Richiamo scritto: quanto permane?
4 partecipanti
Richiamo scritto: quanto permane?
Come consigliereste di comportarvi con un richiamo scritto ricevuto, da precaria, da un ds diversi anni fa? (Ds sadico, noto in tutta la città per prendere di mira gli insegnanti e infliggere sanzioni, ma non entro nel merito, ormai...). Ricordo che lui lo trasmise anche all'Ust. È importante farlo togliere dal fascicolo? C'è un modo per farlo o decade automaticamente dopo tot anni?
Ariel.- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 16.07.19
Re: Richiamo scritto: quanto permane?
http://m.flcgil.it/files/pdf/20171205/vademecum-flc-cgil-sanzioni-disciplinari-personale-della-scuola-dicembre-2017.pdf
Riabilitazione. Trascorsi due anni (o cinque anni nel caso di sospensione dall’insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall’insegnamento) dalla data in cui è stata inflitta la sanzione, può essere chiesta la riabilitazione. Se la richiesta è accolta il docente è riabilitato e gli effetti della sanzione, con esclusione di quelli retroattivi, sono resi nulli. (DLgs 297/94 art. 501). La legge 107/15 al c. 129 ha ribadito che il Comitato di valutazione esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501. Il DLgs.150/09 ha però abrogato l’articolo del testo unico relativo ai procedimenti di riabilitazione, mantenendo in vigore solo l’articolo che prevede l’istituto. Quindi allo stato restano indefinite le modalità con cui si può accedere alla riabilitazione.
Riabilitazione. Trascorsi due anni (o cinque anni nel caso di sospensione dall’insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall’insegnamento) dalla data in cui è stata inflitta la sanzione, può essere chiesta la riabilitazione. Se la richiesta è accolta il docente è riabilitato e gli effetti della sanzione, con esclusione di quelli retroattivi, sono resi nulli. (DLgs 297/94 art. 501). La legge 107/15 al c. 129 ha ribadito che il Comitato di valutazione esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501. Il DLgs.150/09 ha però abrogato l’articolo del testo unico relativo ai procedimenti di riabilitazione, mantenendo in vigore solo l’articolo che prevede l’istituto. Quindi allo stato restano indefinite le modalità con cui si può accedere alla riabilitazione.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Richiamo scritto: quanto permane?
Si tenga presente però che, dopo due anni, la sanzione non può più essere usata per infliggere quella successiva nel caso di recidiva.
Esempio: il docente riceve richiamo scritto (il richiamo orale non esiste per il personale docente) per mancanza di doveri d'ufficio.
Se entro due anni commette la stessa infrazione il DS potrà irrogare la sanzione della censura (superiore).
Se l'infrazione viene commessa dopo due anni il DS potrà solo irrogare un nuovo richiamo scritto.
Esempio: il docente riceve richiamo scritto (il richiamo orale non esiste per il personale docente) per mancanza di doveri d'ufficio.
Se entro due anni commette la stessa infrazione il DS potrà irrogare la sanzione della censura (superiore).
Se l'infrazione viene commessa dopo due anni il DS potrà solo irrogare un nuovo richiamo scritto.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Richiamo scritto: quanto permane?
Sono trascorsi ben più di due anni. Quindi se ho ben capito, allo stato attuale la legge non ha definito la modalità per ottenere la riabilitazione, ossia, non si può chiedere? Ma conviene farsela togliere o no? Non vorrei destasse più chiacchiericcio questa richiesta di riabilitazione, dato che si deve coinvolgere ds, vice, comitato di valutazione, e quindi la notizia potrebbe diffondersi nell'istituto, che tenersi il richiamo stesso, dato che lo vede solo il ds (giusto?)...
Ariel.- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 16.07.19
Re: Richiamo scritto: quanto permane?
Effettivamente il Decreto Brunetta ha abrogato l'art.505 relativo alla procedura di riabilitazione; rimane l'art. 501:gugu ha scritto:http://m.flcgil.it/files/pdf/20171205/vademecum-flc-cgil-sanzioni-disciplinari-personale-della-scuola-dicembre-2017.pdf
Riabilitazione. Trascorsi due anni (o cinque anni nel caso di sospensione dall’insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall’insegnamento) dalla data in cui è stata inflitta la sanzione, può essere chiesta la riabilitazione. Se la richiesta è accolta il docente è riabilitato e gli effetti della sanzione, con esclusione di quelli retroattivi, sono resi nulli. (DLgs 297/94 art. 501). La legge 107/15 al c. 129 ha ribadito che il Comitato di valutazione esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501. Il DLgs.150/09 ha però abrogato l’articolo del testo unico relativo ai procedimenti di riabilitazione, mantenendo in vigore solo l’articolo che prevede l’istituto. Quindi allo stato restano indefinite le modalità con cui si può accedere alla riabilitazione.
"Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva".
kelila- Messaggi : 521
Data d'iscrizione : 13.07.19
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