Legge 104 per assistenza a familiare
4 partecipanti
Legge 104 per assistenza a familiare
Salve, chiedo info.
Sono insegnante di scuola dell'infanzia tempo indeterminato, convivo con mio padre, titolare di 104 (art. 3 comma 3)
Mia madre è in pensione ed ha 68 anni e convive con noi. Presenta qualche acciacco dovuto all'età e ci occupiamo sia io che lei di mio padre.
Per i tre giorni mensili ed eventuale congedo biennale che documentazione bisogna produrre?
bisogna essere referenti unici?
Grazie
Sono insegnante di scuola dell'infanzia tempo indeterminato, convivo con mio padre, titolare di 104 (art. 3 comma 3)
Mia madre è in pensione ed ha 68 anni e convive con noi. Presenta qualche acciacco dovuto all'età e ci occupiamo sia io che lei di mio padre.
Per i tre giorni mensili ed eventuale congedo biennale che documentazione bisogna produrre?
bisogna essere referenti unici?
Grazie
GiuRW- Messaggi : 83
Data d'iscrizione : 21.11.13
Re: Legge 104 per assistenza a familiare
GiuRW ha scritto:Salve, chiedo info.
Sono insegnante di scuola dell'infanzia tempo indeterminato, convivo con mio padre, titolare di 104 (art. 3 comma 3)
Mia madre è in pensione ed ha 68 anni e convive con noi. Presenta qualche acciacco dovuto all'età e ci occupiamo sia io che lei di mio padre.
Per i tre giorni mensili ed eventuale congedo biennale che documentazione bisogna produrre?
bisogna essere referenti unici?
Grazie
in segreteria ti daranno i moduli. Bisogna allegare copia del verbale e la dichiarazione di eventuali parenti che potrebbero curare tuo padre ma che sono impossibilitati e quindi ti lasciano il permesso di essere referente unico
Disillusa- Messaggi : 9429
Data d'iscrizione : 01.05.11
Re: Legge 104 per assistenza a familiare
In realtà la mamma dovrebbe dichiarare di non potersi occupare del papà per impossibilità oggettiva... non credo sia sufficiente avere qualche acciacco. Per esperienza personale, i Dirigenti concedono più facilmente i 3 gg mensili: in tal caso sarebbe sufficiente una dichiarazione della mamma di non potersi occupare del papà. Sono invece più rigidi nella concessione del congedo, in quanto l'impedimento della mamma dovrebbe essere documentato. Naturalmente chi ha assistito parenti con disabilita', sa benissimo che una persona sola non è sufficiente e che spesso tutta la famiglia deve essere coinvolta. Ma se tu dichiarassi che anche la mamma presta assistenza al papà, automaticamente saresti esclusa da ogni beneficio.
Nera- Messaggi : 399
Data d'iscrizione : 23.08.17
Re: Legge 104 per assistenza a familiare
Per i permessi ci vuole la dichiarazione di tua madre per motivi oggettivi di non potersi occupare del marito disabile grave.
Per il congedo risulta più difficile in quanto è convivente tua madre e non è a sua volta disabile grave o invalida * (meno male aggiungo io). Tale tipologia di congedo è molto più restrittivo.
Fermo restando che:
I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO
Tenendo presente il comma 5 sopra citato e alla luce della sentenza in della Corte Costituzionale, il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
◾
L’ordine non è derogabile
L’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non è derogabile.
Pertanto per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore
A tal proposito:
* Patologie invalidanti: Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000
Per il congedo risulta più difficile in quanto è convivente tua madre e non è a sua volta disabile grave o invalida * (meno male aggiungo io). Tale tipologia di congedo è molto più restrittivo.
Fermo restando che:
I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO
Tenendo presente il comma 5 sopra citato e alla luce della sentenza in della Corte Costituzionale, il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
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L’ordine non è derogabile
L’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non è derogabile.
Pertanto per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore
A tal proposito:
* Patologie invalidanti: Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000
eugenio66- Messaggi : 1411
Data d'iscrizione : 09.05.11
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