18 ORE PER VISITE SPECIALISTICHE - NUOVO CONTRATTO
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18 ORE PER VISITE SPECIALISTICHE - NUOVO CONTRATTO
Le 18 ore per visite specialistiche, stabilite nel nuovo Ccnl scuola, assodato che non sono soggette a trattenuta del grande Brunetta, spettano anche ai lavoratori a tempo determinato?
Nesema e gli admin come la pensano?
Grazie!
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Località : SUD
Re: 18 ORE PER VISITE SPECIALISTICHE - NUOVO CONTRATTO
Art. 50
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio
del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente
legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza
o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione
e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di
presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo
della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa
direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della
struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine
67
al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è
giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni
dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle
visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale
e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso
l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. a) e b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è
sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto.
A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei
commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di
terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore
individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo
la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente
CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.
16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all’art. 34, comma 1, del CCNL
comparto Università del 16/10/2008, III e IV capoverso.
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio
del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente
legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza
o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione
e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di
presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo
della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa
direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della
struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine
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al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è
giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni
dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle
visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale
e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso
l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. a) e b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è
sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto.
A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei
commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di
terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore
individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo
la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente
CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.
16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all’art. 34, comma 1, del CCNL
comparto Università del 16/10/2008, III e IV capoverso.
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