere il perdurare dell’applicabilità delle disposizioni contrattuali, ove esistenti.
Si sottolinea la particolare situazione del personale docente della scuola: la asserita sopravvivenza delle norme del D.Lgs 297/94 nell’ambito delle quali trova luogo la disciplina della riabilitazione, comporta il non automatismo della cessazione degli effetti della sanzione allo scadere di un biennio, la discrezionalità dell’amministrazione scolastica in proposito e la necessità di emanazione di un provvedimento di concessione su istanza del docente interessato.
Tutto ciò rimane, pur a fronte della abrogazione dell’art. 505, che si occupava appunto degli aspetti procedurali.
Il giudizio di riabilitazione, nonostante ciò, continua però a fondarsi sul presupposto della condotta meritevole da appurarsi attraverso il giudizio del Comitato di Valutazione, organismo questo non abrogato dalla disciplina vigente.
Il Comitato di valutazione non rilascerà parere sulla riabilitazione, ma formulerà il proprio giudizio sulla condotta lavorativa del docente dopo l’irrogazione della sanzione.
La competenza in materia esula certamente da quella del dirigente scolastico, anche in considerazione della pluriennalità della valutazione da operare, e risulta dunque in astratto attratta dal Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’afferenza manifesta dell’istituto della riabilitazione alla azione disciplinare, giustifica però che la competenza in materia sia delegata agli UCPD già istituiti presso ogni ambito territoriale e presso questo USR.
Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD)
Opera nei riguardi del personale docente, educativo ed A.T.A. che presta servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di XXX e provincia ed è competente a contestare l’addebito al dipendente, a convocarlo per il contradditorio a sua difesa, istruire e concludere il procedimento disciplinare in ordine alle condotte che integrano infrazioni di gravità tale da comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari a partire dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni ovvero quando il responsabile della struttura non abbia la qualifica dirigenziale (ipotesi in cui l’istituzione scolastica sia affidata, con apposito incarico annuale, a personale appartenente al ruolo docente) in applicazione della vigente disciplina in materia disciplinare
Roxpull- Messaggi : 126
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Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Sab Giu 12, 2021 5:33 pm
Sì ma hanno abrogato l'art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione) così è rimasta indeterminata la procedura per ottenere la riabilitazione.Gianfranco ha scritto:La procedura dovrebbe essere quella prevista dall'articolo 501 del T.U.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione (ARTICOLO ABROGATO)
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.
Ultima modifica di Roxpull il Sab Giu 12, 2021 6:39 pm - modificato 2 volte.
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Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Sab Giu 12, 2021 6:10 pm
Gianfranco ha scritto:La procedura dovrebbe essere quella prevista dall'articolo 501 del T.U.
Hanno dovuto abrogare l'art. 505 perchè il nanetta ha introdotto le sanzioni disciplinari del DS.
Nell'art. 505 non erano previste le sanzioni del DS e quindi neanche il decreto di riabilitazione da parte del DS.
Avendo lasciata indefinita la procedura hanno lasciato che la riabilitazione per le sanzioni irrogate dal DS fosse pure decretata dal DS o meglio dal Comitatato di Valutazione dei docenti (ex art. 11 TUI e 501 TUI) che è presieduto dal DS.
Anche se non c'è scritto da nessuna parte che è così perchè la procedura è indefinita ed hanno introdotto nel sistema degli usi.
È da ritenersi che per le sanzioni inferiori alla sospensione di 10 gg sia competente per la riabilitazione il DS mentre per quelle più gravi il Direttore dell'AT o meglio l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD o UPD) presieduto dal Direttore Generale.
Tuttavia le cose si sono complicate perchè i docenti cambiano scuola di frequente....
Soprattutto quelli che si beccano una sanzione non restano a farsi massacrare...
Se un docente cambia scuola chi è il DS competente per la riabilitazione?
È da ritenersi sempre il DS della scuola di servizio.
Questo a dispetto del fatto che nella circolare del 2011 c'è scritto che la competenza è dell'UCPD.
La competenza è dell'UCPD per le sanzioni superiori a 10 gg di sospensione.
Roxpull- Messaggi : 126
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Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Sab Giu 12, 2021 6:42 pm
Miss Scarlett O'Hara ha scritto:Qualcuno di voi si è fatto "riabilitare" una sanzione disciplinare inflitta? Se sì, può raccontare com'è la procedura? Grazie!
È necessario ottenere preliminarmente (ex art. 501 TUI) un giudizio del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti (ex art. 11 TUI) che attesti la condotta meritevole.
Nel caso di sanzione del DS a seguito del giudizio del comitato di cui è presidente questo emette subito il decreto di riabilitazione.
Nel caso di sanzione di competenza Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD) a seguito del giudizio del Comitato di Valutazione del Servizio dei docenti, presieduto dal DS, emette il decreto di riabilitazione il Direttore dell'USP che presiede l'UCPD.
Roxpull- Messaggi : 126
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Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Sab Giu 12, 2021 7:45 pm
Miss Scarlett O'Hara ha scritto:Qualcuno di voi si è fatto "riabilitare" una sanzione disciplinare inflitta? Se sì, può raccontare com'è la procedura? Grazie!
Comunque sarebbe meglio farsi benedire....
;-))))
Roxpull- Messaggi : 126
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Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Sab Giu 12, 2021 10:11 pm
Roxpull ha scritto:Direzione GeneraleMiss Scarlett O'Hara ha scritto:Qualcuno di voi si è fatto "riabilitare" una sanzione disciplinare inflitta? Se sì, può raccontare com'è la procedura? Grazie!
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Circa gli effetti delle sanzioni disciplinari, è bene ricordare come la disciplina posta per il settore pubblico sia anche oggi distinta da quella del settore privato.
Al riguardo, si rileva come il D.Lgs 150/09 abbia eliminato ogni riferimento all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori nella riformulazione dell’art. 55 del D.Lgs 165/01, mentre a ciò non si è accompagnata una nuova regolamentazione legislativa.
Da ciò può farsi discendere il perdurare dell’applicabilità delle disposizioni contrattuali, ove esistenti.
Si sottolinea la particolare situazione del personale docente della scuola: la asserita sopravvivenza delle norme del D.Lgs 297/94 nell’ambito delle quali trova luogo la disciplina della riabilitazione, comporta il non automatismo della cessazione degli effetti della sanzione allo scadere di un biennio, la discrezionalità dell’amministrazione scolastica in proposito e la necessità di emanazione di un provvedimento di concessione su istanza del docente interessato.
Tutto ciò rimane, pur a fronte della abrogazione dell’art. 505, che si occupava appunto degli aspetti procedurali.
Il giudizio di riabilitazione, nonostante ciò, continua però a fondarsi sul presupposto della condotta meritevole da appurarsi attraverso il giudizio del Comitato di Valutazione, organismo questo non abrogato dalla disciplina vigente.
Il Comitato di valutazione non rilascerà parere sulla riabilitazione, ma formulerà il proprio giudizio sulla condotta lavorativa del docente dopo l’irrogazione della sanzione.
La competenza in materia esula certamente da quella del dirigente scolastico, anche in considerazione della pluriennalità della valutazione da operare, e risulta dunque in astratto attratta dal Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’afferenza manifesta dell’istituto della riabilitazione alla azione disciplinare, giustifica però che la competenza in materia sia delegata agli UCPD già istituiti presso ogni ambito territoriale e presso questo USR.
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Opera nei riguardi del personale docente, educativo ed A.T.A. che presta servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di XXX e provincia ed è competente a contestare l’addebito al dipendente, a convocarlo per il contradditorio a sua difesa, istruire e concludere il procedimento disciplinare in ordine alle condotte che integrano infrazioni di gravità tale da comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari a partire dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni ovvero quando il responsabile della struttura non abbia la qualifica dirigenziale (ipotesi in cui l’istituzione scolastica sia affidata, con apposito incarico annuale, a personale appartenente al ruolo docente) in applicazione della vigente disciplina in materia disciplinare
In questa circolare c'è un caz.ta del Ministero quando asserisce : "La competenza in materia esula certamente da quella del dirigente scolastico, anche in considerazione della pluriennalità della valutazione da operare, e risulta dunque in astratto attratta dal Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale".
Infatti, sappiamo per certo che i DS hanno avuto la loro parte di competenza per le sanzioni da loro irrogate.
Roxpull- Messaggi : 126
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Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Sab Giu 12, 2021 10:37 pm
Roxpull ha scritto:Direzione GeneraleMiss Scarlett O'Hara ha scritto:Qualcuno di voi si è fatto "riabilitare" una sanzione disciplinare inflitta? Se sì, può raccontare com'è la procedura? Grazie!
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Circa gli effetti delle sanzioni disciplinari, è bene ricordare come la disciplina posta per il settore pubblico sia anche oggi distinta da quella del settore privato.
Al riguardo, si rileva come il D.Lgs 150/09 abbia eliminato ogni riferimento all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori nella riformulazione dell’art. 55 del D.Lgs 165/01, mentre a ciò non si è accompagnata una nuova regolamentazione legislativa.
Da ciò può farsi discendere il perdurare dell’applicabilità delle disposizioni contrattuali, ove esistenti.
Si sottolinea la particolare situazione del personale docente della scuola: la asserita sopravvivenza delle norme del D.Lgs 297/94 nell’ambito delle quali trova luogo la disciplina della riabilitazione, comporta il non automatismo della cessazione degli effetti della sanzione allo scadere di un biennio, la discrezionalità dell’amministrazione scolastica in proposito e la necessità di emanazione di un provvedimento di concessione su istanza del docente interessato.
Tutto ciò rimane, pur a fronte della abrogazione dell’art. 505, che si occupava appunto degli aspetti procedurali.
Il giudizio di riabilitazione, nonostante ciò, continua però a fondarsi sul presupposto della condotta meritevole da appurarsi attraverso il giudizio del Comitato di Valutazione, organismo questo non abrogato dalla disciplina vigente.
Il Comitato di valutazione non rilascerà parere sulla riabilitazione, ma formulerà il proprio giudizio sulla condotta lavorativa del docente dopo l’irrogazione della sanzione.
La competenza in materia esula certamente da quella del dirigente scolastico, anche in considerazione della pluriennalità della valutazione da operare, e risulta dunque in astratto attratta dal Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’afferenza manifesta dell’istituto della riabilitazione alla azione disciplinare, giustifica però che la competenza in materia sia delegata agli UCPD già istituiti presso ogni ambito territoriale e presso questo USR.
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Ritengo che ci sia anche una seconda palla del Ministero... che è questa:
"Si sottolinea la particolare situazione del personale docente della scuola: la asserita sopravvivenza delle norme del D.Lgs 297/94 nell’ambito delle quali trova luogo la disciplina della riabilitazione, comporta il non automatismo della cessazione degli effetti della sanzione allo scadere di un biennio, la discrezionalità dell’amministrazione scolastica in proposito e la necessità di emanazione di un provvedimento di concessione su istanza del docente interessato".
Ma davvero?!
E perchè mai non dovrebbe valere l'automatismo?
Se nel pubblico impiego si applica lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) per l'art. 51 D. Lgs 165/2001 e l'art. 7 ultimo comma dello Statuto recita: "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".
Vediamo anche come esempio l'obbligo di affissione del Codice Disciplinare contenuto nello Statuto.
Nanetta ha stabilito l'equivalenza dell'affissione del Codice con la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.
Se il Codice non è pubblicato sul sito o non è fornita la postazione al dipendente, allora vale lo statuto dei lavoratori ed è necessaria l'affissione del Codice affinchè sia valido il procedimento disciplinare.
In questo caso il Ministero ha un bel dire che rimane in suo capo il diritto di rimettere il peccato, ma la normativa non sostiene questa tesi.
È chiaro che se è il Ministero a sostenere questa tesi, allora, l'unico altro modo per vedersi riconosciuto il diritto alla riabilitazione automaticamente trascorsi i 2 anni è quello di ricorrere al GdL.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Dom Giu 13, 2021 12:05 pm
Roxpull ha scritto:Roxpull ha scritto:Direzione GeneraleMiss Scarlett O'Hara ha scritto:Qualcuno di voi si è fatto "riabilitare" una sanzione disciplinare inflitta? Se sì, può raccontare com'è la procedura? Grazie!
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Al riguardo, si rileva come il D.Lgs 150/09 abbia eliminato ogni riferimento all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori nella riformulazione dell’art. 55 del D.Lgs 165/01, mentre a ciò non si è accompagnata una nuova regolamentazione legislativa.
Da ciò può farsi discendere il perdurare dell’applicabilità delle disposizioni contrattuali, ove esistenti.
Si sottolinea la particolare situazione del personale docente della scuola: la asserita sopravvivenza delle norme del D.Lgs 297/94 nell’ambito delle quali trova luogo la disciplina della riabilitazione, comporta il non automatismo della cessazione degli effetti della sanzione allo scadere di un biennio, la discrezionalità dell’amministrazione scolastica in proposito e la necessità di emanazione di un provvedimento di concessione su istanza del docente interessato.
Tutto ciò rimane, pur a fronte della abrogazione dell’art. 505, che si occupava appunto degli aspetti procedurali.
Il giudizio di riabilitazione, nonostante ciò, continua però a fondarsi sul presupposto della condotta meritevole da appurarsi attraverso il giudizio del Comitato di Valutazione, organismo questo non abrogato dalla disciplina vigente.
Il Comitato di valutazione non rilascerà parere sulla riabilitazione, ma formulerà il proprio giudizio sulla condotta lavorativa del docente dopo l’irrogazione della sanzione.
La competenza in materia esula certamente da quella del dirigente scolastico, anche in considerazione della pluriennalità della valutazione da operare, e risulta dunque in astratto attratta dal Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’afferenza manifesta dell’istituto della riabilitazione alla azione disciplinare, giustifica però che la competenza in materia sia delegata agli UCPD già istituiti presso ogni ambito territoriale e presso questo USR.
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In questa circolare c'è un c...ta del Ministero quando asserisce : "La competenza in materia esula certamente da quella del dirigente scolastico, anche in considerazione della pluriennalità della valutazione da operare, e risulta dunque in astratto attratta dal Dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale".
Infatti, sappiamo per certo che i DS hanno avuto la loro parte di competenza per le sanzioni da loro irrogate.
ECCO ALCUNI DUBBI DEI DS
Sono un D.S. di un istituto comprensivo invio la presente nota per avere un chiarimento sulla richiesta di riabilitazione presentata da un docente.
I fatti: una docente richiede la riabilitazione ai sensi del comma 1 dell’ art.501 del decreto legislativo 297. Considerata l’ abrogazione dell’art. 505 del Decreto legislativo 297 si chiede di sapere chi è che deve adottare il procedimento della riabilitazione.
Si precisa che la docente è stata sospesa dal servizio per un fatto gravissimo per tre giorni; son trascorsi da quando è stata irrorata la sanzione i due anni...
Mi chiedo, inoltre: devo convocare il comitato di valutazione al completo o solo con la componente docente? Se la condotta della docente non è meritevole, nel senso che ha fatto semplicemente il suo lavoro e niente di più cosa devo fare?
Quale procedura seguire per motivare la non riabilitazione???
vorrei un chiarimento riguardo la riabilitazione: una docente richiede la riabilitazione ai sensi del comma 1 dell’ art. 501 del decreto legislativo 297. Considerata l’abrogazione dell’ art.505 del Decreto legislativo 297 si chiede di sapere chi è che deve adottare il procedimento della riabilitazione. Si precisa che la docente è stata sospesa dal servizio per n. tre gg. per un fatto gravissimo. Mi chiedo:
1) devo convocare il comitato di valutazione al completo o solo con la componente docente?
2) se la condotta della docente non è meritevole, nel senso che ha fatto semplicemente il suo lavoro e niente di più, cosa sarebbe preferibile fare?
3) dovrei inviare la nota all'USP?
4) durante la riunione con il comitato devo stillare un verbale dal quale si evince la condotta non meritevole o nel verbale è meglio scrivere che ha fatto semplicemente il suo lavoro?
Un docente cui è stata comminata nel 98 la sanzione della censura chiede in base agli art 11 e 501 del TU 297 la riabilitazione.
Lo stesso docente nel 2003 ha ricevuto un avvertimento scritto per motivi diversi.
La richiesta di riabilitazione può essere esaminata ed eventualmente accolta dal Comitato di valutazione o invece va respinta dal dirigente in quanto inamissibile perchè manca il requisito della condotta irreprensibile?
Gentilissimi,
richiedo indicazioni circa la procedura da seguire per l’eventuale riabilitazione di una docente di scuola primaria sanzionata disciplinarmente con ammonizione in data 12.04.2019. La richiesta di riabilitazione è stata presentata alla sottoscritta e al Comitato di Valutazione dell ‘IC “xxx” di xxxx.
La suddetta docente dal 1 sett. 2019 risulta in servizio in altro Istituto Comprensivo.
Si richiede se la competenza alla riabilitazione sia della sottoscritta o piuttosto sia da demandare al dirigente dell’Istituto presso il quale la sopracitata docente ha svolto gli ultimi due anni di servizio.
Cordiali Saluti
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Dom Giu 13, 2021 9:30 pm
Domanda stupida.......
Ma in soldoni A CHE SERVE REALMENTE LA RIABILITAZIONE?
Ma in soldoni A CHE SERVE REALMENTE LA RIABILITAZIONE?
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Re: Riabilitazione della sanzione disciplinare
Da Roxpull Dom Giu 20, 2021 5:39 pm
Roxpull ha scritto:Domanda stupida.......
Ma in soldoni A CHE SERVE REALMENTE LA RIABILITAZIONE?
Serve ad eliminare gli effetti della sanzione.
Infatti, le sanzioni disciplinari hanno effetti perenni nel pubblico impiego in mancanza di riabilitazione.
L'effetto principale lo hanno le sospensioni il cui periodo si sottrae al computo della progressione della carriera.
Conseguentemente accumulare periodi di sospensione ha come effetto il ritardo nella progressione della carriera con un conseguente svantaggio economico che può protrarsi per tutto l'arco della carriera lavorativa sino alla quiescienza.
Di particolare gravità possono essere le sospensioni disciplinari subite dai docenti precari.
Infatti, le sospensioni si sottraggono al periodo lavorativo e possono portare più facilmente al mancato riconoscimento dell'intero anno scolastico ai fini della carriera.
Lo svantaggio economico si può riperquotere persino nel trattamento di quiescienza.
L'effetto deleterio maggiore però lo hanno i giudizi negativi che accompagnano il dipendente.
Sono come un'etichetta dal quale il dipendente difficilmente riesce a sottrarsi e che creano un circolo vizioso di cattive aspettative e di conseguenti cattivi comportamenti.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
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