Domanda di mobilità
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Domanda di mobilità
Come posso verificare la correttezza di una domanda di un collega che ha più punti di me ma molto più piccoli di me?
davide.merolle- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Devi chiedere l'accesso agli atti, se pensi che i dati non siano corretti e sei stato danneggiato.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
Posso chiederla direttamente io trapite pec o ho bisogno di un intermediario tipo avvocato/sindacato?
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davide.merolle- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Salve,
sono un docente di ruolo nella scuola secondaria di 2 grado che ha partecipato quest’ anno alla mobilità provinciale e che usufruisce in qualità di referente unico dei benefici della Legge 104/92 per assistere mia madre.
A seguito della pubblicazione dei movimenti provinciali non mi è stata riconosciuta la precedenza, pur essendo l’ unico, tra gli altri tre docenti trasferiti nei distretti vicini, e quindi la sede di titolarità nella scuola appartenente a quel distretto scelto subito dopo il comune di ricongiungimento in cui era presente l’ unica cattedra disponibile. Il risultato è stato un trasferimento d’ ufficio in un distretto estremamente lontano rispetto a dove risiedo con mia madre. Tengo a precisare che nel Novembre 2018 ho vinto un ricorso che mi ha consentito l’ immediato trasferimento interprovinciale e che, pertanto, avrei dovuto poi produrre domanda di trasferimento provinciale per avere la titolarità su scuola . La mia domanda è : devo contestare e procedere per una rettifica della mancata precedenza , o forse c’è qualcosa che ho mal interpretato nel nuovo C.C.N. scuola ?
Cordiali Saluti.
Prof. Carmelo Messina
sono un docente di ruolo nella scuola secondaria di 2 grado che ha partecipato quest’ anno alla mobilità provinciale e che usufruisce in qualità di referente unico dei benefici della Legge 104/92 per assistere mia madre.
A seguito della pubblicazione dei movimenti provinciali non mi è stata riconosciuta la precedenza, pur essendo l’ unico, tra gli altri tre docenti trasferiti nei distretti vicini, e quindi la sede di titolarità nella scuola appartenente a quel distretto scelto subito dopo il comune di ricongiungimento in cui era presente l’ unica cattedra disponibile. Il risultato è stato un trasferimento d’ ufficio in un distretto estremamente lontano rispetto a dove risiedo con mia madre. Tengo a precisare che nel Novembre 2018 ho vinto un ricorso che mi ha consentito l’ immediato trasferimento interprovinciale e che, pertanto, avrei dovuto poi produrre domanda di trasferimento provinciale per avere la titolarità su scuola . La mia domanda è : devo contestare e procedere per una rettifica della mancata precedenza , o forse c’è qualcosa che ho mal interpretato nel nuovo C.C.N. scuola ?
Cordiali Saluti.
Prof. Carmelo Messina
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Salve se non sbaglio la legge 104 non viene considerata nella domanda di trasferimento ma solo in quella di assegnazione provvisoria, anche se a detta di tanti la cosa è incostituzionale
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davide.merolle- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
@davide.merolle: puoi fare da solo, probabilmente online si trovano dei format, ma se ti fa sentire più sicuro puoi andare da un sindacato
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
@carmelo: se non ti hanno riconosciuto la precedenza o hanno fatto un errore oppure non avevi tutte le carte in regola. La 104 è articoko 3 comma 3? Hai allegato le dichiarazioni per cui sei referente unico? Gli allegati erano in ordine?
Se pensi di avere tutto in ordine dovresti fare un reclamo, forse ti consiglio di andare da un sindacato.
Se pensi di avere tutto in ordine dovresti fare un reclamo, forse ti consiglio di andare da un sindacato.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
Si allegati erano in ordine e aggiornati. Il mio unico dubbio è se nell' ordine delle precedenze quella per legge 104, venisse dopo quella dei docenti perdenti posto, anche se nessuno è rientrato nella scuola di ex titolarità dell' ottennio.
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
I perdenti posto vengono prima.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
Ma nel contratto di mobilità c'è scritto che i perdenti posto hanno precedenza sulle leggi 104 solo per rientrare nella scuola di precedenza titolarità
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Sì certo.
A meno che non siano spostati d'ufficio.
Cosa dice il bollettino per le persone che ti interessano?
A meno che non siano spostati d'ufficio.
Cosa dice il bollettino per le persone che ti interessano?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
tutti e 3 trasferiti d' ufficio. Ma anche io sono stato trasferito d' ufficio da soprannumerario, in quanto per l' a.s. 2018/19 assegnato provvisoriamente in una scuola soprannumerario, a seguito a seguito della Sentenza del Giudice del Tribunale del lavoro.
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Secondo me è diverso. Loro sonk trasferiti in base alla vicinorietà rispetto alla scuola di ex titolarità.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
Ma perchè tutto questo nel sistema delle precedenze del contratto della mobilità non è contemplato e che anzi sono state scorporate le precedenze dei perdenti posto per il rientro nell' ottennio nella scuola di precedente titolarità e molto dopo la precedenza nel comune della scuola di ex titolarità ?
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Non ho capito.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato
domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro
con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa
cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici
dell'ottennio successivo al prowedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver
presentato domanda condizionata. (1) (2)
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è
titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza
opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento
dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto
di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità
professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun
anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti
d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto
(3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo3\
domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale
soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuati ", facente
parte dell'apposito allegato all'O.M. o del nieídell predis sto per le istanze on lin Nel caso di
)
16
espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione
scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle
altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese
nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della
precedenza di cui al successivo punto V).
L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro
nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui
facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on
line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio
o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora
l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita
casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla
precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà
indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla
sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato
trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (3). Nella scuola dell'infanzia la
precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende
la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a
domanda condizionata nell'ultimo ottennio (4).
L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il
trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio,
qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il
trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente
avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata,
o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della
provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro
nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella
scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio
relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella
scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia
per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del
soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo
personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in
base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì
riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta
scuola o istituto ai posti della ex dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun
anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero
nel comune.
Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto
nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta
scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di
precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in
quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto
prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di
precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al
rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto
domanda o tras erito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun \
anno dell'otten o il rientro nella scuola di precedente tolarità, l'aver ottenuto nel corso \J
dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato
domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro
con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa
cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici
dell'ottennio successivo al prowedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver
presentato domanda condizionata. (1) (2)
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è
titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza
opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento
dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto
di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità
professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun
anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti
d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto
(3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo3\
domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale
soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuati ", facente
parte dell'apposito allegato all'O.M. o del nieídell predis sto per le istanze on lin Nel caso di
)
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espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione
scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle
altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese
nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della
precedenza di cui al successivo punto V).
L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro
nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui
facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on
line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio
o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora
l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita
casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla
precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà
indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla
sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato
trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (3). Nella scuola dell'infanzia la
precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende
la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a
domanda condizionata nell'ultimo ottennio (4).
L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il
trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio,
qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il
trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente
avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata,
o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della
provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro
nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella
scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio
relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella
scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia
per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del
soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo
personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in
base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì
riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta
scuola o istituto ai posti della ex dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun
anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero
nel comune.
Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto
nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta
scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di
precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in
quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto
prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di
precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al
rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto
domanda o tras erito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun \
anno dell'otten o il rientro nella scuola di precedente tolarità, l'aver ottenuto nel corso \J
dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Quindi?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
quindi questo sistema di precedenze sancisce in 2 istanza la precedenza solo ai soprannumerari che vogliono ritornare nella scuola di precedente titolarità a condizione che abbiano prodotto domanda condizionata o trasferiti d' ufficio, ma SOLO x per rientrare nella ex scuola nell' ottennio. ........
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Sì esatto. Non ho capito dove vuoi arrivare.
Quale è il problema? Ritieni che la mobilità d'ufficio sia stata fatta male?
Quale è il problema? Ritieni che la mobilità d'ufficio sia stata fatta male?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
Voglio arrivare a dire che io avevo precedenza visto che nella domanda di tasferimento avevo 1- precedenza per legge 104 , 2- avevo espresso una scuola in cui vi era la cattedra , mentre gli altri 3 non avevano nessuna precedenza , se non quella di rientrare nella scuola di ex titolarità , che pero' non hanno avuto.
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Ho un dubbio: i trasferimenti d'ufficio sono elaborati prima dei movimenti per cui fare valere la precedenza che hai tu?
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
Anche il mio, pero, tra l' altro è stato anche un trasferimento d' ufficio.......... è molto ingarbugliata la cosa....
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Sì ma non perché eri perdente posto.
È una situazione particolare la tua, non so darti certezze.
È una situazione particolare la tua, non so darti certezze.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Domanda di mobilità
pero' i perdenti posto non hanno precedenza nè d ufficio nè senza , rispetto ad una precedenza x legge 104, è questo che non mi quadra leggendo e rileggendo il C.C.N.L.
carmelo messina- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 01.07.19
Re: Domanda di mobilità
Aspetta. Quello che non ricordo è se la 104 vale anche come precedenza per la mobilità d'ufficio.
Perché la precedenza per il rientro è vero che vale solo per la scuola di ex titolarità, ma i movimenti d'ufficio sono elaboratori prima della mobilità volontaria.
Perché la precedenza per il rientro è vero che vale solo per la scuola di ex titolarità, ma i movimenti d'ufficio sono elaboratori prima della mobilità volontaria.
arrubiu- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
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